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Sentenza

Sentenza n. 14532/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’annullamento del decreto di rigetto domanda di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno per lavoro subordinato e tutti gli atti conseguenziali e connessi;

Giustizia amministrativa202307353

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego sostenendo di avere presentato l'istanza non appena individuato un datore di lavoro disponibile a regolarizzare la sua posizione. Ha dedotto che il termine per la richiesta di rinnovo previsto dall'art. 5, comma 4, d.lgs. 286/1998 non sarebbe perentorio e che non sarebbe stata dimostrata la sua assenza dal territorio nazionale per il periodo contestato. Ha inoltre invocato la tutela della vita familiare, valorizzando la presenza in Italia di un proprio familiare. Roma Capitale si è costituita, ma ha successivamente rappresentato l'erroneità della propria partecipazione, poiché il ricorso non riguardava suoi atti o prerogative.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente estromesso Roma Capitale, rilevando che il ricorso non era rivolto contro un suo atto né interferiva con le sue competenze. Nel merito ha respinto il ricorso. Ha accertato che il ricorrente era stato titolare di un permesso per motivi familiari, mai rinnovato, e che era successivamente entrato in Italia per turismo, presentando durante tale soggiorno una domanda di rilascio o rinnovo di un permesso per lavoro subordinato. Il rilascio non era possibile perché l'ingresso per turismo non può essere convertito in un permesso per lavoro subordinato, soggetto alle regole sui flussi d'ingresso e al previo visto per lavoro. Neppure era configurabile il rinnovo: la domanda era stata presentata quasi nove anni dopo la scadenza del precedente titolo e, anche considerando ordinatorio il termine di presentazione, l'art. 13, comma 4, d.P.R. 394/1999 esclude il rinnovo quando lo straniero abbia lasciato l'Italia per un periodo superiore alla metà della validità del precedente permesso, salvo motivi gravi, non allegati né provati. Il TAR ha inoltre escluso che l'amministrazione dovesse valutare il rilascio di un permesso per motivi familiari, non essendo stato richiesto. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 4, d.lgs. 286/1998

    sessanta (oggi novanta) giorni

    Il termine per presentare la domanda di rinnovo non è stato ritenuto decisivo in senso perentorio; tuttavia, anche considerandolo non perentorio, una domanda presentata quasi nove anni dopo la scadenza del titolo non può fondare il rinnovo.

  • artt. 21 ss. d.lgs. 286/1998

    Il rilascio dei permessi per lavoro subordinato è soggetto alle regole sui flussi d'ingresso dei lavoratori stranieri; l'ingresso per turismo non consente la conversione in un permesso per lavoro.

  • art. 13, comma 4, d.P.R. 394/1999

    Esclude il rinnovo del permesso quando lo straniero abbia lasciato l'Italia per un periodo superiore alla metà della validità del precedente titolo, salvo motivi gravi idonei a giustificare l'allontanamento.

  • artt. 29 e 30 d.lgs. 286/1998

    La verifica dei requisiti per un permesso di soggiorno per motivi familiari non è dovuta se tale titolo non è stato richiesto dall'interessato.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

Massime di principio

  • L'ingresso in Italia per motivi turistici non può essere convertito in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, il cui rilascio resta subordinato alle regole sull'ingresso dei lavoratori stranieri e al relativo titolo d'ingresso.
  • Anche qualora il termine per la presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno sia considerato non perentorio, un ritardo di durata eccezionale, quale la presentazione quasi nove anni dopo la scadenza del titolo, può impedire il rinnovo in ragione dell'assenza di un effettivo e attuale titolo di permanenza.
  • Il rinnovo del permesso di soggiorno è precluso quando lo straniero abbia lasciato il territorio nazionale per un periodo superiore alla metà della validità del precedente titolo, salvo che siano allegati e provati gravi motivi giustificativi dell'allontanamento.
  • L'amministrazione non è tenuta a valutare d'ufficio il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari quando l'interessato abbia richiesto esclusivamente un titolo per lavoro subordinato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieRinnovo e requisito redditualeLegami familiari e radicamento
IstitutiTermini del procedimentoLegittimo affidamento

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