Direttiva 2005/57
Direttiva 2005/57/CE della Commissione, del 21 settembre 2005, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi le sostanze attive MCPA e MCPB (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica la direttiva 91/414/CEE per iscrivere nell'allegato I le sostanze attive MCPA e MCPB, a seguito della loro valutazione a livello UE. L'iscrizione consente, in linea di principio, l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari che le contengono, ma impone condizioni specifiche di impiego, attenzione ai rischi per acque sotterranee e organismi acquatici, e obblighi di riesame delle autorizzazioni esistenti. Gli Stati membri devono recepire le disposizioni entro il 31 ottobre 2006 e applicarle dal 1° novembre 2006.
Integrazione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE delle sostanze attive MCPA e MCPB per consentire l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari che le contengono
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, che devono recepire e applicare le modifiche alla direttiva 91/414/CEE. Riguarda i prodotti fitosanitari contenenti MCPA o MCPB come sostanze attive, sia singolarmente sia in miscela con altre sostanze attive già iscritte nell'allegato I. Sono previste esclusioni/limitazioni sostanziali solo indirette, poiché l'iscrizione riguarda l'uso delle sostanze unicamente come erbicidi e con specifiche condizioni di autorizzazione e valutazione dei rischi; la direttiva è anche testo rilevante ai fini del SEE.
Modifica della direttiva 91/414/CEE per l’iscrizione di MCPA e MCPB
La direttiva interviene sul regime UE di autorizzazione dei prodotti fitosanitari modificando la direttiva 91/414/CEE. L’obiettivo è iscrivere nell’allegato I le sostanze attive MCPA e MCPB, sulla base della valutazione effettuata a livello europeo, così da consentire l’autorizzazione dei prodotti che le contengono secondo le regole comuni dell’Unione. La misura è adottata come testo rilevante ai fini del SEE.
Presupposti e motivazione dell’intervento
La Commissione richiama il percorso di valutazione previsto dal regolamento (CEE) n. 3600/92, che aveva incluso MCPA e MCPB nell’elenco delle sostanze da esaminare per una possibile iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. L’Italia è stata designata Stato membro relatore ed ha presentato i relativi rapporti di valutazione e raccomandazioni nel 2001. Il riesame effettuato dagli Stati membri e dalla Commissione si è concluso il 15 aprile 2005 e non ha evidenziato questioni irrisolte da sottoporre al comitato scientifico o all’AESA.
Sulla base dei riesami, la Commissione ritiene che i prodotti fitosanitari contenenti MCPA o MCPB possano, in generale, soddisfare i requisiti della direttiva 91/414/CEE, in particolare quelli dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), con riferimento agli impieghi esaminati. Per questo motivo viene disposta l’iscrizione delle sostanze nell’allegato I.
Ambito materiale e contenuto dell’iscrizione
L’iscrizione riguarda due sostanze attive:
- MCPA, con purezza minima di 930 g/kg, iscritta dal 1° maggio 2006 e con scadenza dell’iscrizione al 30 aprile 2016;
- MCPB, con purezza minima di 920 g/kg, iscritta dal 1° maggio 2006 e con scadenza dell’iscrizione al 30 aprile 2016.
Per entrambe le sostanze l’allegato prevede che l’uso possa essere autorizzato unicamente come erbicida. Inoltre, per l’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI, gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni dei rapporti di riesame del 15 aprile 2005, comprese le appendici I e II.
Obblighi per gli Stati membri sul recepimento
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 31 ottobre 2006 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tavola di concordanza.
Le nuove disposizioni nazionali devono essere applicate dal 1° novembre 2006. In sede di pubblicazione ufficiale, gli Stati membri devono inserire un riferimento alla direttiva o accompagnare le disposizioni con tale riferimento, secondo le modalità stabilite internamente.
Riesame delle autorizzazioni esistenti per prodotti contenenti MCPA o MCPB
La direttiva impone agli Stati membri di intervenire sulle autorizzazioni già rilasciate per fitofarmaci contenenti MCPA o MCPB entro il 31 ottobre 2006. Entro tale data gli Stati membri devono:
- modificare o ritirare, se necessario, le autorizzazioni esistenti;
- verificare il rispetto delle condizioni dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE relative alle sostanze MCPA e MCPB, con esclusione della parte B dell’iscrizione;
- controllare che il titolare dell’autorizzazione possieda o possa accedere a un fascicolo conforme all’allegato II, in linea con l’articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.
La direttiva chiarisce così un obbligo di risultato in capo agli Stati membri, lasciando alle autorità nazionali la scelta tra modifica e revoca dell’autorizzazione, a seconda dei casi.
Deroga per il riesame completo dei prodotti fitosanitari
Per i prodotti autorizzati contenenti MCPA o MCPB come unica sostanza attiva, oppure insieme ad altre sostanze attive già iscritte entro il 30 aprile 2006, è previsto un riesame più approfondito secondo i principi uniformi dell’allegato VI. Il riesame deve essere fondato su un fascicolo conforme all’allegato III e tener conto della parte B dell’iscrizione nell’allegato I.
All’esito del riesame, gli Stati membri devono stabilire se il prodotto è conforme ai requisiti dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e). In base a tale valutazione:
- per i prodotti con MCPA o MCPB come unica sostanza attiva, l’autorizzazione va modificata o revocata, se necessario, entro il 30 aprile 2010;
- per i prodotti in miscela con altre sostanze attive, l’autorizzazione va modificata o revocata entro il 30 aprile 2010 oppure, se più lungo, entro il termine fissato dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto le altre sostanze nell’allegato I.
Profili di tutela sanitaria e ambientale
L’allegato evidenzia specifici profili di rischio da considerare in sede di autorizzazione nazionale. In particolare, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
- alla possibile contaminazione delle acque sotterranee, soprattutto quando la sostanza è applicata in regioni con caratteristiche edafiche e/o climatiche vulnerabili;
- alla protezione degli organismi acquatici.
Le condizioni di autorizzazione devono includere, ove necessario, misure di attenuazione del rischio, come la creazione di zone tampone. Si tratta di un margine di discrezionalità tecnica lasciato agli Stati membri e alle autorità competenti, ma entro un perimetro vincolato dal risultato imposto dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il 1° maggio 2006. I soli destinatari sono gli Stati membri, ai quali incombe il compito di recepire la modifica e di adeguare il regime autorizzatorio nazionale dei prodotti fitosanitari contenenti MCPA e MCPB.
Disposizioni principali
Iscrizione delle sostanze attive nell'allegato I
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE per includervi le sostanze attive MCPA e MCPB, secondo l'allegato della direttiva. Nell'allegato sono indicati numero, denominazione comune, identificazione CAS/CIPAC, denominazione IUPAC, purezza minima, data di entrata in vigore (1° maggio 2006) e scadenza dell'iscrizione (30 aprile 2016).
Termine di recepimento e applicazione
Ai sensi dell'articolo 2, gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 31 ottobre 2006 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e comunicarle immediatamente alla Commissione con tavola di concordanza. Le disposizioni si applicano dal 1° novembre 2006 e devono contenere un rinvio alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale.
Riesame delle autorizzazioni esistenti
L'articolo 3, paragrafo 1, impone agli Stati membri di modificare o ritirare, se del caso, entro il 31 ottobre 2006, le autorizzazioni esistenti per i fitofarmaci contenenti MCPA o MCPB. Entro tale data devono verificare il rispetto delle condizioni dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, esclusa la parte B dell'iscrizione, e accertare che il titolare dell'autorizzazione possieda o possa accedere a un fascicolo conforme all'allegato II, secondo l'articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.
Deroga e riesame completo dei prodotti
L'articolo 3, paragrafo 2, prevede che i prodotti autorizzati contenenti MCPA o MCPB come unica sostanza attiva, o insieme ad altre sostanze attive iscritte entro il 30 aprile 2006, siano riesaminati secondo i principi uniformi dell'allegato VI e sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III. Dopo il riesame, gli Stati membri devono stabilire la conformità ai requisiti dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), e modificare o revocare le autorizzazioni entro il 30 aprile 2010, o, per i prodotti in miscela, entro un termine più lungo fissato dalla direttiva o dalle direttive di iscrizione delle altre sostanze.
Condizioni speciali per MCPA
Nell'allegato, per MCPA è previsto che l'uso possa essere autorizzato unicamente come erbicida. Gli Stati membri devono tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del 15 aprile 2005, in particolare delle appendici I e II. Devono prestare particolare attenzione al rischio di contaminazione delle acque sotterranee in aree con caratteristiche edafiche e/o climatiche vulnerabili e alla protezione degli organismi acquatici, imponendo ove necessario misure di attenuazione del rischio, come zone tampone.
Condizioni speciali per MCPB
Per MCPB valgono condizioni analoghe: uso autorizzabile unicamente come erbicida, considerazione delle conclusioni del rapporto di riesame del 15 aprile 2005 e delle appendici I e II, particolare attenzione alla contaminazione delle acque sotterranee in aree vulnerabili e alla protezione degli organismi acquatici, con eventuali misure di attenuazione dei rischi, incluse zone tampone.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della direttiva il 1° maggio 2006. L'articolo 5 stabilisce che i destinatari sono gli Stati membri.
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