Cassazione Penale, Sentenza n. 8759/2023 del 01/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello contestando principalmente: (1) improcedibilità e violazione del principio ne bis in idem per avere già subito una condanna in altro processo (Tribunale di Palmi 4/3/2015) e per la presunta illegittima 'retrodatazione' o 'chiusura' della contestazione aperta relativa al reato permanente di associazione mafiosa; (2) carenza e illogicità della prova in ordine alla partecipazione all'associazione (errori di attribuzione, confusione con omonimi, insufficiente riscontro delle intercettazioni, contraddizioni sul ruolo nella latitanza); (3) mancata riqualificazione del contributo alla latitanza quale mero favoreggiamento (art. 384 c.p.); (4) insufficienza della prova in ordine all'estorsione a danno di De Masi e responsabilità personale dell'imputato; (5) infondatezza dell'aggravante mafiosa ex art. 416-bis.1 c.p.; (6) mancata motivazione sul quantum degli aumenti per continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato la sentenza di merito nella sostanza. Sul punto centrale (ne bis in idem/improcedibilità) la Corte ha ritenuto non violata la regola di irretrattabilità dell'azione penale: la 'chiusura' della contestazione aperta del delitto permanente, quando non retrodata a termine anteriore all'esercizio dell'azione penale, è ammissibile e non costituisce revoca dell'azione; la vis espansiva della contestazione dei reati permanenti consente di distinguere i segmenti temporali e non impedisce un secondo giudizio per la porzione successiva. La Corte ha inoltre ritenuto adeguata e logica la valutazione probatoria dei giudici di merito in ordine alla partecipazione all'associazione, al contributo organizzato alla latitanza (qualificato come partecipazione e non mero favoreggiamento), alla responsabilità nell'estorsione e all'aggravante mafiosa; ha ritenuto infondate le censure sulla quantificazione della pena per continuazione. Il ricorrente è stato quindi condannato a sostenere le spese di parte civile ex art. 541, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Fondamento della contestazione per partecipazione ad associazione di tipo mafioso; la Corte ha confermato che il contributo alla latitanza può integrare la partecipazione se sistematico e funzionale all'organizzazione
art. 629 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di estorsione: la Corte ha ritenuto provata la responsabilità dell'imputato anche attraverso il contributo causale (prelievi di merce) e la consapevolezza ricavabile dal suo ruolo familiare e gestionale
art. 416-bis, comma 1 (aggravante) cod. pen.
L'aggravante per l'uso del metodo mafioso può essere inferita anche per la consapevolezza del compartecipe, desumibile dai rapporti e dalla posizione nell'organizzazione (principio solidaristico)
art. 384 cod. pen.
Il favoreggiamento personale non è applicabile quando l'aiuto alla latitanza è stabile e organizzato; in tal caso la condotta può essere ricondotta alla partecipazione associativa
art. 405 cod. proc. pen.
Riguarda l'atto di esercizio dell'azione penale: la Corte ha sottolineato che l'esercizio avviene in una data e che la contestazione aperta può avere vis espansiva sui comportamenti in corso di giudizio
art. 50, comma 3 cod. proc. pen.
Riferito al principio di irretrattabilità dell'azione penale; la Corte ha escluso che la 'chiusura' della contestazione aperta costituisca una ritrattazione vietata ove non retrosterni il termine finale ad epoca anteriore all'esercizio dell'azione
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama i limiti nella esposizione dei motivi in cassazione (contenuti del ricorso) che sono stati rispettati; utilizzo procedurale nel ricorso
art. 110 cod. pen.
Principio della responsabilità per il concorso di persone nel reato: la consapevolezza e gli effetti della condotta altrui possono concorrere alla valutazione dell'aggravante e del dolo
art. 541, comma 1 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna dell'imputato al pagamento delle spese della parte civile in caso di soccombenza: applicata alla luce dell'esito negativo del ricorso
Massime di principio
- La 'chiusura' della contestazione aperta per reati permanenti non comporta automaticamente violazione del principio di irretrattabilità dell'azione penale: è lecita se non retrodata a periodo anteriore all'esercizio dell'azione penale e va valutata alla luce della 'vis espansiva' della contestazione del reato permanente
- Per i reati permanenti è possibile procedere per segmenti temporali distinti: il primo giudizio può limitare la porzione temporale, ed eventuali comportamenti successivi possono essere oggetto di nuova indagine e di un secondo processo senza violare il ne bis in idem
- Il sindacato della Corte di Cassazione sulla valutazione della prova è limitato al controllo della logicità e della correttezza giuridica della motivazione; non può sostituirsi al giudice di merito nell'apprezzamento della concordanza e della gravità degli indizi
- Il contributo alla latitanza può integrare la partecipazione ad associazione mafiosa (e non solo il favoreggiamento personale) quando sia sistematico, organizzato e funzionale al mantenimento del potere dell'associazione
- L'aggravante per metodo mafioso in reati come l'estorsione può essere desunta anche dalla posizione e dalla consapevolezza del compartecipe, specie in presenza di stretti rapporti familiari e di ruolo gestionale nell'impresa familiare
- Nella quantificazione delle pene per continuazione il giudice deve motivare il quantum; tuttavia la valutazione sulla rilevanza del periodo contestato e il numero degli atti è circoscritta al giudizio di merito e può reggere se adeguatamente argomentata
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8734/2023 del 01/03/2023
- Sentenza penale · 1 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8735/2023 del 01/03/2023
- Sentenza penale · 1 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8736/2023 del 01/03/2023
- Sentenza penale · 1 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8737/2023 del 01/03/2023
- Sentenza penale · 1 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8738/2023 del 01/03/2023
- Sentenza penale · 1 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 8739/2023 del 01/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →