Direttiva 2005/58
Direttiva 2005/58/CE della Commissione, del 21 settembre 2005, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per inserire il bifenazato e il milbemectin nell’elenco delle sostanze attive (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva inserisce il bifenazato e il milbemectin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, consentendo agli Stati membri di autorizzare prodotti fitosanitari che li contengono, nel rispetto delle condizioni fissate a livello UE. La Commissione fonda la scelta sugli esiti delle valutazioni scientifiche e dei rapporti di riesame, che hanno escluso criticità tali da impedire l'iscrizione, pur imponendo limitazioni d'uso e cautele specifiche. Sono previsti termini di recepimento e di riesame delle autorizzazioni esistenti, con obblighi puntuali per gli Stati membri.
Modifica la direttiva 91/414/CEE per iscrivere il bifenazato e il milbemectin nell'allegato I tra le sostanze attive autorizzabili nei prodotti fitosanitari.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, alle autorità competenti responsabili dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari e, indirettamente, ai titolari di autorizzazioni e ai richiedenti di nuove autorizzazioni per prodotti contenenti bifenazato o milbemectin. Riguarda in particolare i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive, sia come uniche sostanze attive sia in combinazione con altre sostanze iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Sono rilevanti le esclusioni/limitazioni specifiche di impiego per il bifenazato (solo come acaricida; autorizzazioni ordinarie solo per piante ornamentali in serre, salvo prova di compatibilità per usi diversi) e la prescrizione di particolare attenzione per il milbemectin quanto agli organismi acquatici.
Modifica della direttiva 91/414/CEE per l'iscrizione di bifenazato e milbemectin
La direttiva 2005/58/CE della Commissione interviene sulla direttiva 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, per inserire il bifenazato e il milbemectin nell'allegato I tra le sostanze attive autorizzabili. La scelta segue la procedura di valutazione prevista dall'articolo 6 della direttiva 91/414/CEE e si fonda sui rapporti di riesame conclusi il 3 giugno 2005, dai quali non sono emerse criticità tali da imporre il coinvolgimento del comitato scientifico o dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.
Finalità e base valutativa
La Commissione constata che, per gli impieghi esaminati, i prodotti fitosanitari contenenti le due sostanze possono ritenersi compatibili, in linea di massima, con i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE. L'inserimento in allegato I è quindi funzionale a consentire autorizzazioni armonizzate nei diversi Stati membri, nel rispetto delle condizioni comuni previste dalla normativa di settore.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
La disciplina riguarda gli Stati membri e le rispettive autorità competenti per l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, nonché i titolari delle autorizzazioni e i soggetti che chiedono nuove autorizzazioni per prodotti contenenti bifenazato o milbemectin. Essa incide sia sui prodotti a sostanza attiva unica sia su quelli in associazione con altre sostanze attive già iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
Obblighi di recepimento e decorrenza
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 31 maggio 2006 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva e applicarle dal 1 giugno 2006. Devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle norme di recepimento e una tabella di corrispondenza. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale.
Riesame delle autorizzazioni esistenti
Entro il 31 maggio 2006 gli Stati membri devono riesaminare le autorizzazioni già rilasciate per prodotti contenenti bifenazato o milbemectin e, se necessario, modificarle o revocarle. Il riesame deve verificare, da un lato, il rispetto delle condizioni previste nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE per tali sostanze, fatta eccezione per le disposizioni della parte B dell'allegato, e, dall'altro, la disponibilità da parte del titolare di un fascicolo conforme ai requisiti dell'allegato II ai sensi dell'articolo 13.
Riesame secondo i principi uniformi
Per i prodotti autorizzati contenenti bifenazato o milbemectin come unica sostanza attiva, oppure in combinazione con altre sostanze iscritte entro il 30 novembre 2005, gli Stati membri devono procedere a una valutazione secondo i principi uniformi dell'allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III. In esito a tale valutazione devono accertare se il prodotto soddisfi i requisiti dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.
Termini per modifica o revoca delle autorizzazioni
Per i prodotti contenenti bifenazato o milbemectin come unica sostanza attiva, le autorizzazioni devono essere modificate o revocate, ove necessario, entro il 31 maggio 2007. Per i prodotti in miscela con altre sostanze attive, la modifica o revoca deve avvenire entro il 31 maggio 2007 oppure entro un termine più esteso eventualmente previsto dalle direttive che hanno iscritto le altre sostanze nell'allegato I.
Limiti e condizioni specifiche di impiego
L'allegato I stabilisce che il bifenazato può essere autorizzato soltanto come acaricida. Per gli usi diversi dall'applicazione su piante ornamentali nelle serre, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione al criterio di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e devono disporre di tutti i dati e le informazioni necessari prima di rilasciare l'autorizzazione.
Per il milbemectin sono ammessi soltanto usi come acaricida o insetticida. Nella valutazione dei prodotti che lo contengono, gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame, con particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici e all'eventuale necessità di misure di attenuazione del rischio.
Dati tecnici essenziali dell'iscrizione
L'iscrizione di entrambe le sostanze decorre dal 1 dicembre 2005 e scade il 30 novembre 2015. L'allegato riporta anche i dati identificativi delle sostanze, inclusi i numeri CAS e CIPAC, e una purezza minima di almeno 950 g/kg per entrambe, oltre alle indicazioni IUPAC.
Significato operativo per i professionisti
Per avvocati e commercialisti che assistono operatori del settore agrochimico, la direttiva comporta la necessità di verificare se i prodotti contenenti bifenazato o milbemectin dispongano di un dossier idoneo e se le autorizzazioni nazionali siano coerenti con le nuove condizioni europee. L'aspetto centrale è il coordinamento tra iscrizione della sostanza attiva, limiti di impiego, termini di riesame e eventuali modifiche o revoche delle autorizzazioni esistenti.
Disposizioni principali
Iscrizione delle sostanze attive nell'allegato I
L'articolo 1 modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE inserendo bifenazato e milbemectin tra le sostanze attive. Nell'allegato sono indicati numero, denominazione, purezza minima, data di entrata in vigore dell'iscrizione (1 dicembre 2005) e scadenza dell'iscrizione (30 novembre 2015), oltre alle disposizioni specifiche d'uso.
Obbligo di recepimento e applicazione
L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 31 maggio 2006 le misure nazionali necessarie e di applicarle dal 1 giugno 2006. È richiesto l'inserimento di un riferimento alla direttiva negli atti nazionali e la comunicazione alla Commissione del testo delle disposizioni di recepimento e di una tabella di corrispondenza.
Riesame delle autorizzazioni esistenti
L'articolo 3, paragrafo 1, richiede entro il 31 maggio 2006 il riesame delle autorizzazioni esistenti dei prodotti contenenti bifenazato o milbemectin; se necessario, tali autorizzazioni vanno modificate o revocate. Gli Stati membri devono verificare il rispetto delle condizioni dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, salvo la parte B dell'allegato, e l'esistenza o l'accessibilità da parte del titolare di un fascicolo conforme all'allegato II ai sensi dell'articolo 13.
Riesame completo dei prodotti autorizzati
L'articolo 3, paragrafo 2, dispone che ogni prodotto contenente bifenazato o milbemectin come unica sostanza attiva, o in associazione con altre sostanze iscritte entro il 30 novembre 2005, sia riesaminato secondo i principi uniformi dell'allegato VI sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III. Gli Stati membri devono verificare la conformità all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), e, se necessario, modificare o revocare le autorizzazioni entro il 31 maggio 2007 per i prodotti a sostanza unica; per i prodotti in miscela con altre sostanze, il termine può essere più lungo se previsto dalle direttive di iscrizione delle altre sostanze.
Limitazioni specifiche per il bifenazato
Nell'allegato I, per il bifenazato, sono consentiti soltanto gli usi come acaricida. Per usi diversi dall'applicazione su piante ornamentali nelle serre, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e assicurarsi che siano presentati tutti i dati e le informazioni necessari prima del rilascio dell'autorizzazione.
Condizioni specifiche per il milbemectin
Per il milbemectin, l'allegato I consente solo usi come acaricida o insetticida. Nell'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI gli Stati membri devono tenere conto dei rapporti di riesame, prestando particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici e adottando, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il 1 dicembre 2005. I destinatari sono gli Stati membri.
Come è indicizzato
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