Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7767/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello: Zammariello deduceva vizi nella determinazione della pena e nella mancata applicazione massima dell'attenuante di dissociazione (art. 416-bis.1), un presunto doppio aumento per reati in continuazione (violazione art. 81 c.p.) e il diniego di ammissione a un programma di giustizia riparativa; Ciervo deduceva molteplici censure (otto motivi) tra cui vizio nella valutazione probatoria delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in ordine alla ricettazione della motocicletta, la pretesa incompatibilità con una sentenza irrevocabile terza, contestazioni sulla sussistenza dell'aggravante mafiosa, sulla recidiva, sulle attenuanti generiche, sulla determinazione della pena e sul mancato riconoscimento della continuazione con precedenti sentenze.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi come infondati o inammissibili. Ha ritenuto che le censure proposte toccassero prevalentemente valutazioni di merito soggette alla discrezionalità del giudice (attendibilità dei collaboratori, ricostruzione dei fatti, graduazione della pena, riconoscimento di recidiva e attenuanti) e quindi non sindacabili in sede di legittimità, che la motivazione dell'appello era adeguata circa aumenti per reati in continuazione e sussistenza dell'aggravante mafiosa, e che la richiesta di continuazione mancava di specificità documentale. Ha confermato nel merito le statuizioni di condanna e le rideterminazioni operate in appello (per Zammariello pena finale ridotta in appello a 10 anni; per Ciervo pena rideterminata in appello in 3 anni, 2 mesi e multa di 900 euro) e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Riconosciuta la qualificazione dell'aggravante mafiosa e applicata la disciplina dell'attenuante della dissociazione operosa; la Corte ha ritenuto che la misura della riduzione per collaborazione rientri nella discrezionalità del giudice di merito

  • art. 133 c.p.

    Richiamato come criterio per la personalizzazione della pena; la Corte ha confermato che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice secondo i parametri di questo articolo

  • art. 575 c.p.

    Norma che disciplina l'omicidio, tema centrale della condanna; la qualificazione del fatto come omicidio premeditato è stata ritenuta fondata dai giudici di merito

  • art. 81 c.p.

    Richiamato rispetto al divieto di cumulo non corretto delle pene: la Corte ha ritenuto corretta la motivazione dell'aumento per reati in continuazione e ha escluso un cumulo materiale occulto

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Fondamento delle censure in cassazione; la Corte ha ritenuto molte delle doglianze inammissibili perché attinenti a valutazioni di merito o prive di specificità

  • art. 586 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla giustizia riparativa: la Corte ha ritenuto legittimo il rigetto dell'ammissione per la gravità dei fatti e per motivi logistici, senza violazioni di legge

  • d.lgs. n. 150 del 2022 (art. 44 e ss.)

    Richiamato in relazione alla disciplina della giustizia riparativa; la Corte non ha riscontrato inadempienze di legge nella mancata ammissione

  • art. 129-bis c.p.p.

    Richiamato con riferimento alle procedure alternative/ricomposizione; la Corte ha ritenuto che il rigetto fosse motivato e legittimo

  • art. 238-bis c.p.p.

    Invocato da Ciervo per dedurre un vizio nella valutazione di sentenze pregresse; la Corte ha ritenuto non preclusivo il fatto che un altro soggetto sia stato condannato per lo stesso reato e che ciò non impedisca il coinvolgimento dell'imputato nel presente procedimento

  • art. 192, 530, 533 c.p.p.

    Richiamate in relazione alla valutazione delle prove e della motivazione; la Corte ha confermato che le valutazioni sull'attendibilità testimoniale spettano al giudice di merito e sono sindacabili solo per vizi di logicità e legalità, non per alternative ricostruttive

  • art. 648 c.p.

    Norma sulla ricettazione, contestata a Ciervo; la Corte ha ritenuto che le prove e le dichiarazioni dei collaboratori fossero sufficienti per confermare la responsabilità

  • art. 7 d.l. n. 152/1991 conv. in l. n. 203/1991

    Fonte storica dell'aggravante di agevolazione mafiosa richiamata; la Corte ha ritenuto dimostrato il finalismo agevolatorio in favore del clan

  • art. 616 c.p.p.

    Applicata per la condanna alle spese processuali dei ricorrenti nei confronti dell'erario in caso di rigetto dei ricorsi

  • art. 523 c.p.p.

    Richiamato in ordine alla mancata partecipazione del difensore della parte civile all'udienza; la Corte ha escluso l'ammissibilità di richieste di contributo spese delle parti civili presentate solo per iscritto in quella fase

Massime di principio

  • Il sindacato della Cassazione non è esteso alla rivalutazione degli elementi di fatto; le questioni di credibilità dei testi e la ricostruzione probatoria spettano al giudice del merito e sono impugnabili in Cassazione solo per vizi di diritto o di illogicità nella motivazione
  • La determinazione della pena e la graduazione tra aggravanti e attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito (art. 132 e 133 c.p.); la Cassazione controlla l'assenza di arbitrarietà o illogicità, non la congruità estetica della pena
  • In tema di continuazione tra reati è essenziale che la parte indichi e documenti chiaramente precedenti utili; censure generiche o non documentate sulla sussistenza della continuazione sono inammissibili
  • L'aggravante per agevolazione mafiosa può essere riconosciuta quando è dimostrato il finalismo di favore verso l'organizzazione; la partecipazione alla messa a disposizione di mezzi utili ai sodali è elemento rilevante
  • La richiesta di misure alternative o di ammissione a programmi riparativi può essere legittimamente respinta quando la gravità del fatto o ragioni organizzative lo escludono; il rigetto deve però essere motivato e si valuta alla stregua delle norme applicabili
  • Per la contestazione di recidiva e per l'attribuzione delle attenuanti generiche è richiesta motivazione specifica e non generica; la Corte accetta motivazioni sintetiche purché non contraddittorie e aderenti ai parametri di legge

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.