Sentenza n. 1393/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 22495/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio n. 22495/2024, limitatamente alla compensazione delle spese di lite e all'omessa pronuncia sul rimborso del contributo unificato
Esito
Favorevole al ricorrente (esercente commerciale)
Prevale il privato
La controversia
Il titolare di un esercizio di vicinato alimentare e non alimentare aveva ottenuto dal TAR Lazio l'annullamento del provvedimento con cui Roma Capitale aveva ordinato la chiusura dell'esercizio per trenta giorni, ai sensi dell'art. 12, comma 4, della DAC n. 109/2023. Il TAR aveva tuttavia compensato le spese di lite e non aveva pronunciato sul rimborso del contributo unificato. L'interessato ha proposto appello limitatamente a tali statuizioni, lamentando l'ingiustizia della compensazione e chiedendo la condanna di Roma Capitale al pagamento delle spese del primo grado e del contributo unificato, oltre alle spese del giudizio d'appello. Roma Capitale ha riferito di avere già rimborsato il contributo unificato e ha chiesto il rigetto dell'appello per il resto.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha preso atto dell'avvenuto rimborso del contributo unificato da parte di Roma Capitale e ha dichiarato, su tale capo, la cessazione della materia del contendere. Ha invece rigettato la censura relativa alla compensazione delle spese del primo grado. Secondo il Collegio, la statuizione sulle spese costituisce espressione di un ampio potere discrezionale del giudice, sindacabile in appello solo quando sia stata condannata la parte totalmente vittoriosa, oppure quando la decisione sia manifestamente irrazionale o stabilisca somme palesemente inadeguate. Nel caso concreto non sono emersi profili di abnormità o irragionevolezza, poiché la compensazione era giustificata dalla novità delle questioni esaminate, concernenti la proporzionalità della sanzione amministrativa. Anche per il giudizio d'appello il Collegio ha disposto la compensazione delle spese, in ragione della natura delle questioni trattate.
Norme richiamate
art. 12, comma 4, DAC n. 109/2023
La disposizione costituiva la base normativa del provvedimento di Roma Capitale che aveva ordinato la chiusura dell'esercizio commerciale per trenta giorni; la legittimità di tale ordine non è stata esaminata in appello, essendo la controversia limitata alle spese e al contributo unificato.
Massime di principio
- La statuizione del giudice amministrativo sulle spese di lite rientra in un ampio potere discrezionale, comprensivo della compensazione, ed è sindacabile in appello solo nei casi di condanna della parte totalmente vittoriosa, manifesta irrazionalità della decisione o liquidazione di somme palesemente inadeguate.
- La novità delle questioni giuridiche esaminate, anche quando la parte ricorrente risulti vittoriosa nel merito, può costituire una ragione non irragionevole per compensare le spese di lite.
- Quando l'amministrazione rimborsa il contributo unificato richiesto in giudizio, viene meno la materia del contendere sul relativo capo di domanda.
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