Ordinanza n. 2156/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia degli atti e dei provvedimenti assunti dall'Amministrazione resistente in relazione alla procedura aperta avente ad oggetto l'affidamento di un “Appalto integrato per la progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione nonché esecuzione per Lavori di realizzazione nuovi insediamenti universitari nell'area ex Cirio in San Giovanni a Teduccio (NA) - Modulo MV (nuovi laboratori e Mind Village) - CIG: B9A682274E”, nella misura in cui a mezzo degli stessi si è disposta l'aggiudicazione della commessa al RTI S.E.A.P. - Società Edile Appalti Pubblici s.r.l. - Impresa Ingg. Mario e Paolo Cosenza s.r.l. - Edil.Com. s.r.l. - Domuselecta s.r.l., e in particolare: - del provvedimento prot. n. 70924 dell'8.6.2026, comunicato in pari data, con il quale l'Amministrazione ha disposto l'aggiudicazione della commessa in favore del RTI SEAP; - del verbale del 13.5.2026, recante la proposta di aggiudicazione in favore del RTI SEAP; - del verbale del 15.4.2026, con il quale l'Amministrazione ha sciolto la riserva in capo al RTI SEAP, con conseguente sua ammissione alla successiva fase di gara; - dei verbali delle sedute di gara recanti le operazioni concorsuali e, segnatamente, dei verbali del 2.4.2026 e del 15.4.2026, a mezzo dei quali l'Amministrazione, nell'attività di valutazione della documentazione amministrativa dei concorrenti, ha omesso di verificare il mancato possesso dei requisiti di qualificazione in capo al RTI SEAP, nonché delle operazioni di verifica e delle risultanze delle verifiche condotte dalla S.A. al fine di accertare la serietà e sostenibilità dell'offerta prima graduata e, quindi, di pervenire all'aggiudicazione definitiva; - di ogni altro atto, operazione o valutazione, anche non conosciuti, adottati o posti in essere dall'Amministrazione con riferimento alla procedura di gara; - di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguente a quelli impugnati, ancorché non conosciuto; con richieste: - di subentro dell'odierno ricorrente nel contratto sottoscritto con il controinteressato, ove nelle more stipulato, previa dichiarazione d'inefficacia del contratto stesso, ex artt. 121 e/o 122 c.p.a.; - ovvero, in via subordinata, ove in corso di causa il soddisfacimento della pretesa al conseguimento di tale bene della vita dovesse risultare impossibile per fatto indipendente da volontà e/o colpa dell'odierno ricorrente, di condanna dell'Ente intimato al risarcimento per equivalente del pregiudizio patito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione di un appalto integrato per la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza e l'esecuzione di lavori universitari in favore di un RTI concorrente
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione e gli atti della procedura aperta, deducendo, in particolare, che la stazione appaltante avrebbe omesso di verificare il mancato possesso dei requisiti di qualificazione in capo al RTI aggiudicatario. Sono state inoltre contestate le operazioni di verifica della serietà e sostenibilità dell'offerta prima graduata e le relative risultanze, nonché gli atti con cui l'Amministrazione ha sciolto la riserva e ammesso il RTI aggiudicatario alla fase successiva. È stato chiesto, in caso di stipula, il subentro nel contratto previa dichiarazione di inefficacia ai sensi degli artt. 121 e/o 122 c.p.a.; in subordine, il risarcimento per equivalente. In sede cautelare il ricorrente ha chiesto la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che, considerata la natura di appalto integrato dell'affidamento, allo stato non fosse configurabile un pregiudizio di stretta attualità dotato dei caratteri di gravità e irreparabilità nelle more della decisione di merito. Il Collegio ha tuttavia rilevato che la questione relativa al dedotto difetto di qualificazione dell'aggiudicataria, per la molteplicità e peculiarità degli aspetti coinvolti, necessita di un approfondimento nella sede del giudizio di merito, senza quindi definire la fondatezza delle censure. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto nei confronti delle società controinteressate non costituite. La trattazione di merito è stata fissata per il 4 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha escluso, allo stato, la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile.
art. 121 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda subordinata di dichiarazione di inefficacia del contratto e di subentro, ove il contratto fosse stato stipulato; la questione non è stata esaminata nel merito cautelare.
art. 122 c.p.a.
Richiamato quale ulteriore fondamento della domanda di dichiarazione di inefficacia del contratto e di subentro; la questione non è stata esaminata nel merito cautelare.
Massime di principio
- In una procedura avente a oggetto un appalto integrato, la sospensione cautelare dell'aggiudicazione richiede la dimostrazione di un pregiudizio attuale, grave e irreparabile; tale requisito non è configurabile, allo stato, quando la natura dell'affidamento e la fase procedurale non evidenziano un'immediata lesione irreversibile nelle more del giudizio di merito.
- La complessità e la peculiarità delle questioni relative al possesso dei requisiti di qualificazione dell'aggiudicatario possono giustificare il loro approfondimento nella fase di merito, senza che la loro mera rilevanza determini automaticamente la concessione della tutela cautelare.
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