Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1539/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501207

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti e provvedimento questorile di revoca della licenza di porto d’armi per uso caccia

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolare porto d’armi)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto due ricorsi, successivamente riuniti per connessione soggettiva e oggettiva. Con il primo ha impugnato il decreto prefettizio che gli vietava la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, nonché gli atti connessi, tra cui il ritiro delle armi e del porto di fucile. Con il secondo ha impugnato il provvedimento della Questura di revoca della licenza di porto d’armi per uso caccia, adottato in ragione dei medesimi fatti posti a fondamento del divieto prefettizio. Il ricorrente ha dedotto, quanto al decreto prefettizio, la violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 38 e 39 del r.d. n. 773/1931, erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, ingiustizia, sproporzionalità e lesione dell’affidamento. Ha sostenuto che l’Amministrazione non aveva adeguatamente valutato la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero e accolta dal G.I.P. nel procedimento relativo all’art. 697 c.p., né il fatto che la detenzione della canna da fucile contestata fosse stata comunicata già nel 2003, in una denuncia successoria, e che l’omessa indicazione successiva fosse riconducibile a un errore materiale. Ha inoltre dedotto che un singolo episodio, risalente nel tempo e non sorretto da un accertamento penale sfavorevole, non fosse sufficiente a fondare il giudizio prognostico di inaffidabilità. Quanto al provvedimento questorile, ha dedotto la violazione degli artt. 7 e seguenti della l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio dello specifico procedimento di revoca, la violazione degli artt. 11 e 43 del r.d. n. 773/1931, il difetto di istruttoria e motivazione, l’erroneità dei presupposti, il travisamento, l’illogicità e la sproporzionalità, nonché l’illegittimità derivata dalla presunta illegittimità del decreto prefettizio presupposto.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente riunito i due ricorsi, rilevando la loro evidente connessione in quanto riferiti alla medesima vicenda sostanziale e caratterizzati dal collegamento tra le censure. Nel merito li ha accolti. Con riferimento al decreto prefettizio, il Collegio ha ritenuto fondato il difetto di istruttoria relativo alla valutazione della buona condotta e dell’affidabilità del ricorrente, assorbendo le ulteriori censure. L’art. 39, comma 1, del r.d. n. 773/1931 attribuisce al prefetto il potere di vietare la detenzione di armi alle persone ritenute capaci di abusarne, ma tale potere richiede una compiuta valutazione prognostica dell’affidabilità dell’interessato. Nel caso concreto l’Amministrazione non aveva adeguatamente considerato, da un lato, che il procedimento penale per l’art. 697 c.p. si era concluso con l’archiviazione accolta dal G.I.P., con rilevazione dell’assenza della volontà di occultare il materiale e della costante interlocuzione dell’interessato con il Comando competente; dall’altro, che la detenzione della canna da fucile era stata comunicata nella denuncia successoria del 14 novembre 2003. Tali elementi avrebbero dovuto essere valutati prima di formulare un giudizio di inaffidabilità. Quanto al provvedimento questorile, il TAR ha ritenuto che esso fosse stato adottato sulla base del decreto prefettizio, quale atto presupposto, richiamando l’art. 11, ultimo comma, del r.d. n. 773/1931. L’illegittimità del decreto prefettizio ha comportato l’illegittimità derivata della revoca della licenza di porto d’armi, quale atto conseguente e presupponente. Anche le ulteriori censure sono state assorbite, restando salvo il potere dell’Amministrazione di procedere a una rivalutazione complessiva della posizione. Gli atti impugnati sono stati annullati e le spese di lite compensate.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, r.d. 18 giugno 1931, n. 773

    attribuisce al prefetto la facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’art. 38, alle persone ritenute capaci di abusarne

    Il potere prefettizio è discrezionale e fondato su una valutazione prognostica dell’affidabilità del detentore, ma deve essere esercitato all’esito di un’istruttoria completa e di una congrua considerazione di tutti gli elementi rilevanti.

  • art. 38 r.d. 18 giugno 1931, n. 773

    La disciplina degli obblighi di denuncia della detenzione delle armi costituisce uno degli elementi valutabili nell’esercizio del potere prefettizio, ma la relativa violazione o omissione deve essere accertata e apprezzata considerando concretamente le circostanze del caso.

  • art. 11, ultimo comma, r.d. 18 giugno 1931, n. 773

    Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione

    La revoca della licenza di porto d’armi può fondarsi sul venir meno delle condizioni richieste o sulla sopravvenienza di circostanze ostative, ma l’atto non può validamente basarsi su un provvedimento presupposto illegittimo.

  • artt. 7 e seguenti l. 7 agosto 1990, n. 241

    La censura relativa all’omessa comunicazione di avvio del procedimento di revoca è stata assorbita, poiché l’annullamento è stato disposto per l’illegittimità del provvedimento presupposto.

  • art. 70 c.p.a.

    La disposizione è stata applicata per riunire i giudizi connessi aventi ad oggetto provvedimenti riferiti alla medesima vicenda sostanziale.

Massime di principio

  • Il potere prefettizio di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti richiede una valutazione prognostica concreta e attuale della capacità dell’interessato di abusarne, fondata su un’istruttoria completa e sulla considerazione di tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli.
  • Nel valutare l’affidabilità del detentore di armi, l’Amministrazione deve esaminare anche l’esito del procedimento penale presupposto, compresa l’eventuale archiviazione, e non può fondare automaticamente il divieto su una mera denuncia o sull’esistenza di un procedimento penale non concluso con un accertamento sfavorevole.
  • L’omessa o inesatta indicazione di un’arma nelle denunce di detenzione deve essere apprezzata alla luce delle concrete modalità della vicenda, inclusa l’eventuale precedente comunicazione del possesso alle autorità e l’assenza di una volontà di occultamento; tali circostanze possono escludere che il fatto dimostri, di per sé, l’inaffidabilità del detentore.
  • L’illegittimità del provvedimento prefettizio che vieta la detenzione di armi comporta l’illegittimità derivata del provvedimento questorile di revoca del porto d’armi quando quest’ultimo sia stato adottato sulla base del primo quale atto presupposto.
  • L’annullamento del divieto di detenzione e della revoca del porto d’armi non impedisce all’Amministrazione di procedere a una nuova valutazione complessiva della posizione dell’interessato, purché eserciti nuovamente il potere sulla base di un’istruttoria completa e di una motivazione adeguata.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.