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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4594/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti proponevano ricorso per cassazione deducendo: mancata o insufficiente motivazione circa l'esclusione dell'ipotesi di "lieve entità" ai sensi dell'art. 73, comma 5 T.U. Stup.; motivazione inadeguata sulla determinazione dell'aumento di pena per continuazione; omessa o insufficiente motivazione in ordine alla recidiva; mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; e mancata esplicitazione delle ragioni per cui la pena non è stata determinata nel minimo edittale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto i motivi aspecifici o manifestamente infondati: la Corte d'appello aveva effettuato una valutazione complessiva degli elementi (quantitativo, diversità tipologica delle sostanze, confezionamento in dosi, inserimento in circuito criminale) e ha motivato adeguatamente il rifiuto della lieve entità; la censura sulla motivazione dell'aumento per continuazione è risultata estranea al vizio di motivazione perché non è stata dimostrata incongruenza o illogicità; la recidiva è stata adeguatamente motivata alla luce dei precedenti; il diniego delle attenuanti generiche non risultava carente di motivazione; infine non vige l'obbligo di partire dal minimo edittale per motivare lo scostamento. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Testo Unico Leggi Stupefacenti - art. 73, comma 5

    Occorre una valutazione globale di tutti gli indici indicati dal comma 5 per determinare la 'lieve entità'; un singolo indice può risultare assorbente solo se motivatamente ritenuto tale dal giudice, che deve spiegare perché ha prevalso su altri elementi.

  • Testo Unico Leggi Stupefacenti - artt. 110, 73, commi 1 e 4

    Disposizioni che inquadrano il concorso di persone nel reato e le fattispecie sanzionate in materia di stupefacenti; tali norme sono il fondamento delle condanne confermate.

  • Codice penale - art. 81

    Fissa i limiti al cumulo delle pene; la Corte ricorda che l'aumento per continuazione deve rispettare il rapporto di proporzione e i limiti dell'art. 81, ma la motivazione richiesta può essere modulata in rapporto all'entità dell'aumento.

  • Codice di procedura penale - art. 606, lett. e)

    La censura in cassazione deve inquadrare uno dei vizi specifici previsti dalla norma; motivazioni aspecifiche o mere contestazioni di merito vengono dichiarate inammissibili.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 51063/2018 e Sez. U, n. 47127/2021; Sez. U, n. 35738/2010)

    Richiamati principi consolidati: valutazione globale degli indici della lieve entità (51063/2018); regole e onere motivazionale per la determinazione dell'aumento per continuazione (47127/2021); motivazione della recidiva in presenza di precedenti e pericolosità (35738/2010).

Massime di principio

  • La qualificazione del fatto come "lieve entità" ai sensi dell'art. 73, co.5 va fatta con valutazione globale di tutti gli indici: il giudice può privilegiare un indice solo se esplicitamente motivato come assorbente.
  • In cassazione le censure sulle motivazioni devono essere specifiche e indicare il concreto vizio (contraddittorietà, illogicità, mancanza di motivazione su punti rilevanti); asserzioni generiche sono inammissibili.
  • La determinazione dell'aumento per continuazione richiede motivazione distinta e proporzionata, ma il grado di dettaglio richiesto varia in funzione dell'entità dell'aumento; un richiamo all'adeguatezza, se coerente col primo grado e senza incongruenze, può essere sufficiente.
  • Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche è necessario fornire elementi oggettivi e ancoraggi probatori concreti; mere affermazioni difensive non vincono la valutazione giudiziale contraria.
  • Non è obbligatorio motivare lo scostamento partendo dal minimo edittale: la Corte applica criteri di calcolo della pena mediana già codificati e non richiede sempre una motivazione articolata se la pena risulta congrua nel complesso.

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