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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27027/2024 del 18/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (conduttore)

La controversia

La lite nasce da un allagamento verificatosi in un immobile locato a una società che svolgeva attività di centro estetico. A seguito dell'evento, la conduttrice ha agito per ottenere il risarcimento dei danni ai macchinari presenti nei locali e il ristoro del mancato uso del locale/lucro cessante. I proprietari dell'immobile, risultati soccombenti in primo e secondo grado, hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) hanno contestato la valutazione delle prove in punto di danno ai macchinari, sostenendo che la conduttrice avesse concorso ad aggravare il danno e invocando gli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c.; 2) hanno dedotto difetto di legittimazione attiva della società, ritenendo che il diritto al risarcimento spettasse alla titolare del contratto di locazione e non alla società; 3) hanno denunciato violazione del giudicato esterno ex artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., richiamando una precedente sentenza che avrebbe già regolato i rapporti tra le parti; 4) hanno lamentato ancora la violazione del giudicato esterno e delle risultanze di un accertamento tecnico preventivo, sostenendo che i lavori erano stati eseguiti secondo indicazioni della conduttrice e che il suo comportamento negligente aveva contribuito alla rovina dei macchinari; 5) hanno censurato il riconoscimento del risarcimento per il mancato uso del locale, sostenendo di essersi resi disponibili a mettere al riparo il macchinario e che fosse necessario un ATP per definire l'ammontare del danno. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili: alcuni perché diretti solo a contestare la valutazione del materiale probatorio e quindi non scrutinabili in sede di legittimità, altri per difetto di autosufficienza o perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con nulla sulle spese per mancata difesa dell'intimata; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo inammissibili tutti e cinque i motivi. Ha osservato che le doglianze tendevano, in sostanza, a sollecitare un nuovo apprezzamento delle prove e delle risultanze istruttorie, precluso in cassazione; ha inoltre rilevato il difetto di autosufficienza del secondo motivo e l'irrilevanza, rispetto alla ratio decidendi, dei motivi fondati sul preteso giudicato esterno. Nulla è stato disposto sulle spese perché la parte intimata non ha svolto difese. È stato infine dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio ex n. 5 non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito o del materiale probatorio; in presenza di doppia conforme la censura motivazionale è comunque inammissibile nei limiti indicati dalla Corte.

  • art. 116 c.p.c.

    La dedotta violazione delle regole di valutazione della prova non è scrutinabile quando la censura mira in realtà a ottenere una diversa lettura degli elementi istruttori.

  • art. 2697 c.c.

    La denuncia di violazione dell'onere della prova non può risolversi in una contestazione dell'esito dell'apprezzamento probatorio compiuto dai giudici di merito.

  • art. 81 c.p.c.

    La legittimazione ad agire va allegata e confrontata con la motivazione della sentenza; la censura è inammissibile se non si indica con precisione la documentazione da cui desumere il diverso assetto soggettivo del rapporto.

  • art. 100 c.p.c.

    La dedotta carenza di interesse/legittimazione deve essere specificamente e autosufficientemente prospettata, confrontandosi con gli accertamenti contenuti nella sentenza impugnata.

  • art. 324 c.p.c.

    Il giudicato esterno è invocabile solo se la precedente decisione contiene una statuizione incompatibile con quella impugnata; non basta richiamare genericamente un precedente se il contenuto decisorio è diverso.

  • art. 2909 c.c.

    L'autorità del giudicato opera soltanto rispetto al decisum effettivamente formato nel processo precedente e non si estende a questioni non decise o decise in modo non confliggente.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve essere autosufficiente, indicando specificamente gli atti e i documenti rilevanti e il loro contenuto, altrimenti la censura è inammissibile.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La declaratoria di inammissibilità comporta il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuovo esame del fatto e delle prove; il sindacato della Cassazione resta limitato ai profili di legittimità.
  • La censura di violazione dell'art. 2697 c.c. o dell'art. 116 c.p.c. è inammissibile quando mira soltanto a ottenere una diversa valutazione del compendio probatorio, senza individuare un vero errore di riparto dell'onere della prova o un utilizzo della prova fuori dai canoni legali.
  • Il motivo di ricorso deve essere autosufficiente: chi deduce difetto di legittimazione, errore sul giudicato o vizi dell'accertamento deve indicare con precisione gli atti, i documenti e le statuizioni rilevanti, non potendo limitarsi ad affermazioni generiche.
  • Il giudicato esterno può essere opposto solo se la precedente decisione contiene una statuizione effettivamente incompatibile con quella oggetto del nuovo giudizio; se il decisum precedente riguarda un diverso petitum o un diverso periodo temporale, la doglianza è infondata o inammissibile.
  • Un accertamento tecnico preventivo può essere apprezzato come elemento di prova, ma non assume automaticamente natura di giudicato e resta liberamente valutabile dal giudice nel confronto con le altre risultanze istruttorie.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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