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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15270/2023 del 30/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda il diniego di rimborso dell'IVA asseritamente versata in eccedenza per l'anno 2003. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società contribuente; l'Agenzia delle entrate aveva proposto appello, ma la Commissione tributaria regionale lo aveva dichiarato inammissibile per tardività, ritenendo che la notifica dell'atto di gravame fosse avvenuta oltre il termine perché il primo tentativo di notifica al difensore domiciliatario era andato a vuoto e la successiva rinotifica era intervenuta dopo la scadenza. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto: (1) violazione delle norme sulle notificazioni nel processo tributario e nel processo civile, sostenendo che la prima notifica al domicilio eletto era mancata per circostanze non imputabili all'Ufficio, che la notifica era stata tempestivamente ripresa e che l'eventuale nullità era stata sanata dalla costituzione della contribuente; (2) violazione delle norme sul processo tributario perché la CTR aveva considerato solo la notifica al difensore domiciliatario e non anche quella, tempestiva, eseguita personalmente al legale rappresentante della società, che doveva ritenersi idonea ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo che nel processo tributario la notifica dell'atto di appello effettuata personalmente alla parte, mediante consegna a mani proprie del legale rappresentante della società, è valida e prevale sull'elezione di domicilio del difensore. Ha quindi cassato la sentenza della CTR che aveva dichiarato inammissibile l'appello per tardività, assorbendo il primo motivo, e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma invocata per denunciare la violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    norma invocata per denunciare errori processuali e nullità della sentenza.

  • artt. 16, 17 e 51 d.lgs. n. 546 del 1992

    disciplinano le notificazioni nel processo tributario e la rilevanza della consegna in mani proprie; l'art. 17 costituisce eccezione rispetto alla regola del domicilio eletto nei giudizi tributari di merito.

  • artt. 156, 291 e 330 c.p.c.

    richiamati dal ricorrente in relazione alla sanatoria delle nullità, alla rinnovazione della notifica e alle notificazioni presso il procuratore costituito nei giudizi civili.

  • artt. 49, 16 e 17 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamati per affermare che la notifica tempestiva alla parte personalmente è idonea a fondare la ritualità dell'appello, anche se non perfezionata presso il difensore domiciliatario.

  • art. 170 c.p.c.

    richiamato per il principio generale delle notificazioni al procuratore costituito; la Corte precisa che tale disciplina non governa le notifiche dell'appello nel processo tributario quando opera l'art. 17 d.lgs. n. 546/1992.

  • art. 138 c.p.c.

    richiamato come modello di notifica a mani proprie, ma la Corte chiarisce che la consegna in mani proprie nel processo tributario non si esaurisce in tale forma.

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato per ribadire che anche le notificazioni eseguite con queste modalità possono essere valide se l'atto perviene comunque a mani del destinatario.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992 fa salva in ogni caso la consegna in mani proprie: la notifica dell'atto eseguita direttamente alla parte è valida anche se esiste un domicilio eletto del difensore.
  • La notifica personale alla parte prevale sull'elezione di domicilio del difensore ai fini della ritualità dell'impugnazione nei giudizi tributari di merito, sicché l'appello non può essere dichiarato inammissibile per tardività se l'atto è stato tempestivamente consegnato al legale rappresentante della società.
  • La disciplina speciale delle notificazioni prevista dal processo tributario deroga alla regola generale delle notifiche al procuratore costituito; tale assetto opera nei gradi di merito, mentre per il giudizio di cassazione torna applicabile l'art. 330 c.p.c.
  • Quando il giudice di merito accerta in fatto che l'atto di appello è stato consegnato tempestivamente alla parte personalmente, non può considerarlo tardivo solo perché una precedente notifica al difensore domiciliatario non si è perfezionata o è stata rinnovata oltre il termine.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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