Sentenza n. 41/2026 - Bolzano, Sezione 1
per l’ottemperanza alla sentenza del Giudice di Pace di Bolano n. -OMISSIS- del -OMISSIS- relativa al pagamento delle spese legali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato pagamento delle spese legali riconosciute da una sentenza del Giudice di Pace di Bolzano, azionato mediante giudizio di ottemperanza
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione debitrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 112 c.p.a., un ricorso per l'ottemperanza a una sentenza del Giudice di Pace di Bolzano, passata in giudicato e dichiarata esecutiva, che aveva accolto l'opposizione a una sanzione amministrativa per violazione dell'art. 126-bis del codice della strada e condannato l'amministrazione al pagamento delle spese legali in favore del ricorrente, quale difensore antistatario. È stato chiesto di ordinare all'amministrazione il pagamento dell'importo indicato nell'atto di precetto, comprensivo delle spese liquidate in sentenza, delle spese di precetto e degli accessori di legge. Il Ministero ha dedotto che, prima della costituzione in giudizio, aveva già versato una somma al ricorrente e ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse. In occasione della precedente camera di consiglio era stata inoltre rilevata d'ufficio la possibile irricevibilità del ricorso per inosservanza del termine di quindici giorni previsto dall'art. 87, comma 3, c.p.a. Prima della decisione, le parti hanno congiuntamente dichiarato di rinunciare a tutti gli atti del giudizio, chiedendo la compensazione delle spese.
La decisione
Il Collegio ha qualificato la dichiarazione congiunta delle parti come rinuncia formale agli atti del giudizio. Richiamando il principio dispositivo e la piena disponibilità dell'interesse al ricorso sino al momento della decisione, ha ritenuto di dover prendere atto della rinuncia senza esaminare nel merito l'ottemperanza, la sopravvenuta carenza di interesse o la questione di possibile irricevibilità. Ai sensi dell'art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a., ha dichiarato estinto il giudizio. Le spese sono state compensate, in ragione dell'adesione dell'amministrazione resistente e dell'andamento complessivo del giudizio.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
La disposizione è indicata quale base dell'azione di ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario.
art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.
La rinuncia formale agli atti del giudizio comporta la dichiarazione di estinzione del processo amministrativo.
art. 84 c.p.a.
È richiamato nel contesto della disciplina della rinuncia al ricorso.
art. 85 c.p.a.
È richiamato nel contesto della disciplina processuale applicata dal Collegio.
art. 87, comma 3, c.p.a.
termine perentorio di 15 giorno per il deposito del ricorso
La disposizione è stata richiamata per la possibile irricevibilità del ricorso, questione non esaminata in ragione dell'estinzione del giudizio.
art. 126-bis del codice della strada
La norma concerneva la violazione amministrativa oggetto del giudizio definito dalla sentenza del Giudice di Pace, posta a fondamento dell'ottemperanza.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, il ricorrente conserva la piena disponibilità dell'interesse alla decisione sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione e può quindi rinunciare agli atti del giudizio entro tale momento.
- La dichiarazione congiunta delle parti, validamente qualificabile come rinuncia formale agli atti del giudizio, impone al giudice di dichiarare l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a., senza procedere all'esame delle ulteriori questioni di merito o di rito.
- La rinuncia agli atti fondata sul principio dispositivo determina la definizione processuale del giudizio anche quando siano state prospettate questioni di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse o di irricevibilità, qualora tali questioni non debbano più essere esaminate per effetto dell'estinzione.
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