Cassazione Penale, Sentenza n. 33720/2025 del 14/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per truffa contestata con tre motivi: (1) manifesta illogicità della motivazione della Corte territoriale che aveva ritenuto inverosimile la versione difensiva secondo cui Bassi avrebbe prestato "amichevolmente" euro 4.300 a Pepe per pagare affitti arretrati; si contestava, tra l'altro, la sussistenza dei contatti tra le parti e l'assenza di pattuizioni scritte; (2) contraddittorietà della motivazione sostenendo che la vicenda fosse meramente civilistica e priva dell'elemento del raggiro necessario per la truffa, posti anche i mancati adempimenti contrattuali oggettivi (il film non girato, Pepe non adempiente); (3) mancata motivazione sul dolo iniziale, ossia sulla preordinazione del raggiro antecedente alla conclusione degli accordi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo che i tre motivi siano, in realtà, censure di merito non consentite in sede di legittimità: le doglianze attaccavano la valutazione della prova, la persuasività e la credibilità delle fonti probatorie (materia riservata al giudice del merito) e non evidenziavano vizi formali o principi di diritto idonei a integrare i specifici motivi di cassazione previsti dall'art. 606 c.p.p. La Corte ha inoltre ritenuto congrua la motivazione della Corte d'Appello, che aveva ricostruito la versione della parte offesa, la sottoscrizione di contratti, la frequentazione del locale con una persona definita "nobildonna" e la percezione di anticipi per 5.000 euro mai restituiti, elementi idonei a configurare il raggiro e il dolo. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e, in via equitativa, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende (richiamata la sentenza Corte Cost. n. 186/2000).
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
L'articolo delimita i specifici vizi rilevabili in cassazione; la Corte ha ritenuto che i motivi del ricorrente fossero ricostruzioni di merito non rientranti nei vizi tassativi previsti
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente; applicata per addebitare le spese processuali
Sentenza Corte Costituzionale
Riferimento giurisprudenziale utilizzato per motivare il regime di corresponsione da parte del ricorrente alla cassa delle ammende, salvo colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito rimettere in discussione la valutazione della prova e la credibilità delle parti: tali questioni sono riservate al giudice del merito
- I motivi di ricorso devono indicare vizi di diritto espressamente previsti dall'art. 606 c.p.p.; se la censura si risolve in una diversa interpretazione dei fatti, il ricorso è inammissibile
- Per contestare la motivazione occorre dimostrare specifici profili di nullità, violazione di norme processuali o manifesta illogicità della motivazione nel senso giuridico richiesto (non semplice disaccordo sulla valutazione probatoria)
- La parte che propone ricorso rischia la condanna alle spese e, in caso di inammissibilità senza giustificato motivo, anche il versamento di somme alla cassa delle ammende; è quindi strategico concentrarsi su profili di diritto chiari e documentabili
- Quando si vuole impugnare l'esistenza del dolo iniziale in reati come la truffa, è necessario mirare a vizi della motivazione che dimostrino l'assenza di elementi probatori che possano logicamente sorreggere la conclusione del dolo, non una mera rivalutazione alternativa dei fatti
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 33701/2025 del 14/10/2025
- Sentenza penale · 14 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 33702/2025 del 14/10/2025
- Sentenza penale · 14 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 33703/2025 del 14/10/2025
- Sentenza penale · 14 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 33705/2025 del 14/10/2025
- Sentenza penale · 14 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 33706/2025 del 14/10/2025
- Sentenza penale · 14 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 33708/2025 del 14/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →