Cassazione Civile, Ordinanza n. 34535/2024 del 27/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agenzia fiscale)
La controversia
Il contribuente, medico specialista ambulatoriale in regime di convenzione con ASL, aveva chiesto il rimborso dell’IRPEF versata per gli anni 2012-2015 sulle somme corrisposte come rimborso delle spese di viaggio per raggiungere ambulatori situati in Comuni diversi da quello di residenza, somma complessivamente indicata in euro 8.944,70. A fronte del diniego tacito dell’amministrazione, il ricorso era stato respinto sia in primo grado sia in appello. In Cassazione il contribuente ha dedotto un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 51 TUIR: ha sostenuto che tali somme, essendo rimborsi di spese di viaggio effettivamente sostenute e parametrate ai chilometri percorsi, avrebbero natura restitutoria e non reddituale, richiamando un precedente di legittimità che le aveva escluse da imposizione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto l’orientamento della sentenza impugnata secondo cui il rimborso spese di accesso corrisposto al medico convenzionato per recarsi presso ambulatori ubicati in Comune diverso da quello di residenza non è assimilabile alle indennità per trasferte o missioni disciplinate dall’art. 51, comma 5, TUIR, né rientra nelle ipotesi derogatorie di non imponibilità previste dall’art. 51 TUIR. La Corte ha dato continuità a un orientamento recente che distingue il rimborso chilometrico del medico ambulatoriale dalla trasferta comandata dal datore di lavoro. Le spese di lite sono state compensate per la presenza, al momento del ricorso, di un contrasto giurisprudenziale. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione
è stato il parametro formale del motivo di ricorso, con cui il contribuente ha denunciato l’erronea applicazione della disciplina fiscale.
art. 51 TUIR
il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro subordinato resta la regola; le deroghe sulla non imponibilità riguardano trasferte, missioni e specifiche ipotesi di trasporto collettivo o di trasfertisti, ma non il rimborso spese di accesso del medico convenzionato.
art. 35 del d.P.R. n. 271 del 2000
viene richiamato come base del criterio chilometrico di determinazione del rimborso spese di accesso, ma tale criterio non muta la natura fiscale della somma ai fini dell’art. 51 TUIR.
art. 48 dell’Accordo collettivo nazionale di categoria
secondo la sentenza impugnata, e condivisa dalla Cassazione, prevede che i rimborsi spese di accesso dei medici specialisti ambulatoriali siano assoggettati a tassazione ai sensi dell’art. 51, comma 1, TUIR.
art. 32 dell’Accordo collettivo nazionale di lavoro del 29/07/2009
disciplina separatamente l’attività esterna e prevede un emolumento forfetario aggiuntivo, confermando che la fattispecie della trasferta/attività esterna è autonoma rispetto al rimborso spese di accesso.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
viene dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 48 del d.P.R. n. 917 del 1986
è richiamato nei precedenti giurisprudenziali riportati per affermare la non assimilabilità dei rimborsi spese di viaggio alla retribuzione imponibile.
art. 48 del d.P.R. n. 597 del 1973
richiamato nei precedenti per sostenere la funzione restitutoria e non reddituale dei rimborsi di viaggio effettivamente sostenuti.
Massime di principio
- Il rimborso spese di accesso corrisposto al medico convenzionato per recarsi presso una sede ambulatoriale situata in un Comune diverso da quello di residenza non è, di per sé, una indennità di trasferta o missione ai sensi dell’art. 51 TUIR, ma una fattispecie distinta, con conseguente assoggettamento a tassazione secondo la regola generale del reddito di lavoro.
- Le deroghe al principio di onnicomprensività del reddito di lavoro previste dall’art. 51 TUIR vanno interpretate in senso rigoroso e non possono essere estese analogicamente a ipotesi non espressamente contemplate.
- La natura di rimborso parametrato ai chilometri percorsi non basta, da sola, a escludere l’imponibilità fiscale della somma, se la disciplina collettiva e il sistema normativo la qualificano come emolumento rientrante nel reddito imponibile.
- La nozione di trasferta presuppone normalmente un temporaneo spostamento del lavoratore da una sede ordinaria di lavoro verso altra località, su richiesta e nell’interesse del datore di lavoro; non ricorre quando il rapporto prevede stabilmente prestazioni in sedi plurime o in un assetto contrattuale diverso.
- In presenza di un contrasto giurisprudenziale al momento dell’introduzione del giudizio, la compensazione delle spese può essere giustificata anche in caso di rigetto del ricorso.
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