Cassazione Penale, Ordinanza n. 05674/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva definito il giudizio di secondo grado. Dal testo emerge che il primo motivo contestava il mancato esercizio, in appello, dei poteri officiosi di integrazione probatoria nel giudizio abbreviato; il secondo motivo investiva il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ma il ricorso non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva negato il beneficio per due autonome ragioni: inapplicabilità della causa alla fattispecie contestata e mancanza dei presupposti per una riqualificazione in un reato minore, oltre alla valutazione che il fatto non fosse tenue. La Corte rileva anche che il ricorso si limitava a censurare un giudizio di non occasionalità della condotta non contenuto nel provvedimento impugnato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo manifestamente infondati i motivi dedotti. Quanto al primo motivo, ha richiamato il principio per cui, nel giudizio di appello conseguente a rito abbreviato in primo grado, il giudice può disporre ex officio i mezzi di prova assolutamente necessari ai sensi dell'art. 603, comma 3, c.p.p., mentre le parti possono soltanto sollecitare tale potere. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto difettosa la specificità perché non si misurava con la ratio decidendi della sentenza impugnata. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 603, comma 3, c.p.p.
"ex officio"; "i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti costituenti oggetto di decisione"
Nel giudizio di appello che segue un primo grado celebrato con rito abbreviato, il giudice può disporre d'ufficio prove assolutamente necessarie; alle parti spetta solo sollecitare l'esercizio di tale potere.
art. 131-bis c.p.
"causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen."
La Corte richiama il diniego del beneficio operato dal giudice di merito sulla base della non applicabilità alla fattispecie e, comunque, della non tenuità del fatto.
art. 591 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso è fondata sul difetto di specificità dei motivi di impugnazione e sulla manifesta infondatezza delle doglianze.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello conseguente a rito abbreviato, il giudice può integrare il compendio probatorio solo con prove ritenute assolutamente necessarie; la parte non ha un autonomo potere di introdurle, ma può sollecitare l'esercizio del potere officioso.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi poste a fondamento della decisione impugnata; se omette di censurarle e si sviluppa su profili estranei alla motivazione, difetta di specificità ed è inammissibile.
- La censura relativa al diniego della particolare tenuità del fatto è inammissibile quando non si misura con la duplice o autonoma motivazione del giudice di merito e si limita a contrapporre valutazioni non pertinenti al contenuto effettivo della sentenza.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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