Sentenza n. 1117/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza n. 588/2025 emessa dal Tribunale di Salerno – Sezione Lavoro, pubblicata in data 26.3.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., deducendo il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, la sua notificazione all'amministrazione con intimazione ad adempiere, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e la persistente mancata attribuzione della Carta elettronica del docente. Ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. L'amministrazione si è costituita senza svolgere difese né fornire prova dell'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha accertato che la sentenza azionata era passata in giudicato e che, dopo la notificazione del titolo avvenuta il 16 luglio 2025, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. In assenza di prova dell'attribuzione della Carta elettronica del docente, il giudice ha ritenuto sussistente l'inottemperanza e ha accolto il ricorso. Ha ordinato al Ministero di attivare in favore del ricorrente la Carta elettronica del docente, per l'importo nominale di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici indicati nel titolo, entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari, inclusi stanziamento o allocazione in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. Il TAR ha precisato che l'esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Il commissario dovrà riferire al Tribunale sull'attività svolta e non avrà diritto a compenso, trattandosi di dipendente dell'amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, rimborso forfettario e rifusione del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
per ottenere l’ottemperanza dell’amministrazione intimata alla sentenza indicata in epigrafe
Il giudizio di ottemperanza è stato utilizzato per ottenere l'attuazione concreta del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale applicabile al giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni
Il giudizio di esecuzione nei confronti dell'amministrazione è stato ritenuto procedibile dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite l’assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica del docente riconosciuto dal titolo esecutivo e la cui attribuzione è stata ordinata in sede di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente accertare il passaggio in giudicato del titolo, la sua rituale notificazione all'amministrazione, il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge e la mancata prova dell'adempimento per ordinare all'amministrazione l'esecuzione integrale della statuizione giudiziale.
- L'amministrazione intimata, per evitare l'accoglimento della domanda di ottemperanza, deve dimostrare l'avvenuta esecuzione del giudicato; la mera costituzione in giudizio senza difese né documentazione dell'adempimento non è idonea a superare la pretesa esecutiva.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinando il suo insediamento alla formale richiesta dell'interessato dopo la scadenza del termine assegnato per l'adempimento.
- L'esecuzione del giudicato avente ad oggetto una prestazione pecuniaria non può essere impedita dall'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o dalla mancanza di disponibilità di cassa; l'amministrazione deve adottare tutte le iniziative contabili e finanziarie necessarie per rendere possibile il pagamento.
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