Direttiva 2005/53
Direttiva 2005/53/CE della Commissione, del 16 settembre 2005, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide e tiofanato metile come sostanze attive (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica la direttiva 91/414/CEE per iscrivere nell’allegato I cinque sostanze attive valutate nell’ambito del programma di lavoro comunitario sui prodotti fitosanitari. L’iscrizione è accompagnata da condizioni speciali di impiego, da misure di tutela per operatori, lavoratori, acque e organismi non bersaglio, e da un termine per il recepimento nazionale fissato al 31 agosto 2006. Gli Stati membri devono inoltre rivedere le autorizzazioni esistenti e verificare l’accesso del titolare al fascicolo conforme agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.
Inserimento di clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide e tiofanato metile nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, con fissazione di condizioni di autorizzazione e termini di riesame dei prodotti fitosanitari.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e, per riflesso, ai titolari e richiedenti di autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide o tiofanato metile. Riguarda l’iscrizione di tali sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e il riesame delle autorizzazioni esistenti per i prodotti che le contengono, con particolare riferimento agli impieghi esaminati nei rapporti di riesame. Sono previste condizioni speciali e limiti d’uso specifici per ciascuna sostanza, oltre a esclusioni funzionali: ad esempio, clorotalonil solo come fungicida, clorotoluron solo come erbicida, cipermetrina solo come insetticida, daminozide solo come regolatore di crescita nelle colture non commestibili, tiofanato metile solo come fungicida.
Direttiva 2005/53/CE: inclusione di cinque sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE
La direttiva 2005/53/CE della Commissione modifica la disciplina comunitaria sui prodotti fitosanitari per inserire nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE cinque sostanze attive già valutate nel programma di lavoro europeo: clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide e tiofanato metile. L’intervento si fonda sui rapporti di valutazione e riesame predisposti nell’ambito del regolamento (CEE) n. 3600/92 e mira a consentire, entro condizioni specifiche, l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze nei diversi Stati membri.
Contesto e finalità
I considerando evidenziano che le sostanze sono state sottoposte a valutazione della sicurezza per la salute umana e per l’ambiente, con approfondimenti scientifici specifici per daminozide e tiofanato metile. Per clorotalonil, clorotoluron e cipermetrina non sono emersi ulteriori quesiti scientifici di rilievo; per daminozide e tiofanato metile, invece, sono stati esaminati profili tossicologici complessi, con conclusioni che hanno consentito comunque l’iscrizione, purché accompagnata da condizioni di impiego e misure di gestione del rischio. La Commissione conclude che i prodotti contenenti tali sostanze, per gli usi esaminati, soddisfano in generale i requisiti della direttiva 91/414/CEE, in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b).
Iscrizione nell’allegato I e effetto giuridico
L’articolo 1 dispone l’inserimento delle cinque sostanze nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. L’effetto pratico è che, a partire dall’iscrizione, gli Stati membri possono rilasciare o mantenere autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze solo nel rispetto delle condizioni indicate nell’allegato della direttiva e delle regole generali della direttiva 91/414/CEE.
Recepimento e decorrenza
La direttiva, in quanto atto vincolante quanto al risultato, richiede agli Stati membri di adottare le misure nazionali di recepimento entro il 31 agosto 2006 e di applicarle dal 1º settembre 2006. Gli Stati devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni adottate e una tavola di concordanza. La direttiva entra in vigore il 1º marzo 2006.
Riesame delle autorizzazioni esistenti
Gli Stati membri devono rivedere, e se necessario modificare o ritirare, le autorizzazioni esistenti per i prodotti contenenti le sostanze interessate entro il 31 agosto 2006. In tale fase devono verificare:
- il rispetto delle condizioni di iscrizione contenute nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, tranne quelle della parte B delle specifiche iscrizioni;
- la disponibilità, in capo al titolare dell’autorizzazione, di un fascicolo conforme all’allegato II, secondo l’articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.
Per i prodotti contenenti le sostanze come unica sostanza attiva, o come una delle sostanze attive già iscritte entro il 28 febbraio 2006, è previsto un ulteriore riesame secondo i principi uniformi dell’allegato VI e sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III. All’esito del riesame, gli Stati membri devono stabilire se il prodotto soddisfa i requisiti dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.
Termini per modifiche o revoche delle autorizzazioni
In base al riesame, gli Stati membri devono:
- per i prodotti contenenti una sola delle sostanze attive interessate, modificare o revocare, se necessario, l’autorizzazione entro il 28 febbraio 2010;
- per i prodotti contenenti le sostanze in combinazione con altre sostanze attive, modificare o revocare l’autorizzazione entro il 28 febbraio 2010 oppure entro il termine più lungo eventualmente previsto dalla direttiva che ha iscritto l’altra sostanza o le altre sostanze nell’allegato I.
Condizioni speciali per ciascuna sostanza
L’allegato della direttiva precisa condizioni puntuali per ogni sostanza iscritta.
Clorotalonil
È iscritto con purezza minima di 985 g/kg. Sono previste impurità massime specifiche per esaclorobenzene e decaclorobifenile. L’uso autorizzabile è solo fungicida. Gli Stati membri devono porre particolare attenzione a organismi acquatici e acque sotterranee, specie in aree sensibili dal punto di vista del suolo e/o del clima, adottando misure di attenuazione dei rischi ove necessario.
Clorotoluron
È iscritto con purezza minima di 975 g/kg e può essere utilizzato solo come erbicida. La valutazione deve concentrarsi sulla protezione delle acque sotterranee in aree vulnerabili, con eventuali misure di mitigazione del rischio.
Cipermetrina
È iscritta con purezza minima di 900 g/kg e può essere autorizzata solo come insetticida. Le valutazioni nazionali devono tenere conto della tutela di organismi acquatici, api, artropodi non bersaglio e operatori.
Daminozide
È iscritta con purezza minima di 990 g/kg e limiti di impurità per N-nitrosodimetilamina e 1,1-dimetilidrazide. L’impiego è limitato al ruolo di regolatore di crescita nelle colture non commestibili. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione di operatori e lavoratori.
Tiofanato metile
È iscritto con purezza minima di 950 g/kg e può essere usato solo come fungicida. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione di animali acquatici, lombrichi e altri macroorganismi terricoli.
Margini di discrezionalità per gli Stati membri
La direttiva lascia agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi di recepimento, ma impone un risultato preciso: inserire le sostanze nell’ordinamento nazionale alle condizioni stabilite e verificare, caso per caso, le autorizzazioni esistenti. Permane anche un margine tecnico nella fissazione delle misure di attenuazione del rischio e nella valutazione concreta della conformità dei prodotti ai principi uniformi, ferma la necessità di rispettare i termini e i requisiti minimi fissati dalla direttiva 91/414/CEE e dalla direttiva 2005/53/CE.
Disposizioni principali
Iscrizione delle sostanze attive nell’allegato I
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE per includervi clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide e tiofanato metile, secondo quanto dettagliato nell’allegato della direttiva 2005/53/CE.
Recepimento nazionale e applicazione
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 31 agosto 2006 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie, comunicandole subito alla Commissione insieme a una tavola di concordanza. Le disposizioni si applicano dal 1º settembre 2006. Gli atti di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale.
Riesame e adeguamento delle autorizzazioni esistenti
L’articolo 3, paragrafo 1, richiede agli Stati membri, se necessario, di modificare o ritirare entro il 31 agosto 2006 le autorizzazioni esistenti per prodotti contenenti le sostanze inserite. Entro la stessa data devono verificare il rispetto delle condizioni dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, salvo la parte B delle iscrizioni, e accertare che il titolare dell’autorizzazione possieda o possa accedere a un fascicolo conforme all’allegato II, in linea con l’articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.
Riesame dei prodotti con fascicolo completo e decisione finale
L’articolo 3, paragrafo 2, prevede che i prodotti autorizzati contenenti una delle sostanze come unica sostanza attiva o insieme ad altre sostanze iscritte entro il 28 febbraio 2006 siano riesaminati secondo i principi uniformi dell’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III e tenendo conto della parte B delle iscrizioni. In esito al riesame, gli Stati membri devono verificare la conformità ai requisiti dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), e, se necessario, modificare o revocare le autorizzazioni entro il 28 febbraio 2010; per i prodotti con più sostanze attive, il termine può essere più esteso se previsto dalla direttiva di iscrizione delle altre sostanze.
Condizioni speciali per clorotalonil
Nell’allegato, il clorotalonil è iscritto con purezza di 985 g/kg e impurità massime per esaclorobenzene (0,01 g/kg) e decaclorobifenile (0,03 g/kg). L’uso autorizzabile è solo quello fungicida. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici e delle acque sotterranee, in particolare per la sostanza attiva e i metaboliti R417888 e R611965 (SDS46851), quando impiegata in regioni sensibili dal punto di vista del terreno e/o delle condizioni climatiche.
Condizioni speciali per clorotoluron
Il clorotoluron, con purezza di 975 g/kg, può essere autorizzato solo come erbicida. Nella valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee in aree con suolo e/o condizioni climatiche vulnerabili, prevedendo se necessario misure di attenuazione dei rischi.
Condizioni speciali per cipermetrina
La cipermetrina, con purezza di 900 g/kg, è autorizzabile solo come insetticida. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici, delle api, degli artropodi non bersaglio e degli operatori, introducendo se necessario misure di attenuazione dei rischi.
Condizioni speciali per daminozide
Il daminozide, con purezza di 990 g/kg e impurità massime di N-nitrosodimetilamina (2,0 mg/kg) e 1,1-dimetilidrazide (30 mg/kg), può essere autorizzato solo come regolatore di crescita nelle colture non commestibili. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori e prevedere misure di attenuazione dei rischi, se necessarie.
Condizioni speciali per tiofanato metile
Il tiofanato metile, con purezza di 950 g/kg, è autorizzabile solo come fungicida. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli animali acquatici, dei lombrichi e degli altri macroorganismi terricoli, con eventuali misure di attenuazione dei rischi.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 4 stabilisce che la direttiva entra in vigore il 1º marzo 2006. L’articolo 5 indica come destinatari gli Stati membri.
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