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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42234/2023 del 17/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Torino denunciando, in via principale, la utilizzabilità illegittima degli atti della verifica fiscale svolta dalla Guardia di Finanza (per violazione dell'art. 220 disp. att. c.p.p.), sostenendo che alla data dell'accesso degli operanti fossero già emersi indizi di reato e pertanto gli atti successivi dovessero essere redatti secondo le garanzie del codice di procedura penale; chiedevano l'espunzione di specifici documenti acquisiti nel processo. In secondo luogo contestavano la motivazione di merito che aveva ritenuto l'inesistenza oggettiva di numerose prestazioni fatturate (fatture per operazioni inesistenti) sulla base di elementi di fatto (assenza di registri, oggetto sociale incompatibile, assenza di documentazione probatoria, incapacità tecnica dei vettori/fornitori, incongruenze contabili), sostenendo che la Corte territoriale aveva errato nel valutare o ignorato documenti che proverebbero l'effettività dei rapporti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili: il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato e in parte generico, perché la giurisprudenza di legittimità consente l'utilizzo dei processi verbali di constatazione come prova documentale e distingue tra la parte del verbale redatta prima e dopo l'emersione di indizi di reato; la mera asserzione di violazione dell'art. 220 disp. att. non basta senza l'indicazione specifica degli atti e del vizio codicistico che ne determina l'inutilizzabilità. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e di fatto riproposizione di censure già esaminate e adeguatamente motivate in appello: la Corte d'appello ha fornito spiegazioni coerenti e plurime riguardo all'inesistenza delle prestazioni (oggetto sociale incompatibile, assenza di movimenti di magazzino, mancata documentazione di scambio, incapacitá dei fornitori/vettori, incongruenze contabili), sicché i ricorrenti non hanno confutato compiutamente le ragioni della decisione. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (art. 2 e art. 8)

    Norme sostanziali relative ai reati fiscali contestati; la Corte ha dato atto che alcuni capi risultavano estinti per prescrizione mentre altri sono stati ritenuti provati in relazione a fatture per operazioni inesistenti

  • art. 220 disp. att. c.p.p.

    Regola l'obbligo di applicare le garanzie del codice quando, nell'ambito di attività ispettive, emergono indizi di reato: la sentenza chiarisce che solo la parte del verbale redatta dopo l'emersione degli indizi, se non rispettate le prescrizioni, può essere priva di efficacia probatoria; la violazione generica dell'art. 220 non determina automaticamente inutilizzabilità degli atti senza specificazione del vizio

  • art. 191 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla polemica sugli atti acquisiti al processo; la Corte richiede rispetto delle norme processuali sulla acquisizione dei documenti e sulla prova

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato in tema di motivazione e valutazione della prova; la Corte investiga la correttezza del ragionamento motivazionale del giudice del merito

  • art. 533 c.p.p.

    Richiamato in riferimento ai vizi di motivazione censurati in cassazione

  • art. 234 c.p.p.

    Norma riferita alla acquisizione di documenti come prova; la giurisprudenza citata distingue le modalità di acquisizione (atto irripetibile vs acquisizione ex art. 234)

  • art. 493 comma 3 c.p.p.

    La sentenza d'appello aveva rilevato che alcuni atti erano stati acquisiti con il consenso delle parti ai sensi di questa norma, circostanza che influisce sull'ammissibilità della censura

  • art. 591 c.p.p. comma 1 lett. c)

    Richiamata in tema di inammissibilità per genericità dell'impugnazione in cassazione quando non si confrontano le ragioni del giudice censurato

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per l'onere delle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso

  • Sentenza Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    C richiamata per escludere sanzioni pecuniarie se non sussiste colpa grave nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto che non vi fossero elementi per ritenere colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • I verbali di verifica fiscale redatti dalla Guardia di Finanza costituiscono prova documentale utilizzabile anche nei confronti di terzi, ma vanno distinti gli elementi redatti prima e dopo l'emersione di indizi di reato: la parte successiva può essere inammissibile se non rispettate le garanzie del codice
  • La mera asserzione di violazione dell'art. 220 disp. att. c.p.p. non è sufficiente: l'impugnante deve indicare con precisione quali atti sono viziati, quale norma procedurale è stata violata e il momento temporale dell'obbligo di rispettare le garanzie procedurali
  • Le valutazioni di merito adeguatamente motivate da Corte d'appello (soprattutto se fondate su molteplici elementi di fatto e probatori) sono difficilmente sindacabili in cassazione; i ricorsi che ripropongono le stesse censure già esaminate e respinte sono inammissibili per aspecificità
  • Per provare l'effettività di prestazioni fatturate occorre documentazione coerente e compatibile (registri IVA, movimentazioni di magazzino, corrispondenza tra vettori/dati di trasporto e fatture); incongruenze sistematiche e l'assenza di presidii materiali possono giustificare la qualificazione di operazioni inesistenti
  • La dichiarazione di inutilizzabilità di atti d'indagine amministrativa richiede l'indicazione della norma di diritto processuale specificamente violata che determina la nullità o inutilizzabilità; non si applica automaticamente per una generica violazione delle disposizioni di cui all'art. 220 disp. att. c.p.p.

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