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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05484/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando indirettamente la sentenza di condanna del Giudice di pace. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza del Giudice di pace di Bari che lo aveva ritenuto penalmente जिम्मabile per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, T.U. imm. Il ricorso, correttamente riqualificato come ricorso per cassazione, deduceva censure in tema di negata particolare tenuità del fatto e di dosimetria della pena. La Corte ha qualificato tali doglianze come assertive, reiterative e di puro fatto, quindi non scrutinabili nel giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 5-ter, T.U. imm.

    È la norma incriminatrice per la quale la sentenza impugnata aveva affermato la responsabilità penale dell'imputato.

  • art. 131-bis c.p.

    La censura sulla particolare tenuità del fatto è stata ritenuta meramente assertiva e non idonea a fondare un controllo di legittimità, secondo la sintesi offerta dal provvedimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non possono trovare ingresso censure meramente assertive, reiterative o fondate su una diversa lettura del fatto quando non si confrontino con una reale violazione di legge o con vizi motivazionali rilevanti.
  • La doglianza relativa al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, se proposta in modo generico e privo di specifico confronto con la motivazione, è inammissibile in cassazione.
  • Le contestazioni attinenti alla dosimetria della pena, quando si risolvono in rilievi di merito o di puro fatto, non sono scrutinabili in sede di legittimità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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