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Ordinanza

Ordinanza n. 3350/2026 - Roma, Sezione 5T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della determinazione dirigenziale di Roma Capitale del 20.2.2026 (rep. -OMISSIS-, notificata il 27.2.2026, di rigetto della domanda di assegnazione in regolarizzazione ex art. 22, commi 140 ss., l.r. Lazio n. 1/2020, per l’alloggio sito in Roma, -OMISSIS-

Giustizia amministrativa202605917

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione dirigenziale di rigetto della domanda di assegnazione in regolarizzazione di un alloggio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione dirigenziale con cui Roma Capitale ha respinto la domanda di assegnazione in regolarizzazione dell’alloggio occupato, proposta ai sensi dell’art. 22, commi 140 e seguenti, della legge regionale Lazio n. 1/2020. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti né specifiche censure relative alla determinazione impugnata.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda cautelare mediante una valutazione analitica del fumus boni iuris e del periculum in mora. Ha ritenuto che le esigenze cautelari manifestate dalla ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate attraverso la sollecita definizione del giudizio di merito. Ha quindi fissato per la discussione del merito l’udienza pubblica del 22 settembre 2026, senza sospendere l’efficacia del provvedimento impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata trattata nell’ambito della tutela cautelare collegiale; il giudice ha ritenuto sufficiente assicurare la tutela mediante la rapida fissazione dell’udienza di merito.

  • art. 22, commi 140 e seguenti, l.r. Lazio n. 1/2020

    Costituisce la base normativa della domanda di assegnazione in regolarizzazione dell’alloggio, respinta dall’amministrazione e oggetto di impugnazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.

  • artt. 5 e 6 reg. (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi della ricorrente.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, quando le esigenze dedotte possono essere adeguatamente soddisfatte mediante una sollecita definizione del giudizio di merito, il giudice può negare una misura cautelare immediatamente sospensiva e fissare rapidamente l’udienza pubblica di merito.
  • La fissazione ravvicinata dell’udienza di merito costituisce una modalità di tutela cautelare alternativa alla sospensione dell’efficacia dell’atto, quando il differimento della decisione non determina un pregiudizio cautelare non altrimenti tutelabile.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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