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Ordinanza

Ordinanza n. 849/2026 - Napoli, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) della determinazione dirigenziale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Napoli n. 534 del 16 dicembre 2025, recante l’approvazione degli elenchi beneficiari ammessi/non ammessi al contributo “Bando a sportello 2025 - Animazione territoriale attraverso i Comuni della provincia di Napoli”; b) della graduatoria pubblicata in data 16 dicembre 2025 sul sito ufficiale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Napoli, nella parte in cui non è stata ammessa la domanda di contributo presentata dal comune ricorrente; c) del bando di cui sopra, approvato con delibera del Consiglio Camerale n. 4 del 21 giugno 2023; d) di ogni altro atto presupposto, preordinato e consequenziale o comunque connesso; e per l’accertamento del diritto del ricorrente a vedere ammessa la propria domanda.

Giustizia amministrativa202601563

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione dirigenziale di approvazione degli elenchi dei beneficiari ammessi e non ammessi al contributo previsto dal bando “Bando a sportello 2025 - Animazione territoriale attraverso i Comuni della provincia di Napoli”, nonché la relativa graduatoria nella parte in cui non ammette la domanda del Comune ricorrente

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il Comune ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale della Camera di Commercio di Napoli e la graduatoria relativa a un bando per contributi destinati ai Comuni della provincia di Napoli, chiedendo l’annullamento degli atti previa sospensione della loro efficacia e l’accertamento del diritto all’ammissione della propria domanda. Il testo dell’ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. In sede cautelare il Tribunale ha rilevato che il ricorso era stato notificato soltanto a un comune controinteressato, mentre la graduatoria delle domande ammesse e finanziate aveva consolidato situazioni di interesse protetto e attuale in capo a tutte le altre amministrazioni comunali ammesse e finanziate. Considerato l’elevato numero dei controinteressati, il Collegio ha ravvisato una particolare difficoltà della notificazione individuale e ha disposto l’integrazione del contraddittorio, autorizzando, in alternativa alla notifica individuale, la notificazione per pubblici proclami.

La decisione

Il Tribunale non ha deciso nel merito né ha accolto o respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio e ha fissato l’udienza pubblica dell’8 ottobre 2026 per la trattazione del merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Ha inoltre ordinato al Comune ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti di tutte le amministrazioni comunali le cui domande risultano inserite nell’elenco delle domande ammesse e finanziate, autorizzando, in alternativa alla notificazione individuale, la notificazione per pubblici proclami. La notificazione dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla comunicazione al difensore del deposito dell’ordinanza, con deposito della prova delle notificazioni entro gli ulteriori 15 giorni; gli stessi termini valgono anche per l’eventuale scelta della notifica individuale. Sono state prescritte le modalità di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito internet della Camera di Commercio, inclusa la pubblicazione del testo integrale del ricorso e dell’elenco nominativo dei controinteressati, la conservazione online sino alla sentenza definitiva, il rilascio di un attestato di pubblicazione e l’inserimento di un collegamento denominato “Atti di notifica”. È stato posto a carico della parte ricorrente il pagamento di € 30,00 alla Camera di Commercio per l’attività di pubblicazione sul sito. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Le esigenze cautelari possono essere tutelate mediante la fissazione sollecita dell’udienza di merito, senza necessità di adottare una misura cautelare tipica.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Rileva, insieme all’art. 49, comma 3, c.p.a., per valutare la particolare difficoltà della notificazione individuale e consentire modalità alternative di integrazione del contraddittorio.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di disporre l’integrazione del contraddittorio e di autorizzare modalità di notificazione adeguate quando il numero dei controinteressati rende particolarmente difficile la notificazione individuale.

  • art. 52 c.p.a.

    (i)l presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell’articolo 151 del codice di procedura civile

    La disposizione è stata ritenuta applicabile anche all’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, consentendo la pubblicazione del ricorso sul sito internet dell’amministrazione interessata.

  • art. 151 c.p.c.

    È richiamato dall’art. 52 c.p.a. quale base per l’autorizzazione di modalità di notificazione con qualunque mezzo idoneo.

Massime di principio

  • Quando una graduatoria selettiva ammette e finanzia una pluralità di amministrazioni, tutte le amministrazioni ammesse e finanziate possono assumere la qualità di controinteressate necessarie nel giudizio promosso da un soggetto escluso che contesti la graduatoria, poiché l’eventuale accoglimento potrebbe incidere sulle loro situazioni di interesse protetto e attuale.
  • In presenza di un elevato numero di controinteressati, la particolare difficoltà della notificazione individuale può giustificare l’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, con pubblicazione del ricorso integrale e dell’elenco dei controinteressati sul sito internet dell’amministrazione competente, secondo modalità idonee a rendere effettiva la conoscibilità del giudizio.
  • La notificazione per pubblici proclami non richiede necessariamente la pubblicazione dell’intero ricorso e delle conclusioni nella Gazzetta Ufficiale quando la piena conoscibilità degli atti è assicurata mediante la pubblicazione integrale sul sito internet dell’amministrazione interessata; nella Gazzetta Ufficiale possono essere riportate le indicazioni essenziali del giudizio e le modalità per accedere al testo integrale.
  • Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., qualora le esigenze cautelari possano essere adeguatamente soddisfatte dalla sollecita trattazione del merito, il giudice può fissare rapidamente l’udienza pubblica senza adottare una misura cautelare sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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