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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43203/2024 del 27/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava il rigetto della richiesta di riesame relativa alla custodia cautelare in carcere per presunta partecipazione all'associazione mafiosa "Laudani" (art. 416-bis c.p.). Due motivi: 1) violazione dell'art. 273 c.p.p. e vizio di motivazione sulla gravità indiziaria: si contestava che le dichiarazioni dei collaboratori (Musumarra e Giarrizzo) attesterebbero solo l'affiliazione ma non il ruolo/il contributo, che non sarebbe stata valutata la credibilità dei dichiarante e che le intercettazioni sarebbero mere millanterie; 2) violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p. e vizio di motivazione per omessa valutazione delle argomentazioni difensive della memoria di riesame, in particolare il tempo trascorso dai fatti, la titolarità di una pensione congrua e il periodo già scontato in detenzione domiciliare come elementi idonei a neutralizzare l'attualità del pericolo di reiterazione e la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi manifestamente infondati e/o aspecifici. Sul primo motivo la Corte ha osservato che il ricorso non si è confrontato in modo puntuale con la motivazione impugnata e si risolve in una richiesta di rinnovata valutazione di merito; il Tribunale di Catania aveva fondato la misura non solo sulle dichiarazioni dei collaboratori ma anche su intercettazioni e altri elementi convergenti (incontro tra Cunsolo, Pennisi, Olivieri e Russo relativo all'imposizione di distributori automatici e affermazioni di appartenenza al clan, oltre a una intercettazione di riscossione di debito in favore di esponenti del clan). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il vizio: il Tribunale aveva esaminato le ragioni che dimostrano l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, valorizzando la continuità dell'apporto dal 2015 al 2022 e il breve intervallo temporale dalle condotte. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1 c.p.p. e al versamento in via equitativa di euro tremila alla Cassa delle ammende, in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che disciplina l'associazione di tipo mafioso; la Corte ritiene che la gravità indiziaria sia dimostrata non solo dalle dichiarazioni di collaboratori ma anche da intercettazioni e comportamenti concreti riconducibili alla imposizione e all'affiliazione al clan.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione sulla gravità indiziaria; la Corte ha ritenuto il motivo aspecifico perché non ha contestato puntualmente la motivazione del Tribunale e si è limitato a chiedere una rivalutazione di merito.

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente per lamentare omessa valutazione delle argomentazioni difensive depositate in sede di riesame; la Corte ha ritenuto che il Tribunale si sia ampiamente confrontato con tali argomentazioni.

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Norma che stabilisce la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari per talune fattispecie associative; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la permanenza del pericolo di reiterazione e la mancata neutralizzazione della presunzione alla luce degli elementi temporali e di continuità.

  • art. 616, comma 1 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali per ricorso inammissibile; applicata dalla Corte per il pagamento delle spese.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Riferimento utilizzato per disporre il versamento equitativo alla Cassa delle ammende (evidenziando che il ricorso non è stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità).

Massime di principio

  • In impugnazioni avverso misure cautelari per associazione mafiosa, le Corti attribuiscono forte peso a elementi probatori convergenti (collaborazioni, intercettazioni, comportamenti concreti): contestazioni generiche sull'attendibilità dei collaboratori sono spesso inammissibili se non specificamente confrontate con la motivazione impugnata.
  • Le critiche alla motivazione devono essere puntuali e riferite ai passaggi logici e probatori del provvedimento impugnato; richieste di "rinnovata valutazione" senza specificità risultano aspecifiche e non ammesse.
  • Per neutralizzare la presunzione di esigenze cautelari prevista per i reati associativi, l'imputato deve proporre argomentazioni concrete (es. intervallo temporale rilevante, prova di effettiva cessazione dell'attività criminosa, elementi personali significativi) e non generiche affermazioni sul proprio stato.
  • Intercettazioni che documentano imposizioni, vantarsi di appartenenza al clan o partecipazione a riscossioni per conto dell'organizzazione sono considerate elementi altamente corroboranti della partecipazione mafiosa.
  • Ricorsi manifestamente infondati o aspecifici possono comportare condanne alle spese e somme alla Cassa delle ammende; va valutato il rischio sanzionatorio prima di proporre impugnazioni non adeguatamente fondate.

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