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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03024/2024 del 01/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente aveva ceduto una quota del 5% della società Ger.Fa Ligure s.r.l. e aveva determinato la plusvalenza, ai fini fiscali, sulla base di una perizia che dichiarava redatta e asseverata ai sensi della L. n. 448/2001, con versamento dell'imposta sostitutiva. L'Ufficio, non avendo ottenuto l'esibizione della perizia richiesta, riprendeva a tassazione la plusvalenza ai fini IRPEF per l'anno 2006, oltre addizionali e sanzioni. La CTP accoglieva il ricorso della contribuente ritenendo la perizia giurata meramente probatoria e non costitutiva. In appello la CTR accoglieva parzialmente il gravame dell'Ufficio sulla tassazione, ma escludeva le sanzioni per obiettiva incertezza normativa ex art. 8 d.lgs. 546/1992, valorizzando un parere pro veritate e il mutamento delle interpretazioni dell'Ufficio. L'Agenzia ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, perché la CTR aveva escluso le sanzioni pur in assenza di una specifica domanda ex art. 8 d.lgs. 546/1992 nel ricorso introduttivo; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente in punto di obiettiva incertezza normativa; 3) falsa applicazione dell'art. 8, co. 1, d.lgs. 546/1992, sostenendo che nel caso non vi fosse alcuna incertezza perché la norma richiedeva una perizia giurata e asseverata; 4) omesso esame di circolari e risoluzioni richiamate dall'Ufficio circa il preteso contrasto interpretativo.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, accogliendo la censura di ultrapetizione/corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la domanda di disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa non risultava proposta nel ricorso introduttivo ma solo successivamente. Ha dichiarato assorbiti il secondo, il terzo e il quarto motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Liguria, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare le questioni di merito alla luce del principio per cui l'esame dell'obiettiva incertezza normativa ai fini dell'esonero sanzionatorio presuppone una specifica domanda tempestivamente proposta dal contribuente.

Norme richiamate

  • art. 67 TUIR

    richiamato come base della tassazione della plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione.

  • L. n. 448/2001

    richiamata quale disciplina invocata dalla contribuente per la perizia di stima e per il versamento dell'imposta sostitutiva.

  • artt. 41-bis, 42 e 43 d.P.R. n. 600/1973

    richiamati quali norme fondanti la ripresa a tassazione della plusvalenza ai fini IRPEF.

  • art. 8 d.lgs. n. 546/1992

    la disapplicazione delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza normativa può essere dichiarata solo se vi è specifica domanda del contribuente tempestivamente proposta; non è rilevabile per la prima volta in appello o in cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    la CTR non poteva pronunciarsi sulla non debenza delle sanzioni in assenza di specifica domanda, per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.

    richiamato come parametro del motivo di falsa applicazione di legge sull'art. 8 d.lgs. 546/1992.

  • art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato per la dedotta nullità della sentenza e la violazione dell'art. 112 c.p.c.; inoltre per la motivazione apparente.

  • art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato per il dedotto omesso esame di atti interpretativi (circolari e risoluzioni).

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la domanda di disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa deve essere proposta in modo espresso e tempestivo nel primo atto difensivo; non può essere introdotta per la prima volta in appello o in cassazione.
  • Il giudice viola l'art. 112 c.p.c. se pronuncia su un capo non devoluto dalla parte, riconoscendo l'esimente sanzionatoria in assenza di una specifica domanda sul punto.
  • Quando una censura principale è accolta per vizio processuale decisivo, le ulteriori doglianze subordinate sulla motivazione o sulla corretta applicazione della norma restano assorbite.
  • L'esonero dalle sanzioni per obiettiva incertezza normativa presuppone comunque un thema decidendum ritualmente introdotto dal contribuente; la valutazione del merito sull'incertezza resta preclusa se manca la domanda tempestiva.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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