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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17143/2022 del 26/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, inizialmente accolta dal giudice di pace e poi riformata dal Tribunale. La parte soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: 1) ha dedotto il difetto di ius postulandi del difensore dell'ente, sostenendo la violazione dell'art. 23 della l. n. 247 del 2012 perché l'avvocato che aveva agito per il Comune sarebbe stato anche dirigente dell'ufficio di polizia locale; 2) ha denunciato la violazione dell'art. 342 c.p.c., assumendo l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità; 3) ha lamentato la violazione degli artt. 2697 e 2700 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., contestando la motivazione sul verbale di accertamento e la valutazione probatoria; 4) ha censurato la liquidazione delle spese processuali. Il controricorrente ha resistito al ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché introduceva una questione nuova, richiedente accertamenti di fatto non risultanti dalla sentenza impugnata e non adeguatamente dedotti nei gradi di merito; ha inoltre richiamato il principio per cui eventuali incompatibilità del difensore non incidono sulla validità degli atti processuali se il professionista resta iscritto all'albo e munito di procura. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché l'appello era sufficientemente motivato. Il terzo motivo è stato respinto come inammissibile perché la sentenza impugnata risultava adeguatamente motivata sul verbale di accertamento e non emergevano violazioni delle regole sull'onere della prova o sulla prova legale. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità; la Corte ha aggiunto che, nelle opposizioni a verbali del codice della strada, il limite di liquidazione delle spese previsto per il giudice di pace non opera. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 23 l. n. 247/2012

    La doglianza sul difetto di ius postulandi è stata ritenuta non scrutinabile nel giudizio di legittimità perché fondata su una questione nuova e su accertamenti di fatto non svolti nei gradi di merito.

  • art. 1, comma 221, l. n. 208/2015

    Consente alle Regioni e agli enti locali di riordinare le proprie strutture dirigenziali e di conferire incarichi dirigenziali anche senza vincolo di esclusività ai dirigenti dell'avvocatura civica e della polizia municipale.

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello è stato ritenuto sufficientemente motivato; la censura di inammissibilità per difetto di specificità è stata respinta.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sulla ripartizione dell'onere probatorio è stata dichiarata inammissibile perché la sentenza di merito era adeguatamente motivata.

  • art. 2700 c.c.

    La contestazione relativa all'efficacia probatoria del verbale è stata ritenuta inammissibile per difetto di decisività e adeguatezza della censura.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Le censure sulla valutazione delle prove sono state considerate inammissibili, poiché la motivazione del giudice di merito era sufficiente.

  • art. 91, comma 4, c.p.c.

    Il limite di liquidazione delle spese in rapporto al valore della domanda opera solo nelle controversie devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non nelle opposizioni a verbale o ordinanza-ingiunzione per violazioni del codice della strada.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Sussistendo i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto per il ricorso.

  • art. 391-bis, comma 4, c.p.c.

    Richiamato nella fase camerale per la trattazione del ricorso manifestamente inammissibile.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per il procedimento camerale accelerato e per la proposta di manifesta inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove che richiedano accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito; il ricorrente deve anche indicare specificamente dove la questione sia stata dedotta in precedenza.
  • L'eventuale incompatibilità del difensore con l'esercizio della professione, se non incide sulla persistenza dell'iscrizione all'albo e della procura, non invalida gli atti processuali compiuti.
  • La censura di violazione dell'art. 342 c.p.c. è infondata quando l'atto di appello consente di individuare con sufficiente chiarezza le censure mosse alla sentenza impugnata.
  • Le doglianze che attaccano la valutazione del materiale probatorio devono confrontarsi con la motivazione della sentenza di merito e non possono risolversi in una generica richiesta di rivalutazione del merito.
  • Nelle opposizioni a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la liquidazione delle spese non è soggetta al limite di valore previsto per le controversie decise equitativamente dal giudice di pace.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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