Sentenza n. 724/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento avente ad oggetto la revoca del nulla-osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato; - di ogni altro atto prodromico, presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla-osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla-osta rilasciato per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato. La Prefettura aveva ritenuto ostativa la circostanza che, alla data della seconda istanza di conversione del 27 gennaio 2022, il precedente permesso risultasse scaduto, essendo stato prorogato soltanto fino al 31 luglio 2021. L’Amministrazione aveva inoltre valorizzato l’erronea indicazione, nell’istanza, della scadenza del titolo al 10 ottobre 2022 anziché al 31 luglio 2021, qualificandola come dichiarazione mendace, e la mancata conclusione positiva di una precedente istanza del 10 dicembre 2020 per indisponibilità del precedente datore di lavoro. Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, che la mera scadenza del titolo non fosse di per sé decisiva, considerata la precedente istanza di conversione, la proroga emergenziale del permesso e la continuità della sua situazione lavorativa; in secondo luogo, ha dedotto la sussistenza dei requisiti sostanziali per la conversione, tra cui la titolarità di un rapporto di lavoro e un reddito adeguato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca. Ha escluso che l’erronea indicazione della data di scadenza del permesso costituisse, in assenza di ulteriori elementi circostanziati, una dichiarazione mendace, trattandosi di un dato agevolmente verificabile dall’Amministrazione e non essendo tale profilo stato posto a fondamento del provvedimento impugnato. Ha inoltre respinto l’argomento relativo alla precedente istanza di conversione, rilevando che la nuova istanza era distinta e che non risultava dimostrato che le due istanze riguardassero il medesimo datore di lavoro. Nel merito, ha ritenuto fondata la censura secondo cui il mero decorso del termine di validità del titolo non poteva giustificare da solo la revoca o il diniego, dovendo l’Amministrazione esaminare, nel contraddittorio procedimentale, le ragioni del ritardo e gli ulteriori elementi sostanziali riguardanti la permanenza dello straniero. Tale principio, riferito al termine ordinatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 5, comma 4, d.lgs. 286/1998 per le domande di rinnovo, è stato applicato anche alle istanze di nulla-osta alla conversione. La Prefettura aveva invece fondato la revoca esclusivamente sull’assenza di un titolo valido al momento della seconda istanza, senza considerare la prima domanda di conversione presentata il 10 dicembre 2020, la proroga del titolo fino al 31 luglio 2021 e l’evoluzione complessiva della posizione del ricorrente; il ritardo rispetto alla proroga era pertanto di circa sei mesi. Il secondo motivo, relativo alla sussistenza dei requisiti per la conversione, è stato assorbito, poiché l’Amministrazione non si era pronunciata su tali requisiti. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 5, comma 4, d.lgs. 286/1998
Il termine per la presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno è ordinatorio e non perentorio; il suo mero decorso non può, da solo, fondare il diniego del titolo, dovendo essere valutate le ragioni del ritardo e gli ulteriori profili sostanziali della permanenza dello straniero.
art. 3-bis, comma 3, d.l. 125/2020, modificato dal d.l. 56/2021
La normativa emergenziale ha prorogato la validità del permesso di soggiorno per lavoro stagionale del ricorrente fino al 31 luglio 2021.
art. 7 l. 241/1990
La Prefettura ha comunicato l’avvio del procedimento di revoca del nulla-osta; la decisione non ha censurato in sé l’avvio procedimentale, ma il fatto che la valutazione finale fosse stata fondata esclusivamente sulla scadenza del titolo.
Massime di principio
- Il termine previsto dall’art. 5, comma 4, d.lgs. 286/1998 per la presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno ha natura ordinatoria: il suo superamento non determina automaticamente il diniego del titolo, dovendo l’Amministrazione valutare le ragioni del ritardo e gli ulteriori elementi sostanziali rilevanti per la permanenza dello straniero.
- Il principio per cui la mera scadenza del titolo non è automaticamente ostativa deve essere applicato anche alle istanze di nulla-osta per la conversione del permesso di soggiorno; l’Amministrazione deve considerare l’intera evoluzione della posizione dell’interessato, comprese eventuali precedenti istanze, proroghe emergenziali e la concreta situazione lavorativa.
- La qualificazione come mendace dell’erronea indicazione della data di scadenza di un permesso di soggiorno richiede elementi circostanziati ulteriori, quando il dato sia agevolmente verificabile d’ufficio; inoltre, tale circostanza non può sorreggere la legittimità del provvedimento se non è stata posta a fondamento della motivazione dell’atto impugnato.
- La valutazione amministrativa sulla conversione del titolo di soggiorno non può arrestarsi alla verifica astratta della validità formale del permesso alla data dell’istanza, ma deve svolgersi nel contraddittorio procedimentale e tenere conto delle circostanze concrete che spiegano il ritardo e della situazione sostanziale dell’interessato.
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