L.R. Calabria 29/2025
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Calabria n. 29/2025 interviene sulla l.r. 18/2007 in materia di usi civici, rendendo vincolante il parere della commissione consiliare, precisando il ruolo dei privati in via facoltativa, riformulando l’art. 14-bis e abrogando l’art. 14-ter. Non prevede nuovi oneri finanziari e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURC del 30 maggio 2025.
Modifiche alla disciplina regionale calabrese sugli usi civici
Modifiche alla disciplina regionale calabrese sugli usi civici
La legge regionale Calabria 30 maggio 2025, n. 29 interviene in modo mirato sulla legge regionale 21 agosto 2007, n. 18, che disciplina gli usi civici. Il provvedimento aggiorna alcuni profili procedurali e applicativi, elimina una disposizione ormai non più vigente e conferma l’assenza di nuovi oneri per il bilancio regionale.
Parere della commissione consiliare
Viene modificato l’articolo 4 della l.r. 18/2007 prevedendo espressamente che il parere espresso dalla Commissione consiliare sia vincolante. La modifica rafforza quindi il peso dell’organo consiliare nel procedimento previsto dalla legge sugli usi civici.
Partecipazione dei privati e disciplina delle operazioni
All’articolo 13 della l.r. 18/2007, con riferimento ai soggetti coinvolti, si precisa che i privati partecipano in via facoltativa. La norma chiarisce così che il loro intervento non è obbligatorio, ma eventuale.
Interventi sull’articolo 14-bis
La legge riscrive alcuni passaggi dell’articolo 14-bis della l.r. 18/2007, con effetti sulla nozione dei soggetti coinvolti e sulle modalità di svolgimento delle operazioni:
- nei commi interessati, ai “cittadini privati” si aggiunge la qualifica di componenti della comunità;
- nel secondo periodo del comma 2, l’avverbio “esclusivamente” è sostituito da “prevalentemente”, attenuando quindi il carattere di esclusività della disciplina;
- è introdotto un nuovo comma 4, secondo cui le operazioni previste dall’articolo 14-bis sono svolte dai Comuni interessati solo in assenza degli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva.
Abrogazione dell’articolo 14-ter
L’articolo 14-ter della l.r. 18/2007 è abrogato. La disciplina precedentemente contenuta in tale disposizione non è più applicabile dopo l’entrata in vigore della legge.
Regime finanziario
Dall’attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURC. Poiché la pubblicazione è indicata al 30 maggio 2025, l’efficacia decorre dal giorno seguente.
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