Sentenza n. 2956/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 5773/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego della monetizzazione delle ferie residue e dei congedi ordinari non goduti al momento della cessazione dal servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendenti pubblici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Due dipendenti della Polizia Penitenziaria, collocati in quiescenza per sopravvenuta inidoneità al servizio per infermità, hanno impugnato il diniego dell'indennità sostitutiva per ferie e congedi ordinari non goduti, pari rispettivamente a 210 e 171 giorni. Il TAR Lazio aveva respinto il ricorso ritenendo non provata la presentazione di richieste di fruizione delle ferie seguite da un formale diniego o dal silenzio dell'amministrazione e insufficiente il mero richiamo al sottodimensionamento dell'organico. In appello, gli interessati hanno dedotto che la cessazione del rapporto era dipesa da una decisione dell'amministrazione e non da una loro scelta, che la carenza del 25% dell'organico aveva reso impossibile la fruizione delle ferie prima del collocamento obbligatorio in quiescenza, la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012, nonché il contrasto dell'interpretazione seguita dall'amministrazione con la giurisprudenza costituzionale ed europea, in particolare con la sentenza CGUE 18 gennaio 2024, C-218/22. Sono stati inoltre richiamati la violazione dell'art. 36, comma 3, Cost., dell'art. 2109 c.c., della normativa nazionale e sovranazionale in materia di ferie retribuite e i vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità, erroneità dei presupposti, travisamento e sviamento.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato la sentenza del TAR. Ha affermato che il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute deriva dal mancato godimento delle ferie quando sia certo che ciò non dipenda dalla volontà o da una condotta imputabile al lavoratore. Il divieto di monetizzazione previsto dall'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012 deve essere interpretato in conformità alla Costituzione e al diritto dell'Unione: esso mira a garantire l'effettiva fruizione delle ferie e a contrastare gli abusi, ma non può pregiudicare il lavoratore che non abbia potuto fruirne per cause a lui non imputabili, tra cui la malattia o altra causa impeditiva della cessazione. Il giudice ha inoltre chiarito che grava sul datore di lavoro pubblico l'onere di provare di avere posto concretamente il dipendente in condizione di fruire delle ferie, mediante invito, anche formale se necessario, e informazione accurata e tempestiva sulle conseguenze della mancata fruizione. La mancata produzione da parte dei dipendenti di specifiche richieste di ferie non esclude quindi il diritto all'indennità, poiché non è il lavoratore a dover dimostrare di avere previamente richiesto il godimento, ma l'amministrazione a dover provare di aver adempiuto ai propri obblighi di vigilanza, indirizzo e informazione. Poiché la cessazione era conseguita a sopravvenuta inidoneità al servizio e non a una scelta volontaria dei dipendenti, e l'amministrazione non aveva dimostrato che essi fossero stati posti nella condizione effettiva di fruire delle ferie, sono stati annullati gli atti impugnati ed è stato accertato il diritto all'indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute. Il Ministero è stato onerato del calcolo e del pagamento entro novanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 36, comma 3, Costituzione
La garanzia delle ferie annuali retribuite implica, quando il mancato godimento non sia imputabile al lavoratore e il rapporto sia cessato, il diritto al compenso sostitutivo.
art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012, convertito dalla l. n. 135/2012
Il divieto di monetizzazione delle ferie non opera quando la mancata fruizione dipende da una causa non imputabile al lavoratore; la norma deve essere interpretata in senso conforme alla Costituzione e al diritto dell'Unione.
art. 7, paragrafo 2, direttiva 2003/88/CE
osta a una normativa nazionale che priva del diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute il lavoratore il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito della sua domanda di pensionamento e che non sia stato in grado di usufruire di tutte le ferie prima della fine di tale rapporto di lavoro
Alla cessazione del rapporto, il lavoratore ha diritto all'indennità finanziaria per le ferie non godute, senza che rilevi il motivo della cessazione, salvo che il datore dimostri che il lavoratore abbia deliberatamente rinunciato alle ferie pur essendo stato concretamente informato e posto in condizione di fruirne.
art. 31, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Tutela il diritto fondamentale alle ferie annuali retribuite e impedisce la perdita del diritto quando il lavoratore non sia stato effettivamente posto in condizione di esercitarlo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Giustifica l'oscuramento delle generalità delle persone fisiche per tutelarne diritti o dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale base normativa ulteriore per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute sorge alla cessazione del rapporto quando il mancato godimento non sia imputabile alla volontà o alla condotta del lavoratore; il divieto generale di monetizzazione non può essere applicato a danno del lavoratore che non abbia potuto fruire delle ferie per una causa impeditiva non imputabile.
- Il datore di lavoro pubblico ha l'onere di provare di avere posto concretamente il dipendente in condizione di fruire delle ferie, mediante invito, anche formale ove necessario, e informazione accurata e tempestiva sulle conseguenze della mancata fruizione. In mancanza di tale prova, non può essere negata l'indennità sostitutiva sulla base della sola mancata presentazione di una richiesta di ferie da parte del dipendente.
- La cessazione del rapporto per sopravvenuta inidoneità al servizio per infermità costituisce una causa non imputabile al dipendente e non esclude, di per sé, il diritto alla monetizzazione delle ferie maturate e non godute.
- La perdita delle ferie e della corrispondente indennità sostitutiva può operare soltanto quando il datore di lavoro dimostri che il lavoratore, consapevolmente informato e posto in condizione effettiva di fruirne, abbia deliberatamente omesso di utilizzarle.
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