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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10141/2024 del 11/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Furto commesso il 24/10/2017 presso il grande magazzino COIN di Vicenza (artt. 624, 625 c.p.): la Corte d'appello, in riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato "non doversi procedere" per mancanza di querela dopo la riforma che ha reso il reato procedibile a querela di parte, ritenendo che non fosse stata presentata querela nel termine di 3 mesi decorrenti dal 30/12/2022 (entrata in vigore della riforma). Il Procuratore Generale ha impugnato sostenendo che nel fascicolo era presente una "denuncia querela" del 24/10/2017, sottoscritta dal responsabile pro tempore del negozio COIN, contenente l'esplicita richiesta di "procedere a tutti gli effetti di legge" contro l'autore del furto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato che il responsabile del punto vendita, in quanto titolare di "possesso qualificato", è persona offesa legittimata a proporre querela; ha inoltre precisato che non è richiesta una formula solenne per la querela, essendo sufficiente la denuncia dei fatti e la chiara manifestazione della volontà di perseguire penalmente. Nel caso concreto la "denuncia querela" del 24/10/2017, indicata come tale e recante la dichiarazione sottoscritta "F.L.C.S.", manifesta inequivocabilmente la volontà di perseguire penalmente. Perciò la sentenza impugnata è annullata e il giudizio è rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 624

    delitto di furto; richiamata la modifica del comma terzo

    La modifica normativa (D.Lgs. n.150/2022) ha reso il reato procedibile a querela di parte; tuttavia la Corte interpreta che una querela valida già presentata anteriormente o comunque la manifestazione di volontà punitiva inequivocabile è idonea a mantenere la procedibilità.

  • Codice penale, art. 625 comma 1 n.2

    aggravante per aver commesso il furto con danno a cose/medesime circostanze

    Ricostituisce il tipo aggravato contestato all'imputato in relazione ai fatti di danno e asportazione di dispositivi antitaccheggio.

  • D.Lgs. n.150 del 2022, art.2 comma 1 lett. i)

    modifica del comma terzo dell'art. 624 c.p.

    Ha introdotto la procedibilità a querela per il reato in oggetto, rilevante per la valutazione della tempestività/formalità della querela; la Corte tuttavia valuta la validità di denunce/querela anteriori in base al contenuto e all'effettiva volontà di perseguire.

  • D.L. n.162 del 2022 art.5-bis lett. a) / L. n.199 del 2022

    sostituzione dell'art. 85 comma 1 del D.Lgs. n.150/2022

    Riferimento alle norme transitorie che hanno fissato termini per la proposizione della querela dopo la riforma; la Corte ha ritenuto che la questione vada valutata alla luce dell'esistenza di una querela antecedente che manifesti chiaramente la volontà punitiva.

  • Codice di procedura penale, art. 606 comma 1 lett. b)

    motivo di impugnazione relativo a violazione di norme processuali di valutazione delle prove

    Il ricorso ha denunciato che il giudice territoriale non ha considerato la denuncia-querela presente nel fascicolo, omettendo così di valutare un atto idoneo a manifestare la volontà della persona offesa di perseguire penalmente.

Massime di principio

  • Il titolare o il responsabile di un punto vendita (possesso qualificato) è persona offesa e può validamente proporre querela per furti sui beni gestiti dal negozio.
  • Per la validità della querela non è richiesta una formula sacramentale: è sufficiente la denuncia dei fatti e una chiara, anche implicita, manifestazione della volontà di perseguire penalmente (es. intitolazione come "denuncia querela", espressioni quali "procedere a tutti gli effetti di legge", firma con "F.L.C.S.").
  • In caso di riforme che rendono un reato procedibile a querela, occorre verificare sempre l'esistenza nel fascicolo di denunce/querela anteriori o atti che manifestino efficacemente la volontà punitiva; tali atti possono incidere sulla procedibilità nonostante i termini previsti dalle norme transitorie.
  • Davanti a dubbi sull'intento della persona offesa, il giudice deve applicare il principio del "favor querelae" e interpretare gli atti in modo da favorire la procedibilità ove possibile.
  • Se nel fascicolo è presente una querela valida o atto equivalente che manifesti chiaramente la volontà di perseguire, il giudice non può dichiarare "non doversi procedere" per assenza di querela; in caso di errore va annullata la decisione con rinvio per nuovo esame.

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