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Ordinanza

Ordinanza n. 2781/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di diniego di visto per studio, posizione n. -OMISSIS-, emesso dal Consolato Generale d'Italia a San Pietroburgo in data 23 marzo 2026 e notificato in data 25 marzo 2026.

Giustizia amministrativa202604265

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto per studio emesso dal Consolato Generale d’Italia a San Pietroburgo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego di visto per studio, chiedendone la sospensione cautelare. Ha contestato la valutazione dell’amministrazione sulle proprie garanzie economiche e sulla coerenza tra l’attività professionale esercitata e il corso di studio prescelto, sostenendo altresì che il diniego non avrebbe adeguatamente considerato i parametri della Circolare MIUR richiamata nel ricorso. È stato inoltre dedotto un vizio procedimentale connesso alla mancata effettuazione del colloquio personale. L’amministrazione ha resistito in giudizio producendo anche una relazione consolare.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insufficienza dei profili di fondatezza. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato e la relazione consolare evidenziassero sufficientemente l’insufficienza delle garanzie economiche e la scarsa coerenza tra l’attività professionale della richiedente e il corso di studio, elementi idonei a far dubitare della veridicità della finalità dichiarata e a evidenziare un rischio migratorio. L’amministrazione può valutare complessivamente la situazione finanziaria del richiedente anche oltre i parametri della Circolare MIUR; grava sull’istante l’onere di produrre documentazione idonea a comprovare lo scopo e le condizioni del soggiorno e la disponibilità di mezzi sufficienti. Il Consolato ha correttamente esaminato la documentazione e ha specificamente motivato il diniego. Quanto al colloquio, il giudice ha escluso che esso sia obbligatorio, qualificandolo come facoltà dell’amministrazione; in ogni caso, la ricorrente non ha dimostrato che il colloquio avrebbe potuto condurre a un esito diverso, sicché il vizio procedimentale è stato ritenuto non invalidante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 500 oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza

    La disposizione pone a carico del richiedente l’onere di documentare lo scopo e le condizioni del soggiorno e la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti, così da dimostrare l’insussistenza del rischio migratorio.

  • art. 4, comma 2, d.m. 850/2011

    Il richiamo alla fondamentale importanza del colloquio non rende obbligatoria la sua effettuazione, che resta una facoltà dell’amministrazione da esercitare in relazione alle concrete risultanze del procedimento.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Il vizio procedimentale relativo alla mancata effettuazione del colloquio non comporta l’annullamento quando il ricorrente non dimostri che, attraverso tale adempimento, l’esito del procedimento avrebbe potuto essere diverso e l’atto risulti sostanzialmente corretto.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale, che è stata respinta per insufficienza dei profili di fondatezza.

Massime di principio

  • Nel procedimento per il rilascio di un visto per studio, l’amministrazione può valutare complessivamente la situazione economica del richiedente e non è vincolata ai soli parametri indicati in una circolare amministrativa, purché la valutazione sia fondata sulle risultanze istruttorie e adeguatamente motivata.
  • Grava sul richiedente il visto l’onere di produrre documentazione idonea a comprovare lo scopo e le condizioni del soggiorno, la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la permanenza e, salvo i visti per motivi di lavoro, per il rientro nel Paese di provenienza; tale documentazione è rilevante anche ai fini della valutazione del rischio migratorio.
  • La coerenza tra l’attività professionale del richiedente e il corso di studio prescelto può essere considerata dall’amministrazione, insieme alle garanzie economiche e agli altri elementi istruttori, per valutare la veridicità della finalità dichiarata del soggiorno.
  • Il colloquio personale del richiedente il visto non è obbligatorio in via generale; il suo rilievo deve essere apprezzato dall’amministrazione in rapporto alle concrete risultanze del procedimento.
  • La mancata effettuazione del colloquio non determina l’annullabilità del diniego quando il ricorrente non fornisca elementi idonei a dimostrare che il colloquio avrebbe potuto condurre a un esito diverso e l’atto risulti sostanzialmente corretto ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneVizi formali non invalidanti

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