Cassazione Penale, Sentenza n. 18862/2022 del 12/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello del 18-01-2021 che aveva confermato la condanna per cessioni di cocaina (art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990) riducendo la pena. Il ricorso denunciava: 1) vizi nella valutazione probatoria della deposizione del teste Paolo Bernar, sostenendo che parti autoincriminanti della sua dichiarazione avrebbero reso la testimonianza "assistita" e che la Corte territoriale non avrebbe applicato correttamente i criteri di valutazione di cui all'art. 192 commi 1 e 3 c.p.p.; 2) inattendibilità della deposizione di Nicholas Piazzon e violazione del principio della condanna "oltre ogni ragionevole dubbio", con la censura che le dichiarazioni di Piazzon non costituiscono riscontro a Bernar ma risultano contraddittorie e riferite a episodi differenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che le valutazioni di merito (Tribunale e Corte d'appello) abbiano correttamente valorizzato, oltre alle deposizioni degli assuntori, indagini tecniche e di polizia (tabulati telefonici, GPS, servizi di osservazione) che corroborano le cessioni contestate. I giudici hanno osservato che le censure difensive erano generiche e non hanno specificato il vizio processuale che avrebbe reso inutilizzabili le dichiarazioni accusatorie. La Cassazione ha inoltre richiamato il principio per cui non è consentita in sede di legittimità una rivalutazione alternativa e parcellizzata dei fatti ove la motivazione di merito non sia manifestamente illogica. Conseguenze: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e comunicazione del dispositivo al Ministero dell'Interno.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 comma 5
Norma sostanziale che sanziona le cessioni di sostanze stupefacenti; la condotta di Barra è stata valutata alla stregua di tale disposizione in relazione alle cessioni di cocaina accertate.
codice penale, art. 81
Principio sulla continuazione/concorsualità di reati; citato in relazione alla pluralità di episodi contestati (articolazione del concorso di reati).
codice di procedura penale, art. 192 commi 1 e 3
art. 192 commi 1 e 3 c.p.p.
Disciplina la valutazione della testimonianza quando il teste è autoincriminante o collegato al fatto. Il ricorrente invocava l'applicazione del relativo criterio valutativo per la parte di dichiarazione antecedente all'autoincriminazione; la Corte ha ritenuto che la valutazione di merito abbia correttamente considerato l'insieme probatorio e non sia censurabile in cassazione.
decreto legge n. 137 del 2020, art. 23 comma 8
art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020
Norma richiamata per le conclusioni rese dal Pubblico Ministero nella fase di udienza di cassazione; nel procedimento il PM ha espresso parere di inammissibilità, ma la decisione finale è della Corte.
codice di procedura penale, art. 616
Prevede l'obbligo di condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte.
Norme di attuazione del codice di rito, art. 154 ter
art. 154 ter norme di attuazione del c.p.p.
Disposizione che impone la comunicazione del dispositivo al Ministero dell'Interno se il ricorrente appartiene a tale amministrazione; la Corte ha disposto tale comunicazione.
Massime di principio
- In sede di Cassazione non è consentita una rivalutazione ex novo o una lettura alternativa e parcellizzata delle prove se la motivazione di merito non è viziata da manifesta illogicità o insufficienza.
- Le deposizioni di assuntori che in sede dibattimentale ridimensionano le dichiarazioni investigative non sono automaticamente inutilizzabili: vanno valutate nel contesto dell'insieme probatorio (intercettazioni, tabulati, appostamenti, riscontri materiali).
- Quando una testimonianza contiene elementi autoincriminanti o è "assistita", il giudice deve valutare la sua attendibilità secondo i criteri di cui all'art. 192 c.p.p., ma la censura in cassazione deve indicare con precisione il vizio procedurale o la ragione per cui la dichiarazione sarebbe inutilizzabile.
- La semplice asserzione generica di violazione delle regole di valutazione probatoria, senza allegazione puntuale del contenuto delle dichiarazioni contestate, è insufficiente per ottenere il riesame in Cassazione.
- Accertamenti tecnici e investigativi (tabulati telefonici, GPS, servizi di osservazione) hanno carattere corroborativo e possono reggere la condanna anche se alcune testimonianze risultano parzialmente contraddittorie.
- In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; se il ricorrente appartiene a pubbliche amministrazioni è prevista la comunicazione del dispositivo all'amministrazione di appartenenza.
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