Sentenza n. 697/2026 - Venezia, Sezione 3
per la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento serbato sull’istanza di erogazione delle misure di accoglienza ex d.lgs. n. 142 del 2015, nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla richiesta di applicazione delle misure di accoglienza; in subordine per l’annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 10 novembre 2025; in ogni caso, per la condanna dell’Amministrazione intimata a pronunciarsi sulla richiesta di accoglienza ed a riconoscere le tutele di cui al d.lgs. n. 142 del 2015.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio inadempimento sulla richiesta di accesso alle misure di accoglienza e, in via subordinata, nota prefettizia che rinviava l’ammissione ai posti disponibili senza indicare tempi certi
Esito
La controversia
Il ricorrente, giunto in Italia e avendo formalizzato una domanda di protezione internazionale, chiedeva l’applicazione delle misure di accoglienza dichiarando la propria indigenza. La Prefettura comunicava che l’accoglienza sarebbe stata prioritariamente riservata ai soggetti giunti a seguito di operazioni di salvataggio in mare e che l’ammissione del ricorrente sarebbe stata disposta successivamente, nei limiti dei posti disponibili, senza indicare alcuna tempistica. Il ricorrente deduceva la sussistenza di un silenzio inadempimento su un obbligo di provvedere, sostenendo che la nota avesse natura endoprocedimentale o soprassessoria e fosse quindi inidonea a definire la domanda. Chiedeva la declaratoria dell’illegittimità del silenzio, l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere e la condanna a pronunciarsi sulla richiesta di accoglienza. In subordine impugnava la nota con azione di annullamento, qualora fosse qualificata come provvedimento espresso. L’Amministrazione eccepiva l’inammissibilità della domanda cautelare nel rito sul silenzio, l’inammissibilità del ricorso per asserita impugnazione di un atto ampliativo e l’infondatezza dell’azione per insussistenza dei presupposti del silenzio inadempimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché, dopo la proposizione del ricorso, la Prefettura ha disposto l’ammissione del ricorrente alle misure di accoglienza, soddisfacendo integralmente la pretesa azionata. Pur definendo il giudizio per cessazione della materia del contendere, il Collegio ha esaminato le eccezioni dell’Amministrazione, qualificando la pronuncia come decisione nel merito ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Ha respinto l’eccezione relativa all’inammissibilità della domanda cautelare, affermando che anche nel rito sul silenzio il giudice deve esaminare la tutela cautelare necessaria a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale. Ha respinto l’eccezione secondo cui la nota sarebbe stata favorevole o ampliativa, rilevando che essa non accoglieva la domanda e rinviava sine die l’eventuale ammissione. Ha inoltre ritenuto configurabile il silenzio inadempimento: se la nota era un atto endoprocedimentale o soprassessorio, non superava l’inerzia, che poteva cessare soltanto con un provvedimento definitivo; se invece era un provvedimento espresso, risultava comunque autonomamente impugnata in via subordinata. Nulla è stato disposto sulle spese, in considerazione del patrocinio a spese dello Stato e della natura statale dell’Amministrazione resistente, mentre è stato liquidato il compenso al difensore del ricorrente secondo la disciplina del patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
d.lgs. 142/2015
Disciplina le misure di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, applicate al ricorrente dopo la proposizione del ricorso.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La sopravvenuta soddisfazione integrale della pretesa ha determinato la cessazione della materia del contendere, qualificata come decisione nel merito.
art. 117 c.p.a.
Consente l’azione avverso il silenzio inadempimento; un atto meramente endoprocedimentale o soprassessorio non è sufficiente a superare l’inerzia, occorrendo un provvedimento definitivo.
art. 29 c.p.a.
Costituisce la base dell’azione subordinata di annullamento proposta contro la nota prefettizia, qualora qualificata come provvedimento espresso.
artt. 24 e 113 Cost.
Impongono l’effettività della tutela giurisdizionale, compreso l’esame della domanda cautelare nel giudizio sul silenzio.
art. 1 c.p.a.
Ribadisce il principio di effettività della tutela nel processo amministrativo.
art. 133 d.P.R. 115/2002
Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato
Non è stato applicato per la rifusione delle spese in favore dello Stato, poiché la parte virtualmente soccombente era un’Amministrazione dello Stato.
art. 82 d.P.R. 115/2002
valori medi delle tariffe professionali vigenti; natura dell’impegno professionale
Ha guidato la liquidazione del compenso spettante al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
art. 130 d.P.R. 115/2002
Prevede il dimezzamento dei compensi dei difensori nel patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo.
artt. 66, comma 4, e 67, comma 5, c.p.a.
Concorrono a qualificare la liquidazione del compenso come decreto collegiale di liquidazione.
art. 168 d.P.R. 115/2002
Rileva per la liquidazione del compenso del difensore nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato.
art. 170 d.P.R. 115/2002
Rende separatamente opponibile la statuizione di liquidazione del compenso.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio inadempimento, una comunicazione amministrativa che rinvia sine die la decisione sulla domanda e non contiene una determinazione definitiva non supera l’inerzia dell’Amministrazione; l’obbligo di provvedere viene meno soltanto con l’adozione di un provvedimento conclusivo.
- Nel rito sul silenzio, la domanda cautelare non è inammissibile per il solo fatto di essere proposta nell’ambito di tale rito: il giudice deve esaminarla quando ciò sia necessario per assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale.
- Una nota amministrativa che non accoglie la domanda del privato e rinvia l’eventuale ammissione alla disponibilità futura di posti, senza indicare tempi certi, non ha carattere ampliativo della sfera giuridica del destinatario e può essere contestata quale atto soprassessorio o, in subordine, quale provvedimento espresso.
- Quando, dopo la proposizione del ricorso, l’Amministrazione adotta un provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa azionata, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.; tale pronuncia costituisce decisione nel merito.
- In presenza di un atto amministrativo qualificabile alternativamente come atto endoprocedimentale o soprassessorio, ovvero come provvedimento espresso, è ammissibile articolare l’azione principale avverso il silenzio e, in via subordinata, l’azione di annullamento, purché quest’ultima sia tempestivamente proposta.
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