Sentenza del 22/09/2017 n. 3735 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
RISCOSSIONE - Iscrizione ipotecaria - Chiamata in causa dell'agente della riscossione - Legittimazione passiva - Sussistenza - Chiamata in causa dell'ente impositore - Onere dell'agente della riscossione - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'avviso di iscrizione ipotecaria emesso per un debito tributario relativo all'annualità 1999, sostenendo di averne avuto conoscenza solo nel dicembre 2014 e di non aver mai ricevuto la cartella di pagamento né gli atti presupposti. Ha contestato, in particolare, la validità della notificazione della cartella, effettuata presso un Comune nel quale non risultava residente, nonché l'eventuale prescrizione del credito. Equitalia ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle contestazioni riguardanti il merito del tributo e ha sostenuto la regolarità della notifica, senza tuttavia chiamare in causa l'ente impositore.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello di Equitalia e confermato la sentenza di primo grado, dichiarando illegittimo e annullando l'avviso di iscrizione ipotecaria. Il Collegio ha affermato che l'impugnazione può essere proposta sia contro l'ente impositore sia contro l'agente della riscossione. Se il ricorso è rivolto contro l'agente, quest'ultimo deve chiamare in causa l'ente creditore quando la controversia non riguarda esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite. Non sussiste litisconsorzio necessario e l'omessa chiamata non comporta l'inammissibilità del ricorso. Poiché Equitalia non ha provato adeguatamente la rituale notificazione della cartella presupposta e ha insistito in appello su una pretesa ritenuta manifestamente infondata, è stata condannata al pagamento di 2.000 euro per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., oltre a 4.610 euro per spese del grado, accessori di legge e rimborso del contributo unificato tributario.
Norme richiamate
Art. 10 del d.lgs. 546/1992
L'agente della riscossione è il soggetto che emette l'atto della riscossione e può quindi essere convenuto nel giudizio tributario.
Art. 39 del d.lgs. 112/1999
Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.
Quando il contribuente contesta anche il rapporto tributario o la validità della pretesa sottostante, l'agente della riscossione deve chiamare in causa l'ente impositore. L'omissione non rende inammissibile il processo, ma può comportare la responsabilità dell'agente per le conseguenze sfavorevoli.
Art. 26 del d.P.R. 602/1973
Disciplina la notificazione della cartella di pagamento. L'agente della riscossione deve dimostrare che la notifica sia stata eseguita secondo legge e presso un indirizzo riferibile al contribuente.
Art. 53, comma 1, del d.lgs. 546/1992
L'appello tributario deve contenere motivi specifici; tuttavia, secondo la decisione, la reiterazione delle difese di primo grado può risultare sufficiente quando consenta il riesame delle questioni devolute.
Art. 96 c.p.c.
Consente la condanna per responsabilità aggravata quando una parte agisce o resiste in giudizio con mala fede o colpa grave. Nel caso concreto è stato riconosciuto un comportamento temerario dell'agente della riscossione.
Art. 81 c.p.c.
Prevede il divieto generale di far valere in giudizio diritti altrui in nome proprio; l'art. 39 del d.lgs. 112/1999 costituisce, secondo la sentenza, una deroga funzionale alla chiamata dell'ente creditore.
Art. 14 del d.lgs. 546/1992
Consente l'intervento volontario dell'ente impositore, anche dopo che gli sia stata comunicata extraprocessualmente la pendenza della lite, con le preclusioni già maturate.
Art. 24 e art. 111 della Costituzione
Sono richiamati come fondamento del principio della ragione più liquida, che consente al giudice di decidere sulla questione di più immediata e dirimente soluzione.
Massime di principio
- L'avviso di iscrizione ipotecaria può essere impugnato contro l'agente della riscossione, contro l'ente impositore oppure contro entrambi, in relazione ai vizi contestati.
- Se vengono contestati la validità, la notifica o l'esistenza della cartella e del debito tributario, l'agente della riscossione che è stato convenuto deve chiamare in causa l'ente impositore; non farlo non comporta automaticamente l'inammissibilità del ricorso, ma espone l'agente alle conseguenze della lite.
- L'agente della riscossione deve provare in modo puntuale la notifica della cartella presupposta, indicando elementi idonei a collegare la notificazione al contribuente, al suo indirizzo corretto e alla persona legittimata a riceverla.
- La mancata prova della regolare notificazione dell'atto presupposto può determinare l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria o di altro atto della riscossione fondato su di esso.
- La semplice produzione di un avviso di ricevimento non è necessariamente sufficiente se il documento non consente di verificare data, luogo, destinatario e modalità della consegna.
- L'omessa chiamata dell'ente impositore è una questione sostanziale e non determina, di regola, un litisconsorzio necessario né l'inammissibilità automatica del giudizio.
- La condanna per lite temeraria richiede un comportamento connotato da mala fede o colpa grave; può essere applicata quando la parte insiste su una tesi già smentita dagli atti senza fornire una prova adeguata.
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