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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 132/2022 del 05/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Torino che aveva confermato il rigetto della richiesta di sostituzione della misura cautelare carceraria con gli arresti domiciliari formulata dopo il compimento del settantesimo anno di età. Il motivo principale era che il Tribunale avrebbe violato l'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. e avrebbe reso una motivazione insufficiente, generica o illogica circa la sussistenza di esigenze cautelari "di eccezionale rilevanza" nonostante l'età dell'imputato. La difesa censurava, in particolare, l'uso di richiamo a valutazioni altrui (ordinanza genetica), l'attribuzione al Viterbo di un ruolo consolidato nel sodalizio senza adeguata prova, la valorizzazione di contatti con esponenti economici e politici come elementi di pericolosità, e l'asserita mancata considerazione della sua resipiscenza e della sua circostanza di incensuratezza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il Tribunale di Torino avesse correttamente accertato e motivato la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, richiamando elementi concreti già evidenziati nell'ordinanza di applicazione della misura (radicamento criminale, rapporti pluriennali con esponenti della criminalità e del mondo economico-politico, ruolo rilevante del Viterbo negli eventi contestati, temporalità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso). La motivazione è stata giudicata congrua e logica e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; sono stati inoltre disposti gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma che consente l'appello ex art. 310 come mezzo per impugnare misure cautelari; qui relativa al gravame proposto in interesse dell'imputato.

  • art. 275, comma 4, cod. proc. pen.

    Disposizione che disciplina il divieto di custodia carceraria per gli imputati ultrasettantenni e le condizioni in cui tale divieto può essere derogato per esigenze cautelari di eccezionale rilevanza; la Corte ha ritenuto che tali esigenze fossero adeguatamente motivate.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Principio generale di motivazione dei provvedimenti giudiziari; invocato dal ricorrente per censurare la presunta insufficienza motivazionale, ma la Corte ha ritenuto la motivazione congrua.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Criteri di impugnazione in cassazione (vizi di motivazione e violazione di norme); il ricorrente li ha invocati ma la Corte ha rigettato le censure come infondate.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Adempimenti amministrativi conseguenti alle pronunce di custodia cautelare; la Corte ha ordinato gli adempimenti alla Cancelleria.

Massime di principio

  • Il semplice compimento del settantesimo anno di età non determina automaticamente la sostituzione della misura detentiva: occorre verificare se permangono esigenze cautelari "di eccezionale rilevanza" e tali esigenze possono giustificare la continuazione della custodia in carcere anche per ultrasettantenni.
  • La valutazione della sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza deve essere motivata in modo concreto e specifico; tuttavia il giudice può richiamare e valorizzare le risultanze investigativo-processuali e gli elementi già indicati nell'ordinanza di applicazione della misura, a condizione che il richiamo sia comprensibile e collegato al singolo imputato.
  • In sede di legittimità la verifica è limitata alla valutazione della correttezza giuridica e della logicità/concretezza della motivazione: apprezzamenti di merito sui fatti e sulle risultanze probatorie sono in genere incensurabili, salvo motivazione apparente o illogicità manifesta.
  • La condanna in primo grado e l'esistenza di rapporti o contatti con esponenti della criminalità o del mondo economico-politico possono essere considerati elementi a sostegno della pericolosità e quindi delle esigenze cautelari, ma non sono da soli decisivi; il giudice deve comunque indicare perché quegli elementi concretamente giustificano la misura cautelare.
  • Le deduzioni difensive sulla resipiscenza o sul presunto ridotto ruolo dell'imputato richiedono, per prevalere, una valutazione motivata che dimostri l'assenza di pericolo di reiterazione o di inquinamento delle prove; mere affermazioni generiche del difensore non sono in genere sufficienti.

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