Circolare numero 82 del 23-04-2015
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative per la liquidazione della quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.) disposta dall’articolo unico, commi 26 e seguenti della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sulla base delle modalità di attuazione fissate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali 20 febbraio 2015, n. 29.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina in modo completo la Qu.I.R. (quota integrativa della retribuzione), prevista dalla legge di stabilità 2015 per consentire ai lavoratori dipendenti del settore privato di percepire mensilmente il TFR maturando in busta paga. Vengono individuati i destinatari, i requisiti di accesso, la misura dell’importo, la procedura di domanda e liquidazione, nonché le regole per i datori di lavoro che ricorrono a un finanziamento assistito da garanzia. La circolare illustra inoltre le misure compensative, le modalità di esposizione in UniEmens, l’intervento del Fondo di garanzia e le corrispondenti istruzioni contabili.
Liquidazione della Qu.I.R. in busta paga e relativi adempimenti contributivi, finanziari e contabili
Liquidazione della Qu.I.R. e disciplina applicativa
La circolare illustra la disciplina della Qu.I.R. (quota integrativa della retribuzione), introdotta dall’art. 1, commi 26-34, della legge n. 190/2014, quale meccanismo sperimentale di liquidazione mensile della quota maturanda del TFR in busta paga. La misura si applica ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018 ed è disciplinata, quanto alle modalità attuative, dal DPCM 20 febbraio 2015, n. 29 e dall’accordo-quadro ABI-Ministeri del 20 marzo 2015.
La finalità della circolare è duplice: da un lato, chiarire chi può chiedere la Qu.I.R., con quali requisiti e con quali esclusioni; dall’altro, fornire istruzioni operative ai datori di lavoro, anche sul piano contributivo, contabile e della compilazione del flusso UniEmens.
Soggetti destinatari e esclusioni
Possono chiedere la liquidazione mensile della Qu.I.R. i lavoratori dipendenti del settore privato con rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno sei mesi con il medesimo datore di lavoro, purché per essi trovi applicazione l’istituto del TFR.
Sono espressamente esclusi:
- i lavoratori domestici;
- i lavoratori del settore agricolo;
- i lavoratori per i quali la legge o il CCNL prevedono la corresponsione periodica del TFR o il suo accantonamento presso soggetti terzi, come i marittimi e i lavoratori dell’edilizia con accantonamento presso Casse Edili;
- i dipendenti delle società di riscossione delle imposte dirette e i lavoratori iscritti al Fondo di Previdenza per il personale addetto alla gestione delle imposte di consumo;
- i lavoratori di datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali;
- i lavoratori di datori che abbiano iscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f., un piano di risanamento attestato ex art. 67, comma 2, lett. d), l.f. o un accordo ex l. n. 3/2012;
- i lavoratori di datori interessati da integrazioni salariali straordinarie o in deroga, se in prosecuzione dell’integrazione straordinaria, nei limiti dell’unità produttiva e della durata del provvedimento;
- i lavoratori che abbiano vincolato il TFR a garanzia di contratti di finanziamento, fino alla comunicazione dell’estinzione del credito da parte del mutuante.
La circolare precisa che, fuori dai casi di esclusione, possono optare per la Qu.I.R. anche i lavoratori che abbiano aderito a forme pensionistiche complementari, nonché coloro il cui TFR sia versato al Fondo di Tesoreria.
Requisiti soggettivi e oggettivi
Il requisito soggettivo principale è la permanenza del rapporto di lavoro subordinato presso un datore privato per almeno sei mesi. Il requisito va inteso come anzianità minima maturata presso il medesimo datore; la successione di rapporti di lavoro azzera l’anzianità, salvo le ipotesi di continuità del rapporto in caso di cessione del contratto o operazioni ex art. 2112 c.c.
I periodi di sospensione del rapporto non utili alla maturazione del TFR non rilevano ai fini del semestre, come ad esempio le aspettative non retribuite. Il datore di lavoro accerta sia la sussistenza dei requisiti sia l’assenza delle condizioni ostative, compresi gli eventuali vincoli del TFR a garanzia di prestiti, purché notificati dal lavoratore o dall’ente mutuante.
Misura della Qu.I.R. e regime fiscale-contributivo
La Qu.I.R. è pari alla quota di TFR maturanda secondo l’art. 2120 c.c., al netto della detrazione dello 0,50% di cui all’art. 3, ultimo comma, della legge n. 297/1982, ove dovuta e non agevolata. Per gli apprendisti tale contributo non si applica; per i lavoratori assunti con misure agevolate, la detrazione opera solo nei limiti della contribuzione effettivamente versata.
Per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche complementari, la Qu.I.R. corrisponde all’intera quota di TFR maturando, anche se sia stato esercitato un conferimento parziale del TFR alla previdenza complementare.
La circolare ribadisce che la Qu.I.R. non è imponibile ai fini previdenziali.
Istanza del lavoratore e decorrenza dell’erogazione
Per accedere alla Qu.I.R. il lavoratore deve presentare un’apposita istanza al datore di lavoro, compilata secondo il modello allegato al DPCM e sottoscritta. Il datore deve rilasciare copia dell’istanza o attestazione elettronica di ricezione.
Una volta verificati requisiti e assenza di cause ostative, il diritto decorre dal mese successivo alla presentazione dell’istanza e si protrae fino al periodo di paga che scade il 30 giugno 2018 o fino alla cessazione del rapporto, se anteriore.
La liquidazione segue due modelli:
- senza finanziamento: erogazione dalla busta paga del mese successivo alla domanda;
- con finanziamento assistito da garanzia: erogazione dalla busta paga del quarto mese successivo alla domanda.
Per le istanze presentate dal 3 al 30 aprile 2015, la Qu.I.R. matura dal periodo di paga di maggio 2015. In assenza di finanziamento viene liquidata da maggio 2015; con finanziamento, da agosto 2015.
Durante tutto il periodo di fruizione la scelta è irrevocabile. Inoltre, per i lavoratori interessati, si sospende ove dovuto il versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria e alle forme pensionistiche complementari, mentre l’adesione a queste ultime prosegue sulla base della posizione individuale già maturata e delle contribuzioni dovute.
Finanziamento assistito da garanzia per i datori di lavoro
La legge consente ai datori di lavoro con meno di 50 addetti e non tenuti al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria di accedere a un finanziamento per anticipare la Qu.I.R. ai propri dipendenti. Il finanziamento è concesso da intermediari aderenti all’accordo-quadro del 20 marzo 2015 e il tasso complessivo, comprensivo di ogni onere, non può superare il tasso di rivalutazione del TFR.
Il requisito dimensionale viene calcolato con i criteri già utilizzati per l’individuazione dei soggetti obbligati al Fondo di Tesoreria:
- si considera il numero degli addetti dell’intero datore di lavoro;
- il part-time va riproporzionato;
- la base di calcolo è la media annuale dei lavoratori in forza nel 2014;
- per le attività iniziate nel 2015 o successivamente, il calcolo si fa sull’anno civile di inizio attività, e l’accesso al finanziamento diventa possibile, in linea generale, dall’anno successivo.
La circolare evidenzia che i datori già soggetti al Fondo di Tesoreria restano esclusi dal finanziamento, anche se al 31 dicembre dell’anno precedente abbiano una media occupazionale inferiore a 50 dipendenti.
Procedura per il finanziamento e certificazione INPS
Per ottenere il finanziamento, il datore di lavoro deve chiedere all’INPS la certificazione delle informazioni necessarie tramite il modulo on-line "Qu.I.R." disponibile nell’applicazione DiResCo. L’INPS rilascia la certificazione entro 30 giorni, se ricorrono congiuntamente:
- meno di 50 addetti nell’anno civile precedente;
- assenza dell’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria;
- assenza di procedure di integrazione salariale straordinaria o in deroga in prosecuzione.
Le altre condizioni ostative sono dichiarate dal datore di lavoro, anche mediante la produzione della visura camerale e di ulteriore documentazione all’intermediario. Sulla base della certificazione, il datore stipula il contratto di finanziamento con un solo intermediario, che deve prevedere il privilegio speciale sui beni mobili ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. n. 385/1993.
L’intermediario comunica all’INPS l’avvenuta concessione del finanziamento e la sua decorrenza. L’INPS, sulla base delle denunce UniEmens, certifica all’intermediario entro 60 giorni dal primo giorno del mese successivo alla maturazione la misura della Qu.I.R. da finanziare. In assenza di denunce o in mancanza della valorizzazione prevista, il finanziamento viene sospeso.
Rimborso, cessazione del rapporto e interruzione del finanziamento
Il rimborso del finanziamento deve avvenire, in via ordinaria, entro il 30 ottobre 2018. In caso di cessazione del rapporto di lavoro durante la vigenza del finanziamento, scatta il rimborso anticipato: l’intermediario comunica al datore l’importo delle quote di Qu.I.R. già certificate e non più finanziabili, comprensive di interessi.
Nei casi di cessazione, le quote di Qu.I.R. già maturate ma non ancora finanziate per effetto del differimento temporale sono erogate dal datore con le ultime tranches di finanziamento; la quota del mese di cessazione, invece, è corrisposta con risorse proprie.
L’erogazione del finanziamento cessa anche in caso di uso fraudolento delle somme, nonché al sopravvenire di procedure concorsuali o altri atti di crisi. La circolare elenca, tra le altre, le ipotesi di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, accordi di ristrutturazione, piani attestati, interventi di integrazione salariale straordinaria o in deroga in prosecuzione e accordi di ristrutturazione dei debiti ex l. n. 3/2012.
In tali casi, le quote di Qu.I.R. già maturate e non ancora finanziate seguono le regole di erogazione proprie della vicenda che ha determinato l’interruzione; il datore deve trasmettere le apposite denunce di variazione UniEmens/Vig per i mesi interessati.
Fondo di garanzia e contributo dello 0,20%
Per i finanziamenti concessi a favore dell’erogazione della Qu.I.R. è istituito presso l’INPS uno specifico Fondo di garanzia, con dotazione iniziale di 100 milioni di euro per il 2015 a carico del bilancio dello Stato. Il Fondo è alimentato da un contributo pari allo 0,20% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori per i quali il datore utilizza il finanziamento.
Il contributo è dovuto nel mese di maturazione della Qu.I.R. ed è escluso da qualsiasi agevolazione contributiva, incluso l’esonero per le nuove assunzioni a tempo indeterminato del 2015.
Misure compensative per i datori di lavoro
Per i datori che erogano la Qu.I.R., sia con risorse proprie sia tramite finanziamento, si applica la misura compensativa di cui all’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 252/2005, ossia l’esonero dal contributo al Fondo di garanzia TFR ex art. 2 della legge n. 297/1982. Tale esonero opera secondo il principio di competenza, quindi nel mese di maturazione della Qu.I.R., anche se l’effettiva erogazione avviene in un mese successivo per effetto del finanziamento.
Solo per i datori che liquidano la Qu.I.R. senza ricorrere al finanziamento assistito da garanzia spettano anche le ulteriori misure compensative fiscali e contributive di cui all’art. 10, commi 1 e 3, d.lgs. n. 252/2005. La circolare richiama anche il limite massimo dello 0,28% per le misure compensative contributive dal 2014.
UniEmens e nuovi codici
La circolare introduce regole specifiche per l’esposizione della Qu.I.R. nel flusso UniEmens, al fine di consentire la corretta trasmissione dei dati e il calcolo della contribuzione. I nuovi codici sono:
- "IQ", per l’opzione del lavoratore;
- "TF03", per l’esonero dal contributo al Fondo di garanzia TFR;
- "TF17", per le misure compensative ulteriori dovute in assenza di finanziamento;
- "M500", per il contributo dello 0,20% destinato al Fondo di garanzia.
La valorizzazione deve avvenire in relazione al mese di presentazione dell’istanza, al mese di maturazione e al mese di effettiva erogazione, secondo le strutture indicate nella circolare. Per i periodi pregressi vanno utilizzati i flussi di variazione UniEmens/Vig. Le nuove modalità si applicano alle denunce con competenza maggio 2015.
Intervento del Fondo di garanzia: condizioni, domanda e surroga
Il Fondo di garanzia interviene in caso di inadempimento totale o parziale del datore o di insolvenza, nei limiti delle risorse disponibili. In caso di incapienza, gli intermediari possono escutere la garanzia di ultima istanza dello Stato. L’INPS deve accantonare almeno il 2,6% annuo dell’importo di ciascun finanziamento.
Il Fondo non copre oneri fiscali o notarili. L’intermediario può chiedere l’intervento del Fondo:
- dopo 30 giorni dal mancato rimborso del datore, in caso di inadempimento;
- entro 60 giorni nei casi di insolvenza, con termini specifici per fallimento, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa e concordato preventivo.
La domanda va presentata telematicamente con la documentazione prevista, tra cui contratto di finanziamento, prova della trascrizione del privilegio, richiesta di rimborso notificata, attestazione dei flussi finanziari e visura camerale. Per i finanziamenti da restituire entro il 30 ottobre 2018, la domanda a pena di decadenza va presentata entro il 31 marzo 2019. Per i casi di rimborso anticipato previsti dal DPCM, il termine è di sei mesi dagli eventi indicati dalla circolare.
Il pagamento dell’INPS avviene entro 60 giorni dalla ricezione della domanda completa. Se la documentazione è incompleta, l’INPS invita all’integrazione e, decorso inutilmente il termine di 90 giorni, la garanzia decade. In presenza di dati o dichiarazioni mendaci o reticenti conosciute dall’intermediario, la garanzia è inefficace. L’INPS è surrogato nei diritti dell’intermediario e può procedere al recupero delle somme tramite avviso di addebito con titolo esecutivo; sul datore inadempiente maturano anche le sanzioni civili.
Istruzioni contabili
Per la gestione contabile del Fondo di garanzia è istituita la gestione FG e la contabilità separata FGR. È prevista una dotazione iniziale a carico dello Stato pari a 100 milioni di euro per il 2015 e vengono istituiti specifici conti per il contributo dei datori di lavoro e per le misure compensative, distinti tra competenza dell’anno in corso e anni precedenti.
Le istruzioni contabili relative all’intervento del Fondo di garanzia saranno fornite separatamente con successivi provvedimenti operativi.
Punti principali
Ambito della disciplina e finalità
La circolare dà attuazione alla disciplina sperimentale prevista dall’art. 1, commi 26-34, della legge n. 190/2014, applicabile ai periodi di paga dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018. La Qu.I.R. consiste nella liquidazione mensile della quota maturanda del TFR sotto forma di integrazione della retribuzione, su richiesta del lavoratore. Il sistema prevede, per i datori di lavoro con meno di 50 addetti e non tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria, la possibilità di ricorrere a un finanziamento garantito, regolato dal DPCM n. 29/2015 e dall’accordo-quadro ABI-Ministeri del 20 marzo 2015.
Soggetti che possono richiedere la Qu.I.R.
Possono accedere i lavoratori dipendenti del settore privato con rapporto subordinato in essere da almeno sei mesi con lo stesso datore di lavoro, purché per essi trovi applicazione il TFR. Sono esclusi i lavoratori domestici e agricoli, nonché specifiche categorie per le quali il TFR è già corrisposto periodicamente o accantonato presso soggetti terzi (ad esempio marittimi, edilizia con Casse Edili, imposte dirette, fondo dazieri). Sono inoltre esclusi i lavoratori di datori soggetti a procedure concorsuali, accordi o piani di ristrutturazione/risanamento, integrazioni salariali straordinarie o in deroga in prosecuzione, accordi ex l. n. 3/2012, e i lavoratori che abbiano vincolato il TFR a garanzia di finanziamenti fino all’estinzione del debito notificata dal mutuante.
Requisiti di accesso e decorrenza
Il requisito minimo è l’anzianità di servizio di sei mesi presso il medesimo datore di lavoro privato. La successione di rapporti con lo stesso datore azzera l’anzianità, salvo i casi di continuità del rapporto per cessione del contratto o operazioni ex art. 2112 c.c. I periodi di sospensione non utili alla maturazione del TFR non contano ai fini del semestre. Il datore di lavoro accerta i requisiti e verifica l’assenza di vincoli del TFR a garanzia di prestiti, purché tali vincoli gli siano stati notificati. L’opzione è irrevocabile per tutta la durata di operatività della misura. Per le istanze presentate dal 3 al 30 aprile 2015, la maturazione decorre da maggio 2015; l’erogazione avviene da maggio 2015 senza finanziamento o da agosto 2015 se il datore ricorre al finanziamento.
Misura della Qu.I.R. e regime contributivo
La Qu.I.R. corrisponde alla quota maturanda del TFR calcolata ai sensi dell’art. 2120 c.c., al netto del contributo dello 0,50% ove dovuto e non agevolato. Per gli apprendisti tale contributo non opera; per i lavoratori con agevolazioni contributive la detrazione si applica solo nei limiti della contribuzione effettivamente versata. Per i lavoratori aderenti a forme pensionistiche complementari, la Qu.I.R. è pari all’intera quota di TFR maturando anche in caso di conferimento parziale. La Qu.I.R. non è imponibile ai fini previdenziali.
Procedura di richiesta e liquidazione
Il lavoratore deve presentare al datore di lavoro una specifica istanza, secondo il modello allegato al DPCM, sottoscritta e compilata; il datore rilascia copia o attestazione di ricezione. Una volta verificati i requisiti, la liquidazione decorre dal mese successivo alla domanda fino alla scadenza del periodo di paga del 30 giugno 2018 o alla cessazione del rapporto, se anteriore. Se il datore non usa il finanziamento, la Qu.I.R. è corrisposta dalla busta paga del mese successivo alla domanda; se invece usa il finanziamento, la corresponsione slitta alla busta paga del quarto mese successivo. Durante il periodo di fruizione si sospende, ove dovuto, il versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria e alle forme pensionistiche complementari.
Finanziamento assistito da garanzia per i datori di lavoro
I datori di lavoro con meno di 50 addetti e non soggetti al Fondo di Tesoreria possono ottenere un finanziamento presso intermediari aderenti all’accordo-quadro. Il costo del finanziamento è negoziato, ma il tasso complessivo non può superare il tasso di rivalutazione del TFR. La media occupazionale si calcola sulla base dei lavoratori in forza nel 2014, includendo tutte le tipologie di subordinati e riproporzionando il part-time. Per le imprese avviate nel 2015 o successivamente, il calcolo si fa sull’anno di inizio attività e l’accesso al finanziamento è possibile solo dall’anno successivo. Restano comunque obbligati a erogare la Qu.I.R. con risorse proprie i datori che, pur nascendo nell’anno, ricevano richieste di lavoratori già maturi ai sei mesi.
Adempimenti per ottenere il finanziamento e certificazione INPS
Il datore richiede all’INPS, tramite la procedura telematica "DiResCo" e il modulo "Qu.I.R.", la certificazione necessaria all’attivazione del finanziamento. Entro 30 giorni l’INPS rilascia certificazione positiva se risultano congiuntamente: meno di 50 addetti nell’anno civile precedente, assenza di obbligo verso il Fondo di Tesoreria e assenza di specifiche procedure di crisi o integrazione salariale. Le ulteriori condizioni ostative sono dichiarate dal datore con visura camerale e documentazione integrativa da presentare all’intermediario. Il contratto di finanziamento deve prevedere il privilegio speciale sui beni mobili del datore e l’azienda deve rivolgersi a un solo intermediario per tutte le richieste.
Rimborso e interruzione del finanziamento
Il rimborso ordinario deve avvenire entro il 30 ottobre 2018. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l’intermediario chiede il rimborso anticipato delle somme utilizzate, comprensive degli interessi; le quote di Qu.I.R. già maturate ma non ancora finanziate vengono corrisposte dal datore, con proprie risorse per la quota del mese di cessazione. Il finanziamento si interrompe anche in caso di utilizzo fraudolento delle somme o al sopravvenire di procedure concorsuali e altri atti di crisi (fallimento, concordato, liquidazione coatta, amministrazione straordinaria, accordi di ristrutturazione, piani attestati, integrazioni salariali straordinarie/deroga in prosecuzione, accordi ex l. n. 3/2012). In tali casi il datore deve erogare le quote non finanziate con proprie risorse e, se richiesto, può estinguere anticipatamente il finanziamento.
Contributo al Fondo di garanzia e misure compensative
Il Fondo di garanzia istituito presso l’INPS è alimentato da un contributo dello 0,20% della retribuzione imponibile dei lavoratori per i quali il datore usa il finanziamento. Il contributo si applica nel mese di maturazione della Qu.I.R. ed è escluso da agevolazioni contributive, compreso l’esonero per nuove assunzioni a tempo indeterminato del 2015. Per i datori che erogano la Qu.I.R. con risorse proprie o tramite finanziamento si applica inoltre la misura compensativa dell’esonero dal contributo al Fondo di garanzia TFR ex art. 2 l. n. 297/1982; se la Qu.I.R. è erogata senza finanziamento spettano anche le ulteriori misure compensative fiscali e contributive previste dall’art. 10, commi 1 e 3, d.lgs. n. 252/2005.
Esposizione in UniEmens e codici contributivi
La circolare introduce modalità specifiche di esposizione dei dati in UniEmens per la gestione della Qu.I.R. e dei relativi effetti contributivi. Vengono previsti nuovi codici: "IQ" per l’opzione del lavoratore, "TF03" per l’esonero dal contributo al Fondo di garanzia TFR, "TF17" per le ulteriori misure compensative in caso di erogazione senza finanziamento, e "M500" per il contributo dello 0,20% al Fondo di garanzia. Le informazioni vanno valorizzate secondo la competenza del mese di maturazione e, se necessario, con flussi di variazione UniEmens/Vig per i periodi pregressi. Le nuove regole si applicano dalle denunce con competenza maggio 2015.
Fondo di garanzia: condizioni, domanda, pagamento e surroga
Il Fondo di garanzia interviene per inadempimento totale o parziale del datore o in caso di insolvenza, nei limiti delle risorse disponibili; lo Stato opera come garanzia di ultima istanza. L’intermediario può chiedere l’intervento del Fondo dopo 30 giorni dal mancato rimborso da parte del datore, oppure entro 60 giorni nelle ipotesi di insolvenza, con termini differenziati per fallimento, liquidazione coatta, concordato e amministrazione straordinaria. La domanda va presentata telematicamente con specifica documentazione; per i finanziamenti da restituire entro il 30 ottobre 2018 il termine finale è il 31 marzo 2019. Il Fondo paga entro 60 giorni dalla domanda completa. In caso di documentazione incompleta l’INPS chiede integrazioni e, se queste non arrivano entro 90 giorni, la garanzia decade. L’Istituto è surrogato nei diritti dell’intermediario e può recuperare le somme con avviso di addebito; sul datore inadempiente gravano anche le sanzioni civili.
Istruzioni contabili
Per la gestione contabile del Fondo di garanzia viene istituita la gestione FG e la contabilità separata FGR. Sono previsti capitoli e conti specifici per la dotazione iniziale dello Stato, per il contributo dei datori di lavoro e per le misure compensative, con distinzione tra competenze dell’anno in corso e anni precedenti. Le istruzioni contabili sull’intervento del Fondo di garanzia vero e proprio saranno fornite separatamente in occasione della definizione delle relative disposizioni operative.
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