Circolare numero 80 del 21-04-2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’estensione, per il solo anno 2015 e senza arretrati, del beneficio pensionistico previsto per i lavoratori esposti all’amianto anche agli ex dipendenti di imprese di scoibentazione e bonifica cessate per chiusura, dismissione o fallimento, purché il sito sia inserito in un piano di bonifica territoriale e sia accertata una patologia asbesto-correlata. Vengono richiamati i requisiti soggettivi e contributivi, il meccanismo di maggiorazione dell’anzianità fino a 5 anni, le regole di decorrenza secondo la disciplina previgente al d.l. n. 201/2011 e i limiti alla corresponsione di ratei arretrati. Sono inoltre indicate le verifiche che le strutture territoriali devono svolgere e rinviate a successivo messaggio le istruzioni procedurali.
Pensione nel 2015 per ex lavoratori esposti ad amianto in imprese di scoibentazione e bonifica
Pensione nel 2015 per ex lavoratori esposti ad amianto in imprese di scoibentazione e bonifica
La circolare interviene sull’applicazione dell’articolo 1, comma 117, della legge n. 190/2014, che introduce una deroga al regime pensionistico previsto dal d.l. n. 201/2011. La finalità è consentire, per il solo anno 2015 e senza corresponsione di arretrati, il riconoscimento della decorrenza del trattamento pensionistico a una platea specifica di ex lavoratori delle imprese di scoibentazione e bonifica dall’amianto, in presenza di determinati requisiti contributivi, sanitari e anagrafici.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama innanzitutto la legge n. 190/2014, art. 1, comma 117, che estende il beneficio già previsto dall’articolo 13, comma 2, della legge n. 257/1992. Quest’ultima disposizione riconosce, ai lavoratori occupati nelle imprese che utilizzano o estraggono amianto e che siano coinvolte in processi di ristrutturazione, riconversione, dismissione o procedure fallimentari, una maggiorazione dell’anzianità assicurativa e contributiva necessaria per la pensione di anzianità, entro limiti predeterminati.
Soggetti destinatari
La disciplina del comma 117 riguarda gli ex lavoratori di imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica dall’amianto e che hanno cessato il rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell’impresa, a condizione che il sito sia interessato da un piano di bonifica da parte dell’ente territoriale.
Per rientrare nella platea interessata occorre inoltre che i soggetti:
- siano affetti da patologia asbesto-correlata documentata dall’INAIL;
- siano in possesso della certificazione di esposizione all’amianto rilasciata dall’INAIL;
- possano far valere almeno 30 anni di anzianità assicurativa e contributiva nell’AGO, pari a 1.560 settimane;
- conseguano, con il beneficio, il diritto alla decorrenza della pensione nel corso del 2015;
- al momento della decorrenza non abbiano ancora maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata previsti dalla normativa vigente;
- non siano titolari di pensione di invalidità, pensione di inabilità o assegno ordinario di invalidità.
Verifiche istruttorie richieste
La circolare segnala che, in presenza di domanda di pensione, le strutture territoriali devono verificare con attenzione il requisito relativo all’impresa, accertando:
- che l’impresa abbia svolto attività di scoibentazione e bonifica;
- che il sito dell’impresa sia stato interessato da un piano di bonifica predisposto dall’ente territoriale.
Beneficio contributivo e modalità di calcolo
Il beneficio consiste in una maggiorazione dell’anzianità assicurativa e contributiva non superiore a 5 anni, riconosciuta ai fini del perfezionamento dei requisiti per la pensione di anzianità vigenti prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 201/2011. La maggiorazione è utile sia per il diritto sia per la misura della pensione.
La maggiorazione è commisurata al periodo necessario a raggiungere il primo tra i seguenti requisiti:
- 35 anni di anzianità contributiva al compimento dell’età indicata nella Tabella B dell’Allegato 1 della legge n. 247/2007, come adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del d.l. n. 78/2010 e del decreto ministeriale 6 dicembre 2011;
- 40 anni di anzianità contributiva indipendentemente dall’età.
La circolare precisa inoltre che, ai fini della misura, la maggiorazione non può comunque superare le settimane comprese tra la cessazione del rapporto di lavoro e il perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del d.l. n. 201/2011. È altresì chiarito che, nel calcolo della pensione, devono essere considerati anche gli eventuali periodi di contribuzione figurativa non valutabili ai fini del diritto.
Resta infine utile, sia per il diritto sia per la misura, il beneficio di cui all’articolo 13, comma 7, della legge n. 257/1992, consistente nella rivalutazione, con coefficiente 1,5, delle settimane di contribuzione relative a periodi di comprovata esposizione all’amianto.
Decorrenza del trattamento pensionistico
Per i trattamenti pensionistici di anzianità in esame si applica la disciplina delle decorrenze vigente prima del d.l. n. 201/2011, compresa la c.d. finestra mobile prevista dall’articolo 12 del d.l. n. 78/2010, come modificato dall’articolo 18, comma 22-ter, del d.l. n. 98/2011. Per chi accede con 40 anni di contribuzione resta applicabile l’ulteriore posticipo di decorrenza previsto dalla normativa richiamata.
La decorrenza del trattamento deve collocarsi nel corso del 2015. Se, per effetto della maggiorazione, il diritto alla decorrenza risulta perfezionato in data anteriore al 2015, la norma esclude espressamente la corresponsione di ratei arretrati.
Aspetti procedurali
La circolare non disciplina nel dettaglio la procedura amministrativa, rinviando a un successivo messaggio per le istruzioni operative. Per il momento, il contenuto rilevante per gli uffici è costituito dall’individuazione della platea, dai requisiti richiesti, dalle verifiche istruttorie da compiere e dalle regole di calcolo della maggiorazione e della decorrenza.
Punti principali
Oggetto e base normativa
La circolare commenta l’articolo 1, comma 117, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), che deroga al regime introdotto dall’articolo 24 del d.l. n. 201/2011. La norma consente, per il 2015, l’applicazione dell’articolo 13, comma 2, della legge n. 257/1992 anche ad alcuni ex lavoratori delle imprese di scoibentazione e bonifica, ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico, senza ratei arretrati.
Destinatari del beneficio
Sono destinatari gli ex lavoratori di imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica dall’amianto e che hanno cessato il rapporto per chiusura, dismissione o fallimento dell’impresa, con sito interessato da piano di bonifica dell’ente territoriale. Devono inoltre risultare ammalati per patologia asbesto-correlata documentata dall’INAIL, possedere la certificazione INAIL di esposizione all’amianto, avere almeno 30 anni di anzianità assicurativa e contributiva nell’AGO e non essere titolari di pensione di invalidità, inabilità o assegno ordinario di invalidità.
Requisiti per la decorrenza nel 2015
Con il beneficio, i soggetti devono perfezionare, secondo la disciplina previgente al d.l. n. 201/2011, il diritto alla decorrenza della pensione di anzianità nel corso del 2015. Al momento del diritto alla decorrenza non devono aver maturato i requisiti anagrafici e contributivi per la pensione di vecchiaia o anticipata previsti dalla normativa vigente.
Maggiorazione dell’anzianità assicurativa e contributiva
Il comma 117 riconosce una maggiorazione dell’anzianità assicurativa e contributiva fino a un massimo di 5 anni, utile per il diritto e per la misura della pensione di anzianità. La maggiorazione è pari al periodo necessario a raggiungere il primo dei requisiti previsti: 35 anni di contribuzione al compimento dell’età richiesta dalla Tabella B della legge n. 247/2007, come adeguata alla speranza di vita, oppure 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età.
Limiti di computo della maggiorazione e rivalutazione amianto
Ai fini della misura della pensione, la maggiorazione non può comunque superare le settimane intercorrenti tra la cessazione del rapporto e il perfezionamento del requisito anagrafico per la vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del d.l. n. 201/2011. La circolare precisa che devono essere considerati anche eventuali periodi di contribuzione figurativa non rilevanti per il diritto. Resta utile, per diritto e misura, anche la rivalutazione di 1,5 delle settimane di contribuzione per periodi di provata esposizione all’amianto prevista dall’articolo 13, comma 7, della legge n. 257/1992.
Decorrenza e assenza di arretrati
Ai trattamenti pensionistici di anzianità si applica la disciplina delle decorrenze previgente al d.l. n. 201/2011, inclusa la finestra mobile di cui all’articolo 12 del d.l. n. 78/2010, come modificato dal d.l. n. 98/2011. Per chi accede con 40 anni di contribuzione opera anche il posticipo specifico previsto dalla normativa richiamata. La decorrenza deve collocarsi nel corso del 2015; se, per effetto della maggiorazione, il diritto decorre in data anteriore, non spettano ratei arretrati.
Verifiche delle strutture territoriali e istruzioni procedurali
In caso di domanda di pensione, le strutture territoriali devono accertare che l’impresa abbia effettivamente svolto attività di scoibentazione e bonifica e che il relativo sito sia stato interessato da un piano di bonifica da parte dell’ente territoriale. Le istruzioni procedurali sono rinviate a un successivo messaggio.
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