Sentenza n. 4100/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento di reiezione FIS 1203249-2022/2022 per non “corretto espletamento della procedura di informazione e consultazione sindacale di cui all'art. 14 D.Lgs. n. 148/2015”, e di ogni altro atto ad esso connesso, conseguente e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di reiezione della domanda di accesso all'assegno di integrazione salariale del FIS per asserito non corretto espletamento della procedura di informazione e consultazione sindacale
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa richiedente integrazione salariale)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il diniego dell'INPS relativo alla domanda di accesso all'assegno di integrazione salariale previsto dall'art. 29 del d.lgs. n. 148/2015, presentata nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo dei dipendenti impiegati nell'esecuzione di un appalto presso strutture sanitarie. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo di avere regolarmente svolto la consultazione sindacale prevista dall'art. 14 del d.lgs. n. 148/2015 con le RSA e con le organizzazioni sindacali concretamente presenti in azienda e rappresentative dei lavoratori interessati. Ha inoltre contestato l'interpretazione dell'INPS secondo cui l'informativa avrebbe dovuto essere trasmessa necessariamente a tutte le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, anche se non presenti in azienda e non rappresentative dei lavoratori coinvolti. La ricorrente ha lamentato altresì il ritardo nell'adozione del diniego e l'insufficienza della motivazione, nonché l'illegittimità della sanzione del diniego del beneficio in assenza di una lesione effettiva della tutela sindacale. L'INPS ha difeso il provvedimento sostenendo che il verbale sindacale era stato sottoscritto soltanto dalle RSA e da due organizzazioni sindacali e che mancava l'informativa alle articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego dell'INPS. Il Collegio ha interpretato l'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 148/2015 rilevando che la disposizione non impone espressamente la comunicazione a tutte le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. La maggiore rappresentatività deve essere apprezzata sulla base di criteri oggettivi, tra cui la partecipazione alla contrattazione collettiva nazionale, la presenza stabile sul territorio e la consistenza numerica degli iscritti nella specifica azienda. Poiché la società aveva coinvolto le rappresentanze aziendali e le organizzazioni sindacali presenti in azienda, alle quali erano iscritti i lavoratori interessati, e la consultazione si era svolta con esito positivo, l'omessa comunicazione ad altre sigle non direttamente interessate alle vicende aziendali non poteva giustificare il diniego del trattamento. L'INPS è stato condannato al pagamento di euro 2.000,00, oltre accessori di legge, per spese processuali.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. 148/2015
Nei casi di sospensione o riduzione dell'attività produttiva, l'impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.
L'obbligo di comunicazione preventiva non richiede necessariamente il coinvolgimento di tutte le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. La maggiore rappresentatività va individuata mediante criteri oggettivi e, in presenza di una consultazione effettiva con le rappresentanze e le organizzazioni sindacali presenti in azienda e rappresentative dei lavoratori interessati, l'omessa comunicazione ad altre sigle non direttamente coinvolte non legittima il diniego del trattamento integrativo.
art. 29 d.lgs. 148/2015
Prevede la misura dell'assegno di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale, oggetto della domanda presentata dalla società.
Massime di principio
- Ai fini dell'accesso al trattamento di integrazione salariale, l'art. 14 del d.lgs. n. 148/2015 non impone, in ogni caso, la comunicazione preventiva a tutte le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, ma richiede il coinvolgimento delle rappresentanze e delle organizzazioni sindacali individuate secondo criteri oggettivi di rappresentatività e concretamente riferibili all'azienda e ai lavoratori interessati.
- La maggiore rappresentatività sindacale deve essere valutata considerando, tra gli altri elementi, la partecipazione alla contrattazione collettiva nazionale, la presenza stabile sul territorio e la consistenza numerica degli iscritti nella specifica azienda.
- L'omessa comunicazione ad organizzazioni sindacali non presenti in azienda e non direttamente interessate alla tutela dei lavoratori coinvolti non può comportare il diniego del trattamento integrativo quando la consultazione con le rappresentanze aziendali e con le organizzazioni cui i lavoratori interessati sono iscritti si sia effettivamente svolta e abbia avuto esito positivo.
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