Cassazione Penale, Sentenza n. 24122/2023 del 05/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 585 c.p.p., sostenendo che la Corte di appello avesse computato erroneamente il dies a quo per il termine di impugnazione: il termine per il deposito della sentenza di primo grado sarebbe scaduto il 01/03/2020, giorno festivo (domenica), e quindi dovuto prorogarsi al 02/03/2020, con conseguente posticipo dell'inizio del termine per proporre l'appello e, di conseguenza, la tempestività dell'impugnazione.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato sul punto della tardività dell'appello: ha ricostruito il computo dei termini (termine di 90 giorni per il deposito della sentenza, proroga al 02/03/2020 per caduta in domenica, deposito avvenuto il 27/02/2020; termine di 45 giorni per impugnare decorrente dal 02/03/2020 aumentato di 63 giorni per la sospensione dei termini disposta per l'emergenza COVID-19, con scadenza complessiva il 18/06/2020) e ha constatato che l'appello era stato depositato il 19/06/2020 presso la cancelleria del Tribunale e il 22/06/2020 presso la Corte di appello, quindi tardivo. Nonostante l'infondatezza del motivo, la Corte di cassazione, accertati errori interpretativi commessi dalla Corte di appello e valutata la prescrizione del reato, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato previsto dall'art. 646 c.p. si era estinto per prescrizione (termine di prescrizione decorso il 02/10/2021, anteriormente alla sentenza di appello del 26/10/2021). Le statuizioni civili sono state confermate.
Norme richiamate
art. 585 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente per contestare il computo del termine di impugnazione; la Corte di cassazione verifica la corretta applicazione del principio ma ritiene infondata la censura sulla tardività.
art. 172, comma 4, cod. proc. pen.
Applicato per chiarire che il termine per proporre l'impugnazione decorre dal giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito della sentenza; la proroga del giorno festivo al successivo giorno non festivo sposta anche il dies a quo dell'impugnazione.
art. 646 cod. pen.
Norma sostanziale del reato contestato; utilizzata per calcolare il termine massimo di prescrizione del reato e verificare che la prescrizione fosse già intervenuta alla data della sentenza di appello.
Normativa sulla sospensione dei termini processuali per l'emergenza COVID-19 (periodo 09/03/2020 - 11/05/2020)
Il periodo di sospensione dei termini processuali è stato aggiunto al computo dei termini per l'impugnazione, dilatando la scadenza effettiva; la Corte lo ha considerato nel calcolo complessivo che ha portato a dichiarare tardivo l'appello.
Massime di principio
- Il termine per proporre l'impugnazione decorre dal giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito della sentenza; se il termine finale per il deposito cade in giorno festivo, la proroga al giorno successivo sposta anche l'inizio del termine di impugnazione.
- La sospensione legale dei termini (es. misure per emergenza COVID-19) deve essere aggiunta al computo dei termini di impugnazione e può incidere significativamente sulla tempestività degli atti.
- La Corte di cassazione può esaminare d'ufficio errori di computo e questioni processuali rilevanti per la decisione, ammettendo il ricorso anche se il motivo risulti infondato, quando ciò renda necessario il controllo della correttezza procedurale.
- Se, alla data della pronuncia impugnata, il reato è già estinto per prescrizione, la Cassazione può annullare la sentenza impugnata senza rinvio agli effetti penali, pur confermando le statuizioni civili.
- La data effettiva di deposito presso la cancelleria competente è cruciale per determinare la tempestività dell'impugnazione: occorre annotare correttamente data e ufficio di deposito (Tribunale vs Corte d'appello).
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