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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15857/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso contro l'ordinanza del 15/04/2026 che aveva rigettato la richiesta di immediata liberazione di Roman Boss, detenuto in esecuzione di mandato d'arresto europeo (MAE) emesso dalla Germania. Il ricorrente denunciava violazione di legge (art. 172 c.p.p. e art. 23 L. 22 aprile 2005, n. 69) per omessa declaratoria di inefficacia della misura cautelare dopo la scadenza del termine massimo di dieci giorni per la consegna, sostenendo che non era intervenuto alcun provvedimento di sospensione prima della scadenza del termine.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il ricorrente è stato effettivamente consegnato alle autorità tedesche il 22/04/2026. La Cassazione ha però chiarito: (i) è proponibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di liberazione (art. 719 c.p.p. richiamato dalla L. 69/2005); (ii) nel caso concreto il provvedimento di sospensione ex art. 23 L. 69/2005 è stato adottato il 15/04/2026, cioè dopo la scadenza del termine dei dieci giorni (14/04/2026), pertanto non ha evitato l'inefficacia ope legis sopravvenuta della misura; (iii) nondimeno la successiva esecuzione della consegna fa venire meno l'interesse a proseguire nel gravame; (iv) è stata respinta la richiesta di sollevare incidente di costituzionalità sull'art. 23 L. 69/2005, rilevando che la disciplina della riparazione per ingiusta detenzione (art. 314 c.p.p. e relative interpretazioni costituzionali e di legittimità) è quella rilevante per valutare le pretese risarcitorie.

Norme richiamate

  • legge 22 aprile 2005, n. 69 (disposizioni sul MAE), art. 23

    Il termine di dieci giorni per la presa in consegna decorre dalla irrevocabilità dell'ordinanza di consegna; la sospensione ai sensi dell'art. 23, comma 2, deve essere pronunziata prima della scadenza per impedire l'inefficacia della misura; una sospensione adottata dopo la scadenza non evita l'inefficacia già verificatasi.

  • art. 14 legge 22 aprile 2005, n. 69

    Norma richiamata come fondamento dell'ordinanza che dispose la consegna; la data di irrevocabilità della pronuncia di consegna è il dies a quo per il calcolo del termine di dieci giorni.

  • art. 9, comma 7, legge n. 69/2005

    Richiama la possibilità di impugnare i provvedimenti sulle misure cautelari ai sensi dell'art. 719 c.p.p., giustificando la proponibilità del ricorso per cassazione contro l'ordinanza di rigetto della richiesta di liberazione.

  • art. 719 c.p.p.

    Prevede la proponibilità del ricorso per cassazione contro ordinanze in materia cautelare; applicabile anche nel procedimento per MAE su disposizione della L. 69/2005.

  • art. 172 c.p.p.

    Norma invocata dal ricorrente (denuncia di violazione di legge) ma non decisiva nella motivazione della Corte, che si è concentrata sulla sopravvenuta carenza d'interesse.

  • art. 314 c.p.p. (riparazione per ingiusta detenzione)

    Richiamato per spiegare i limiti dell'azione di riparazione: secondo giurisprudenza e interpretazione costituzionalmente orientata l'azione per riparazione richiede l'accertamento ex post dell'insussistenza delle condizioni che giustificavano la detenzione; se è intervenuta consegna irrevocabile e l'ordinanza ha accertato la sussistenza delle condizioni per la consegna, l'azione di riparazione non trova spazio utile.

  • Costituzione e Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art. 3, 13, 24, comma 5, art. 5 CEDU) - riferimenti giurisprudenziali

    Citati dalla difesa per prospettare profili di incostituzionalità della normativa sul termine di consegna; la Corte ha ritenuto tali profili non manifesti e comunque assorbiti dalla disciplina e dall'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 314 c.p.p.

Massime di principio

  • In procedura di esecuzione di mandato d'arresto europeo (MAE) il termine di dieci giorni per la presa in consegna decorre dall'irrevocabilità dell'ordinanza di consegna; se la consegna non avviene entro tale termine la misura cautelare diviene inefficace ope legis salvo che sia intervenuta prima della scadenza una sospensione valida.
  • La sospensione del termine di consegna ai sensi dell'art. 23 L. 69/2005 deve essere formalmente adottata prima della scadenza per essere efficace; la mera comunicazione antecedente al giudice delle circostanze che giustificano la sospensione non equivale a un provvedimento di sospensione se il provvedimento viene emesso dopo la scadenza.
  • L'ordinanza che rigetta la richiesta di liberazione (provvedimento de libertate) è impugnabile in Cassazione ai sensi dell'art. 719 c.p.p., ma l'impugnazione può diventare inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse se la persona è stata successivamente consegnata allo Stato richiedente.
  • L'esecuzione della consegna allo Stato richiedente rende generalmente inefficace l'impugnazione avverso provvedimenti cautelari relativi alla consegna e limita il ruolo dell'azione di riparazione per ingiusta detenzione: il diritto all'indennizzo è valutabile solo se, ex post, risulta l'insussistenza delle condizioni che legittimavano la misura coercitiva.
  • Se l'interesse all'impugnazione sussiste esclusivamente al fine di ottenere eventuale riparazione per periodo di detenzione ritenuto illegittimo, va considerato che la giurisprudenza richiede che sussista una concreta prospettiva di successo dell'azione di riparazione (accertamento ex post dell'insussistenza delle condizioni per la consegna); se la consegna è stata eseguita e la pronuncia di consegna è irrevocabile, tale prospettiva spesso manca.

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