Salta al contenuto
Legge

L.R. Calabria 29/2025

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia

Normativa regionaleL.R. Calabria 29/2025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Calabria n. 29/2025 interviene sulla l.r. 18/2007 in materia di usi civici, rendendo vincolante il parere della commissione consiliare, precisando il ruolo dei privati in via facoltativa, riformulando l’art. 14-bis e abrogando l’art. 14-ter. Non prevede nuovi oneri finanziari e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURC del 30 maggio 2025.

Modifiche alla disciplina regionale calabrese sugli usi civici

Modifiche alla disciplina regionale calabrese sugli usi civici

La legge regionale Calabria 30 maggio 2025, n. 29 interviene in modo mirato sulla legge regionale 21 agosto 2007, n. 18, che disciplina gli usi civici. Il provvedimento aggiorna alcuni profili procedurali e applicativi, elimina una disposizione ormai non più vigente e conferma l’assenza di nuovi oneri per il bilancio regionale.

Parere della commissione consiliare

Viene modificato l’articolo 4 della l.r. 18/2007 prevedendo espressamente che il parere espresso dalla Commissione consiliare sia vincolante. La modifica rafforza quindi il peso dell’organo consiliare nel procedimento previsto dalla legge sugli usi civici.

Partecipazione dei privati e disciplina delle operazioni

All’articolo 13 della l.r. 18/2007, con riferimento ai soggetti coinvolti, si precisa che i privati partecipano in via facoltativa. La norma chiarisce così che il loro intervento non è obbligatorio, ma eventuale.

Interventi sull’articolo 14-bis

La legge riscrive alcuni passaggi dell’articolo 14-bis della l.r. 18/2007, con effetti sulla nozione dei soggetti coinvolti e sulle modalità di svolgimento delle operazioni:

  • nei commi interessati, ai “cittadini privati” si aggiunge la qualifica di componenti della comunità;
  • nel secondo periodo del comma 2, l’avverbio “esclusivamente” è sostituito da “prevalentemente”, attenuando quindi il carattere di esclusività della disciplina;
  • è introdotto un nuovo comma 4, secondo cui le operazioni previste dall’articolo 14-bis sono svolte dai Comuni interessati solo in assenza degli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva.

Abrogazione dell’articolo 14-ter

L’articolo 14-ter della l.r. 18/2007 è abrogato. La disciplina precedentemente contenuta in tale disposizione non è più applicabile dopo l’entrata in vigore della legge.

Regime finanziario

Dall’attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURC. Poiché la pubblicazione è indicata al 30 maggio 2025, l’efficacia decorre dal giorno seguente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.