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Sentenza

Sentenza n. 967/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento prot. n. APB-27/11/2024-0174488-P, comunicato in data 27 novembre 2024, con il quale ENAC ha opposto diniego al progetto di impianto eolico di Cubico Lida s.r.l. da realizzare nel Comune di Brindisi; di tutti gli atti presupposti, conseguenziali e connessi, tra cui: la nota di ENAC prot. n. TSU-23/08/2023-0109304-P; il parere di ENAV prot. n. 0088519 del 24 luglio 2023.

Giustizia amministrativa202500100

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse resa dalla ricorrente e ha dichiarato improcedibile il ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., senza esaminare nel merito la legittimità del diniego di ENAC, della nota di ENAC o del parere di ENAV. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, in conformità alla richiesta della ricorrente e in ragione della natura formale della decisione.

TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di ENAC al progetto di realizzazione di un impianto eolico nel Comune di Brindisi, nonché gli atti presupposti e connessi, inclusi la nota di ENAC e il parere di ENAV

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (autorità aeronautica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego opposto da ENAC al progetto di impianto eolico, unitamente agli atti presupposti e connessi, tra cui una nota di ENAC e il parere di ENAV. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato, con memoria del 27 aprile 2026, di non avere più interesse alla decisione, motivando tale sopravvenuto difetto di interesse con l'intervento di sopravvenienze normative incidenti sui presupposti tecnici ed economici originariamente posti alla base della realizzazione del progetto. Non sono stati esaminati i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti impugnati.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nel quadro della disciplina processuale applicabile alla definizione del giudizio; dal testo non emerge una specifica applicazione ulteriore rispetto alla declaratoria di improcedibilità.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, quando non emergano ragioni per dubitarne e sia collegata a sopravvenienze incidenti sull'utilità concreta della pronuncia, giustifica la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
  • La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse definisce il giudizio senza esame dei motivi di illegittimità dedotti contro gli atti impugnati.
  • In caso di decisione meramente formale determinata dalla sopravvenuta carenza di interesse, le spese di lite possono essere compensate tra le parti, anche in conformità alla richiesta della parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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