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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33400/2025 del 21/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria ha richiesto alla società contribuente l'imposta di registro in misura proporzionale del 3% sull'enunciazione, contenuta in un atto di cessione di crediti fiscali, di un finanziamento infruttifero originariamente erogato alla società cedente. La contribuente ha impugnato l'atto, sostenendo in sintesi che: l'atto enunciante non conteneva tutti gli elementi dell'atto enunciato necessari per la tassazione ex art. 22 d.P.R. n. 131/1986, in particolare mancava l'indicazione dell'ammontare del finanziamento; la CTR aveva omesso di pronunciarsi su tale eccezione; il bilancio finale di liquidazione e la relazione allegata dimostravano l'estinzione del finanziamento; la dicitura di "parziale rimborso" sarebbe stata frutto di errore materiale, poiché il rapporto di finanziamento si era estinto per rinuncia parziale e successiva cessione. L'Agenzia ha resistito chiedendo il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo assorbito il primo e, per effetto dell'accoglimento della questione di diritto, ha cassato la sentenza impugnata senza necessità di rinvio. Decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha accolto il ricorso introduttivo della contribuente e ha annullato l'avviso di liquidazione. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intero giudizio per la novità della questione trattata.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Viene richiamato come parametro di deduzione della violazione di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Viene richiamato come parametro per la denuncia di nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia su un'eccezione ritualmente dedotta integra vizio processuale della sentenza.

  • art. 22, comma 1, d.P.R. n. 131/1986

    "Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate."

    La tassazione per enunciazione richiede che l'atto enunciato sia identificabile in modo autosufficiente nell'atto registrato, anche quanto alla sua consistenza economica e alla base imponibile; non è sufficiente un mero richiamo qualitativo o un rinvio a elementi esterni.

  • art. 22, comma 2, d.P.R. n. 131/1986

    Richiamato nel ricorso come norma collegata alla tassazione dell'enunciazione, ma la Corte fonda la decisione sul comma 1 e sull'autosufficienza dell'atto enunciato.

  • art. 69 d.P.R. n. 131/1986

    Richiamato come sanzione pecuniaria prevista quando l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso.

  • art. 15 d.P.R. n. 131/1986

    La Corte osserva che, se l'atto enunciato è registrabile e non è stato registrato, l'Ufficio deve procedere con gli strumenti propri di tale ipotesi, non con la liquidazione ex art. 22 quando l'enunciazione non sia autosufficiente.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di onere della prova sull'estinzione del finanziamento; la Corte non fonda su tale profilo la decisione finale.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente con riferimento alla fede privilegiata dell'atto notarile; la Corte non si sofferma su tale censura nel decisum.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla valutazione delle prove; il motivo resta assorbito.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • La liquidazione dell'imposta di registro per enunciazione presuppone che l'atto enunciato sia identificabile in modo autosufficiente nell'atto registrato, sia sotto il profilo soggettivo sia sotto il profilo oggettivo, inclusa la sua entità economica ai fini della base imponibile.
  • Non è sufficiente, ai fini dell'art. 22 d.P.R. n. 131/1986, un mero richiamo o una menzione dell'esistenza di un negozio non registrato: l'enunciazione deve contenere elementi intrinseci idonei a provarne l'esistenza e a costituirne il titolo impositivo senza ricorso ad elementi extratestuali.
  • Se la determinazione della base imponibile richiede verifiche esterne o ricostruzioni ulteriori rispetto al testo dell'atto enunciante, non ricorre il presupposto per la mera liquidazione ex art. 22, ma occorre eventualmente un accertamento secondo gli strumenti propri dell'amministrazione.
  • La disciplina dell'enunciazione ha finalità antielusive, ma tale finalità non consente di prescindere dai presupposti testuali e strutturali richiesti dalla norma per l'imposizione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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