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Sentenza

Sentenza n. 909/2026 - Bari, Sezione 3

Giustizia amministrativa202500546

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: note comunali di richiesta di integrazioni e chiarimenti e successiva diffida, aventi effetto inibitorio sull’esecuzione di opere dichiarate con CILA

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario o utilizzatore)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato, con ricorso principale e motivi aggiunti, tre note del Comune relative a una CILA presentata per opere di manutenzione straordinaria consistenti nella diversa distribuzione interna degli spazi di un immobile abitativo. La contestazione riguardava in particolare la realizzazione di un ulteriore bagno cieco, di circa 4,17 mq, dotato di aerazione forzata continua o discontinua. L’intervento era stato ritenuto adeguato alle esigenze igieniche dall’ASL Bari mediante nulla osta in deroga. Il Comune ha tuttavia ritenuto l’opera contraria alle prescrizioni del regolamento comunale in materia di sanità e igiene, secondo cui la disciplina regolamentare si applica alle nuove costruzioni, ristrutturazioni, ampliamenti e variazioni di destinazione d’uso, e il bagno deve avere una superficie non inferiore a 4,50 mq e una finestra di almeno 0,60 mq. La ricorrente ha sostenuto che la realizzazione di servizi igienico-sanitari rientra nella manutenzione straordinaria e non nella ristrutturazione, sicché l’intervento non sarebbe stato attratto nell’ambito applicativo delle disposizioni regolamentari richiamate dal Comune.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione comunale di sopravvenuta improcedibilità per carenza di interesse, fondata sull’avvenuta realizzazione dell’intervento dopo la tutela cautelare ottenuta in appello. Ha ritenuto sussistente l’interesse alla decisione di merito, poiché, in mancanza di una pronuncia definitiva, gli atti comunali inibitori avrebbero potuto riespandere i propri effetti, travolgendo la tutela cautelare. Nel merito, il ricorso e i motivi aggiunti sono stati accolti. Il Collegio ha aderito all’orientamento espresso dal giudice d’appello, secondo cui la realizzazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici rientra nella manutenzione straordinaria, distinta dalla ristrutturazione edilizia. Poiché l’art. 58 del regolamento comunale richiama espressamente nuove costruzioni, ristrutturazioni, ampliamenti e variazioni di destinazione d’uso, senza menzionare la manutenzione straordinaria, la realizzazione del bagno non poteva essere ricondotta alla nozione regolamentare di ristrutturazione in senso ampio o atecnico. Sono state quindi annullate le note comunali del 10 febbraio 2025, 25 marzo 2025 e 15 maggio 2025. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate in ragione dell’andamento della controversia e della novità e particolarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.P.R. 380/2001

    Comunicazione Inizio Lavori Asseverata – CILA

    La CILA costituisce il titolo utilizzato per dichiarare le opere di manutenzione straordinaria oggetto della controversia.

  • art. 31 l. 457/1978

    prevede distintamente la manutenzione straordinaria – nel cui ambito rientra la realizzazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici - rispetto alle ristrutturazioni

    La realizzazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici rientra nella manutenzione straordinaria, categoria distinta dalla ristrutturazione edilizia.

  • art. 137 d.P.R. 380/2001

    tuttora vigente ex art 137 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    La disposizione è richiamata quale fondamento della perdurante rilevanza dell’art. 31 della l. 457/1978.

  • art. 58 regolamento comunale in materia di sanità e igiene

    Le norme del presente capo si applicano a tutte le nuove costruzioni, le ristrutturazioni, gli ampliamenti e le variazioni di destinazione d’uso

    L’ambito applicativo della disciplina regolamentare non comprende espressamente la manutenzione straordinaria e non consente di ricondurvi automaticamente la realizzazione di servizi igienici.

  • art. 60, comma 14, regolamento comunale in materia di sanità e igiene

    La stanza da bagno deve avere superficie del pavimento non inferiore a mq. 4,50 e una finestra che misuri almeno mq. 0,60 di luce libera

    La prescrizione relativa alla superficie minima e alla finestra del bagno non è stata ritenuta applicabile all’intervento qualificato come manutenzione straordinaria.

Massime di principio

  • Quando una disciplina regolamentare comunale individua espressamente come fattispecie soggette a determinati requisiti le nuove costruzioni, le ristrutturazioni, gli ampliamenti e le variazioni di destinazione d’uso, tale elencazione non può essere estesa alla manutenzione straordinaria in assenza di un espresso riferimento a quest’ultima categoria.
  • La realizzazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici costituisce, secondo la distinzione normativa tra categorie di intervento edilizio, un’opera di manutenzione straordinaria e non di ristrutturazione edilizia; l’amministrazione non può qualificare l’intervento come ristrutturazione in senso atecnico per assoggettarlo a prescrizioni regolamentari previste soltanto per le ristrutturazioni.
  • L’avvenuta realizzazione dell’intervento edilizio dopo l’ottenimento di una tutela cautelare non determina automaticamente la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito quando gli atti amministrativi inibitori potrebbero riespandere i propri effetti in assenza di una conferma definitiva della tutela.
  • Le prescrizioni regolamentari comunali in materia igienico-sanitaria devono essere interpretate in coerenza con le categorie di intervento edilizio definite dalla normativa statale e non possono essere applicate, per analogia o mediante qualificazioni meramente atecniche, a interventi appartenenti a una categoria non contemplata dal regolamento.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiInvalidità del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàLegittimazione e interesse a ricorrereEfficacia ed esecutorietàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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