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Sentenza

Sentenza n. 14513/2026 - Roma, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Velletri, Sezione Lavoro n. 1464/2024, pubblicata il 18 ottobre 2024, resa all’esito del giudizio iscritto al r.g.n. 4004/2023.

Giustizia amministrativa202602956

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Velletri che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per l'anno scolastico 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Velletri, passata in giudicato e regolarmente notificata al Ministero. La sentenza civile aveva accertato il diritto della ricorrente a usufruire del beneficio della Carta del docente per l'anno scolastico 2022/2023 e aveva ordinato al Ministero di attivare la Carta con l'accredito di euro 500,00, oltre interessi legali e rivalutazione nei limiti previsti dalla legge. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione e il mancato adempimento del giudicato. Il Ministero si è costituito depositando una memoria di pura forma, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione. Risultavano inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni. In presenza dell'allegato inadempimento, il Ministero non ha fornito elementi idonei a dimostrare l'avvenuta esecuzione o a spiegare le ragioni dell'inerzia; pertanto, alla luce dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, la pretesa della ricorrente è stata ritenuta fondata. Il giudice dell'ottemperanza ha affermato che i presupposti della pretesa riconosciuta nel titolo non sono più sindacabili in sede esecutiva e ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, da attivare su richiesta della ricorrente e con termine di 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione. Il TAR non ha applicato allo stato una penalità di mora, riservandone l'eventuale applicazione in caso di perdurante inottemperanza. Ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero, in considerazione dell'inerzia amministrativa reiterata e del significativo numero di giudizi analoghi. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 800,00 per spese di lite, oltre accessori se dovuti, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza, mediante il quale il giudice amministrativo impone all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e può nominare un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, come modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione consente di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione; nel caso esaminato il termine risultava decorso.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio della Carta del docente

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto alla Carta del docente riconosciuto dal giudicato civile, il cui contenuto non può essere nuovamente sindacato nel giudizio di ottemperanza.

  • art. 16, comma 6, l. 412/1991

    La sentenza civile richiamata nel provvedimento prevedeva interessi legali e rivalutazione nei limiti stabiliti da tale disposizione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato regolarmente notificato all'amministrazione ed è decorso il termine dilatorio previsto dalla legge, l'inerzia dell'amministrazione può essere accertata sulla base dell'allegazione dell'inadempimento, qualora l'amministrazione non fornisca elementi contrari o chiarimenti sull'avvenuta esecuzione.
  • Il giudice dell'ottemperanza non può rimettere in discussione i presupposti sostanziali della pretesa definitivamente riconosciuta nel titolo giudiziale, ma deve assicurare l'integrale attuazione del comando contenuto nel giudicato.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'esecuzione e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla richiesta della parte interessata dopo la scadenza del termine assegnato.
  • La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente: il giudice può riservarne l'eventuale determinazione a una fase successiva, qualora l'amministrazione continui a non adempiere oltre il termine stabilito.
  • La reiterata mancata esecuzione di obblighi derivanti dalla legge e da giudicati può giustificare la trasmissione della pronuncia agli organi di controllo, quali la Procura regionale della Corte dei conti e l'Organismo indipendente di valutazione, per le valutazioni di rispettiva competenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaCarriera degli studenti
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

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