Sentenza del 08/03/2024 n. 6967 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il rimborso delle ritenute operate sui dividendi percepiti in relazione a partecipazioni in UniCredit. L'Ufficio (Centro Operativo di Pescara) negò il rimborso sostenendo che beneficiaria effettiva era un'altra società e che l'istanza era proposta da soggetto diverso. La contribuente aveva tuttavia sostenuto di essere subentrata per effetto di una scissione nella posizione giuridica della società che aveva sopportato l'imposizione. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: (i) omissione di esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5; (ii) violazione di norme fiscali e del riparto dell'onere della prova riguardo alla qualifica di beneficiario effettivo (art. 27 DPR 600/1973, art.10 Convenzione Italia-Austria, art. 38 DPR 602/1973, artt. 63 e 65 TFUE, art. 2697 c.c.).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Primo motivo inammissibile perché l'art. 360 c.p.c., n. 5 riguarda l'omesso esame di fatti storico-naturalistici e non la valutazione di profili argomentativi o motivazionali. Secondo motivo infondato: l'Ufficio nel provvedimento di diniego aveva riconosciuto che la beneficiaria effettiva era la società scissa e la Corte ha richiamato il principio (Cass. S.U. n. 23225/2016) secondo cui la scissione produce una successione a titolo particolare nelle posizioni giuridiche, per cui la società risultante dalla scissione può legittimamente avanzare il rimborso. Condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Applicato per spiegare l'inammissibilità della censura: la norma tutela l'omesso esame di fatti storici decisivi e non può essere utilizzata per lamentare omissioni di valutazioni giuridiche o argomentative.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Richiamato come base per la censura di violazione di norme, ma la Corte ha ritenuto infondato il rilievo sostanziale relativo alla qualificazione di beneficiario effettivo.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 27
Norma fiscale relativa alle ritenute sui redditi di capitale; è stata invocata dall'Agenzia ma la Corte non ha ritenuto sussistente la violazione dedotta alla luce della successione per scissione.
Convenzione Italia-Austria, art. 10
Riferimento al trattamento fiscale dei dividendi tra Paesi contraenti; citata dall'Agenzia nell'ambito della qualificazione del beneficiario effettivo, senza però determinare un diverso esito nel caso concreto.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38
Norma richiamata in relazione a procedure di riscossione/accertamento; evocata nella censura ma non decisiva per la decisione della Corte.
artt. 63 e 65 TFUE
Richiamati in connessione ai principi di libera circolazione dei capitali e alla normativa UE sugli Stati membri; invocazione non ritenuta risolutiva rispetto alla successione per scissione e alla legittimazione al rimborso.
art. 2697 c.c.
Norma sul riparto dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto che, dati gli elementi e l'ammissione implicita dell'Ufficio sulla qualità di beneficiario effettivo della società scissa, la successione per scissione trasferisce la posizione sostanziale, assorbendo il tema probatorio nel caso concreto.
artt. 2506 e ss. c.c. (scissione societaria)
Interpretate nella direzione per cui la scissione produce effetti traslativi e una successione a titolo particolare nelle posizioni giuridiche sostanziali, consentendo alla società risultante dalla scissione di rivendicare il rimborso.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Norma citata in tema di contributo unificato e gratuità della difesa per la pubblica amministrazione; la Corte osserva che non si applica nel caso perché parte soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dallo Stato.
Massime di principio
- La scissione societaria, secondo l'orientamento consolidato, trasferisce per successione a titolo particolare anche le posizioni giuridiche sostanziali (diritti e pretese fiscali): la società risultante può quindi chiedere rimborsi relativi a imposte subite dalla società scissa.
- L'art. 360 c.p.c., n. 5 è limitato all'omesso esame di fatti storici o circostanze fattuali precise; non è strumento idoneo per censurare valutazioni giuridiche o argomentazioni del giudice d'appello.
- Se l'amministrazione finanziaria nel provvedimento riconosce che i presupposti del rimborso sussistevano in capo alla società originaria, la prova della successione giuridica per scissione può essere sufficiente per legittimare la società subentrante a proporre il rimborso.
- La contestazione della qualifica di beneficiario effettivo richiede una prova adeguata: in mancanza di un convincente elemento contrario e davanti a una regolare scissione che trasferisce posizioni, il diritto al rimborso si conserva in capo al successore.
- In contenziosi tributari relativi a operazioni societarie straordinarie è fondamentale documentare formalmente la successione (atti di scissione, registri, codici fiscali e riferimenti temporali) per rendere efficace la richiesta di rimborsi o riconsiderazioni amministrative.
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