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Sentenza

Sentenza n. 723/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 603/2024 del Tribunale di Rimini.

Giustizia amministrativa202501881

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di un decreto ingiuntivo definitivo del Tribunale di Rimini

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditori)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 603/2024 del Tribunale di Rimini, divenuto titolo esecutivo definitivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. e notificato al Ministero. Il titolo non è stato eseguito nonostante il decorso di 120 giorni dalla notificazione. Il Ministero, intimato, non si è costituito in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza del Ministero. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione al decreto ingiuntivo, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza. Ha nominato fin d'ora, per l'eventuale ulteriore inadempimento e su istanza dei ricorrenti, un commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale dell'Ufficio scolastico della Regione Emilia-Romagna, con facoltà di subdelega, da attivarsi entro i successivi novanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo e di predisporre, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 647 c.p.c.

    Rileva per la definitività e l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo notificato al Ministero; il TAR prende atto del decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo definitivo.

Massime di principio

  • L'inottemperanza di un'amministrazione a un decreto ingiuntivo definitivo, notificato e non eseguito dopo il decorso del termine previsto, legittima il creditore a proporre ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo nei confronti dell'amministrazione debitrice.
  • Accertata la perdurante inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione del titolo entro un termine assegnato e nominare fin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento, attivabile su istanza della parte vittoriosa.
  • Nell'esecuzione del titolo in sede di ottemperanza devono essere detratti gli importi eventualmente già corrisposti dall'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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