Ordinanza n. 2827/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento - del bando pubblicato in data 16 marzo 2026 dal Ministero della Giustizia, avente ad oggetto “Avviso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno del personale non dirigenziale a tempo determinato in servizio presso il Ministero della Giustizia – Amministrazione giudiziaria, reclutato ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 e s.m.i., recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, da inquadrarsi nell’Area Funzionari del Ministero della Giustizia – Amministrazione giudiziaria”, nella parte in cui, all’art. 2, comma 1, lett. e), ha previsto che “è ammesso a partecipare alla selezione comparative di cui al presente Avviso, il personale che: … e) non sia stato, durante il periodo di servizio, o, comunque, nei due anni precedenti alla data di presentazione della domanda, destinatario di provvedimenti disciplinari di condanna a sanzioni più gravi del rimprovero scritto”; - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, collegati, connessi e conseguenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha rigettato la domanda cautelare di ammissione con riserva. La misura non è stata ritenuta concedibile perché la ricorrente non aveva presentato la domanda di partecipazione entro il termine dell'avviso e non aveva agito giudizialmente, con richiesta di tutela interinale, prima della scadenza. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Atto impugnato: bando per l'assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale a tempo determinato del Ministero della Giustizia, nella parte in cui esclude dalla selezione chi abbia ricevuto, durante il servizio o nei due anni precedenti, sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e gestore procedura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il bando del Ministero della Giustizia, limitatamente alla clausola che richiede, quale condizione di ammissione alla selezione comparativa, l'assenza di provvedimenti disciplinari di condanna a sanzioni più gravi del rimprovero scritto. Ha chiesto in via cautelare di essere ammessa con riserva alla procedura. Il TAR ha rilevato, tuttavia, che la ricorrente non aveva presentato domanda di partecipazione entro il termine previsto dall'avviso pubblico e non aveva proposto il ricorso, corredato da istanza cautelare, prima della scadenza di tale termine.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; l'istanza è stata rigettata.
art. 11 d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla l. 6 agosto 2021, n. 113
Costituisce la base normativa richiamata dal bando per la procedura di assunzione a tempo indeterminato del personale a tempo determinato del Ministero della Giustizia.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La tutela cautelare volta all'ammissione con riserva a una procedura selettiva non può essere concessa quando l'interessato non abbia presentato la domanda di partecipazione entro il termine previsto dal bando.
- Quando la domanda di partecipazione deve essere presentata entro un termine decadenziale, l'interessato che intenda contestare tempestivamente la clausola ostativa deve proporre il ricorso e chiedere la tutela cautelare prima della scadenza del termine, se mira a partecipare alla procedura.
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