Cassazione Penale, Sentenza n. 34995/2026 del 30/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente stava espiando una pena di cinque anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione per estorsione consumata e tentata e detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, relative a reati commessi nel 2018 e nel 2023. Con ordinanza del 28 gennaio 2026 il Tribunale di sorveglianza di Messina aveva respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale o, in alternativa, di detenzione domiciliare, ritenendo prematura una prognosi favorevole in ragione della reiterazione dei reati fino a epoca recente, dei precedenti, della ripresa dell'attività delittuosa dopo una precedente misura alternativa e della brevità dell'osservazione intramuraria e dei permessi premio. Il primo motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione, per travisamento dei fatti e contrasto con atti processuali: secondo il ricorrente, le violazioni disciplinari richiamate erano state attribuite in altra ordinanza ai compagni di cella; inoltre, una diversa decisione che aveva concesso permessi premio avrebbe escluso l'attualità della pericolosità sociale. Deduceva anche che il Tribunale aveva sottovalutato la condotta carceraria regolare dal 2024, la partecipazione ad attività lavorative e formative e l'esito positivo dei permessi già fruiti. Il secondo motivo denunciava violazione dell'art. 47 ord. pen., sostenendo che la valutazione dovesse concentrarsi sul comportamento successivo ai reati, che non fosse necessaria una completa revisione critica del passato e che gli elementi positivi dimostrassero almeno l'avvio di tale processo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha escluso che il rigetto dell'istanza fosse fondato sulle contestate violazioni disciplinari: l'ordinanza impugnata le menzionava perché riportate nella relazione comportamentale, ma non le assumeva tra gli elementi decisivi. La prognosi negativa era invece logicamente basata sulla gravità e reiterazione dei reati fino al 2023, sui precedenti e sulla ripresa a delinquere dopo una precedente misura alternativa, ritenuta indicativa della persistente pericolosità e dell'assenza persino di un avvio effettivo della revisione critica. La valutazione contenuta in un'altra ordinanza, emessa in diversa sede processuale, non determina contraddittorietà della motivazione dell'atto impugnato. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse considerato i progressi successivi al 2024, ma li avesse motivatamente giudicati ancora insufficienti, tenuto conto della brevità dell'esperienza detentiva e della limitata sperimentazione extramuraria tramite permessi premio; era quindi legittimo reputare prematura la misura richiesta e necessario un ulteriore periodo di osservazione.
Norme richiamate
art. 47 ord. pen.
L'ordinanza non ha omesso di tenere conto del fatto che, secondo le relazioni comportamentali, il ricorrente dopo l'anno 2024 non ha più commesso violazioni disciplinari ed ha compiuto un progressivo miglioramento nella condotta e nella partecipazione alle attività trattamentali, ma ha ritenuto che, alla luce dei gravi fatti commessi sino alla carcerazione, e quindi sino ad un'epoca recente, della brevità dell'esperienza detentiva e dell'ancora più breve periodo di sperimentazione extramuraria, mediante il godimento di permessi premio, la concessione di una misura alternativa così ampia, quale l'affidamento in prova al servizio sociale, sia prematura, non essendo ancora possibile ritenere almeno iniziato un serio processo di revisione critica, e formulare una prognosi positiva circa la capacità del ricorrente di astenersi da recidive.
La concessione dell'affidamento in prova richiede una valutazione prognostica individualizzata. Il Tribunale può ritenere prematura la misura anche in presenza di miglioramenti, quando la durata dell'osservazione e della sperimentazione extramuraria non consenta ancora una prognosi favorevole di astensione da nuovi reati.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
In tema di ricorso per cassazione, il vizio di contraddittorietà della motivazione è solo quello che si traduce in un'incompatibilità logica di un passo della decisione con altro passo della stessa o con atti indicati nel motivo di gravame che appartengano necessariamente al medesimo processo e non anche quello che si risolva in una incompatibilità con una diversa decisione, assunta in altra sede processuale.
La contraddittorietà della motivazione rilevante in cassazione deve sussistere all'interno della decisione impugnata o rispetto ad atti appartenenti al medesimo processo; non è configurabile per il solo contrasto con una diversa ordinanza emessa in un distinto procedimento.
Massime di principio
- Nel decidere sull'affidamento in prova, la gravità del reato, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza non possono, isolatamente, determinare una prognosi negativa; la valutazione deve fondarsi sull'insieme degli elementi relativi alla personalità e alla condotta del richiedente. Non è richiesta la completa revisione critica del passato, ma deve risultare almeno avviato un effettivo processo in tal senso.
- La ripresa dell'attività delittuosa dopo la fruizione di una precedente misura alternativa può essere valorizzata, insieme agli altri elementi del caso, come indice della persistente inclinazione a delinquere e dell'inefficacia del percorso di reinserimento.
- Il Tribunale di sorveglianza può giudicare prematura una misura alternativa ampia anche in presenza di miglioramenti comportamentali, se la brevità dell'osservazione detentiva e della sperimentazione extramuraria non consente ancora una prognosi attendibile di rispetto delle prescrizioni e di astensione da nuovi reati.
- Il vizio di contraddittorietà della motivazione non deriva dal contrasto tra la decisione impugnata e una diversa decisione emessa in un'altra sede processuale.
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