Cassazione Civile, Ordinanza n. 27027/2024 del 18/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
La lite nasce da un allagamento verificatosi in un immobile locato a una società che svolgeva attività di centro estetico. A seguito dell'evento, la conduttrice ha agito per ottenere il risarcimento dei danni ai macchinari presenti nei locali e il ristoro del mancato uso del locale/lucro cessante. I proprietari dell'immobile, risultati soccombenti in primo e secondo grado, hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) hanno contestato la valutazione delle prove in punto di danno ai macchinari, sostenendo che la conduttrice avesse concorso ad aggravare il danno e invocando gli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c.; 2) hanno dedotto difetto di legittimazione attiva della società, ritenendo che il diritto al risarcimento spettasse alla titolare del contratto di locazione e non alla società; 3) hanno denunciato violazione del giudicato esterno ex artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., richiamando una precedente sentenza che avrebbe già regolato i rapporti tra le parti; 4) hanno lamentato ancora la violazione del giudicato esterno e delle risultanze di un accertamento tecnico preventivo, sostenendo che i lavori erano stati eseguiti secondo indicazioni della conduttrice e che il suo comportamento negligente aveva contribuito alla rovina dei macchinari; 5) hanno censurato il riconoscimento del risarcimento per il mancato uso del locale, sostenendo di essersi resi disponibili a mettere al riparo il macchinario e che fosse necessario un ATP per definire l'ammontare del danno. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili: alcuni perché diretti solo a contestare la valutazione del materiale probatorio e quindi non scrutinabili in sede di legittimità, altri per difetto di autosufficienza o perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con nulla sulle spese per mancata difesa dell'intimata; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo inammissibili tutti e cinque i motivi. Ha osservato che le doglianze tendevano, in sostanza, a sollecitare un nuovo apprezzamento delle prove e delle risultanze istruttorie, precluso in cassazione; ha inoltre rilevato il difetto di autosufficienza del secondo motivo e l'irrilevanza, rispetto alla ratio decidendi, dei motivi fondati sul preteso giudicato esterno. Nulla è stato disposto sulle spese perché la parte intimata non ha svolto difese. È stato infine dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Il vizio ex n. 5 non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito o del materiale probatorio; in presenza di doppia conforme la censura motivazionale è comunque inammissibile nei limiti indicati dalla Corte.
art. 116 c.p.c.
La dedotta violazione delle regole di valutazione della prova non è scrutinabile quando la censura mira in realtà a ottenere una diversa lettura degli elementi istruttori.
art. 2697 c.c.
La denuncia di violazione dell'onere della prova non può risolversi in una contestazione dell'esito dell'apprezzamento probatorio compiuto dai giudici di merito.
art. 81 c.p.c.
La legittimazione ad agire va allegata e confrontata con la motivazione della sentenza; la censura è inammissibile se non si indica con precisione la documentazione da cui desumere il diverso assetto soggettivo del rapporto.
art. 100 c.p.c.
La dedotta carenza di interesse/legittimazione deve essere specificamente e autosufficientemente prospettata, confrontandosi con gli accertamenti contenuti nella sentenza impugnata.
art. 324 c.p.c.
Il giudicato esterno è invocabile solo se la precedente decisione contiene una statuizione incompatibile con quella impugnata; non basta richiamare genericamente un precedente se il contenuto decisorio è diverso.
art. 2909 c.c.
L'autorità del giudicato opera soltanto rispetto al decisum effettivamente formato nel processo precedente e non si estende a questioni non decise o decise in modo non confliggente.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso deve essere autosufficiente, indicando specificamente gli atti e i documenti rilevanti e il loro contenuto, altrimenti la censura è inammissibile.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La declaratoria di inammissibilità comporta il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuovo esame del fatto e delle prove; il sindacato della Cassazione resta limitato ai profili di legittimità.
- La censura di violazione dell'art. 2697 c.c. o dell'art. 116 c.p.c. è inammissibile quando mira soltanto a ottenere una diversa valutazione del compendio probatorio, senza individuare un vero errore di riparto dell'onere della prova o un utilizzo della prova fuori dai canoni legali.
- Il motivo di ricorso deve essere autosufficiente: chi deduce difetto di legittimazione, errore sul giudicato o vizi dell'accertamento deve indicare con precisione gli atti, i documenti e le statuizioni rilevanti, non potendo limitarsi ad affermazioni generiche.
- Il giudicato esterno può essere opposto solo se la precedente decisione contiene una statuizione effettivamente incompatibile con quella oggetto del nuovo giudizio; se il decisum precedente riguarda un diverso petitum o un diverso periodo temporale, la doglianza è infondata o inammissibile.
- Un accertamento tecnico preventivo può essere apprezzato come elemento di prova, ma non assume automaticamente natura di giudicato e resta liberamente valutabile dal giudice nel confronto con le altre risultanze istruttorie.
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