Direttiva 2005/54
Direttiva 2005/54/CE della Commissione, del 19 settembre 2005, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi il tribenuron come sostanza attiva (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica la direttiva 91/414/CEE per inserire il tribenuron tra le sostanze attive iscritte nell'allegato I, consentendo agli Stati membri di autorizzare prodotti fitosanitari che lo contengono alle condizioni previste. La Commissione fonda la scelta sugli esiti della valutazione scientifica svolta dall'EFSA e dagli Stati membri, ritenendo che la sostanza soddisfi in linea generale i requisiti di sicurezza per salute umana e ambiente per gli usi esaminati. La direttiva disciplina inoltre il riesame delle autorizzazioni esistenti, chiarisce gli obblighi di accesso al fascicolo tecnico e stabilisce termini puntuali per trasposizione, applicazione e revisione delle autorizzazioni.
Includere il tribenuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE come sostanza attiva autorizzabile nei prodotti fitosanitari, fissando condizioni, riesame delle autorizzazioni esistenti e termini di recepimento.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, alle autorità competenti responsabili dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari e ai titolari di autorizzazioni per prodotti contenenti tribenuron. Riguarda i prodotti fitosanitari contenenti tribenuron come unica sostanza attiva o in miscela con altre sostanze attive già iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La direttiva opera nel quadro della disciplina UE sull'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e impone obblighi di recepimento e applicazione a partire dalle date indicate; è qualificata come testo rilevante ai fini del SEE.
Direttiva 2005/54/CE della Commissione: iscrizione del tribenuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE
La direttiva interviene sulla disciplina comunitaria dell'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, inserendo il tribenuron tra le sostanze attive approvate ai fini dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La scelta si fonda sull'esito positivo della valutazione scientifica svolta nell'ambito della seconda fase del programma di lavoro previsto dall'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, con il supporto dello Stato membro relatore, dell'EFSA, degli Stati membri e del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
Obiettivi e finalità
La Commissione ritiene che, per gli usi esaminati e descritti nel rapporto di riesame, i prodotti fitosanitari contenenti tribenuron possano soddisfare in generale i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE. L'iscrizione nell'allegato I consente quindi agli Stati membri di autorizzare tali prodotti, purché siano rispettate le condizioni fissate dalla direttiva e dai principi uniformi applicabili.
Ambito di applicazione
La direttiva riguarda il tribenuron, indicato nell'allegato con i relativi dati identificativi e con una purezza di 950 g/kg espressa in tribenuron-metile. L'intervento normativo incide sia sui prodotti fitosanitari contenenti tribenuron come unica sostanza attiva, sia sui prodotti in miscela con altre sostanze attive già iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Le autorità nazionali devono inoltre considerare l'accesso al fascicolo tecnico del titolare dell'autorizzazione e il rispetto dei requisiti documentali previsti dalla direttiva quadro.
Iscrizione della sostanza e condizioni tecniche
L'allegato inserisce il tribenuron con entrata in vigore dell'iscrizione dal 1° marzo 2006 e scadenza al 28 febbraio 2016. La parte A dell'allegato indica che possono essere autorizzate le utilizzazioni come fungicida. La parte B impone, nell'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, di tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame del tribenuron, in particolare delle appendici I e II del rapporto approvato dal comitato permanente il 15 febbraio 2005.
Obblighi per gli Stati membri sul riesame delle autorizzazioni
Gli Stati membri devono modificare o ritirare, se necessario, le autorizzazioni esistenti per i prodotti contenenti tribenuron entro il 31 agosto 2006. Entro la stessa data devono verificare:
- la conformità alle condizioni dell'allegato relative al tribenuron, salvo quelle della parte B delle iscrizioni;
- che il titolare dell'autorizzazione possieda un fascicolo conforme all'allegato II della direttiva 91/414/CEE o vi abbia accesso, secondo l'articolo 13.
Per i prodotti autorizzati contenenti tribenuron come unica sostanza attiva o in miscela con sostanze già iscritte entro il 28 febbraio 2006, è previsto un riesame secondo i principi uniformi dell'allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III. In esito al riesame, gli Stati membri devono verificare la conformità ai requisiti dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e).
Termine per l'adeguamento delle autorizzazioni esistenti
Sulla base del riesame, gli Stati membri devono, se del caso:
- nel caso di prodotti contenenti tribenuron come unica sostanza attiva, modificare o revocare l'autorizzazione entro il 28 febbraio 2010;
- nel caso di prodotti contenenti tribenuron in combinazione con altre sostanze, modificare o revocare l'autorizzazione entro il 28 febbraio 2010 oppure entro il termine più lungo eventualmente fissato dalla direttiva di iscrizione della o delle altre sostanze attive.
Trasposizione e applicazione nazionale
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 31 agosto 2006 e applicarle dal 1° settembre 2006. Devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali e una tavola di concordanza. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.
Profili di discrezionalità e obblighi di risultato
La direttiva vincola gli Stati membri quanto al risultato: l'iscrizione del tribenuron deve tradursi nel riconoscimento, a determinate condizioni, della possibilità di autorizzare prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza e nel riesame delle autorizzazioni esistenti. Rimane invece affidata agli Stati la scelta della forma e dei mezzi del recepimento, nonché la concreta gestione del riesame delle autorizzazioni, nel rispetto dei termini fissati e dei principi uniformi della direttiva 91/414/CEE. La direttiva chiarisce anche che la precisazione sugli obblighi di accesso ai dati non introduce nuovi oneri rispetto alle direttive di modifica dell'allegato I già adottate.
Disposizioni principali
Inclusione del tribenuron nell'allegato I
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo quanto indicato nell'allegato della direttiva, inserendo il tribenuron tra le sostanze attive approvate. Nell'allegato è prevista l'iscrizione con numero 107, denominazione comune tribenuron, numero CAS 106040-48-6, numero CIPAC 546 e purezza di 950 g/kg espressa in tribenuron-metile.
Termine di recepimento e applicazione
L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 31 agosto 2006 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, comunicandole immediatamente alla Commissione con tavola di concordanza. Le disposizioni si applicano dal 1° settembre 2006. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione.
Riesame e adeguamento delle autorizzazioni esistenti
L'articolo 3, paragrafo 1, prevede che gli Stati membri modifichino o ritirino, se necessario, le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti tribenuron entro il 31 agosto 2006. Entro tale data devono verificare la conformità alle condizioni dell'allegato relativo al tribenuron, escluse quelle della parte B delle iscrizioni, e controllare che il titolare dell'autorizzazione possieda o abbia accesso a un fascicolo conforme all'allegato II della direttiva 91/414/CEE ai sensi dell'articolo 13.
Riesame dei prodotti con tribenuron e calendario fino al 2010
L'articolo 3, paragrafo 2, deroga per i prodotti autorizzati contenenti tribenuron come unica sostanza attiva o in miscela con sostanze già iscritte nell'allegato I entro il 28 febbraio 2006. Tali prodotti devono essere riesaminati secondo i principi uniformi dell'allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III e tenendo conto della parte B dell'allegato I relativa al tribenuron. In esito al riesame, gli Stati membri devono stabilire la conformità ai requisiti dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), e, se del caso, modificare o revocare l'autorizzazione entro il 28 febbraio 2010; per i prodotti in miscela, il termine può essere più esteso se già previsto dalla direttiva di iscrizione delle altre sostanze attive.
Entrata in vigore
L'articolo 4 stabilisce che la direttiva entra in vigore il 1° marzo 2006.
Condizioni speciali dell'iscrizione
Nella parte B dell'allegato, per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame del tribenuron, in particolare delle appendici I e II approvate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 febbraio 2005. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle piante terrestri non bersaglio, delle piante acquatiche superiori e delle falde freatiche in condizioni vulnerabili; le condizioni di uso devono includere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
Durata dell'iscrizione
Nell'allegato è fissata la scadenza dell'iscrizione al 28 febbraio 2016.
Come è indicizzato
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