Sentenza n. 1115/2026 - Genova, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze della Sezione 5.6.2025, nn. 664 e 665.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero all’obbligo, stabilito dalle sentenze del TAR Liguria del 5 giugno 2025, di pagare al difensore antistatario le spese legali liquidate in suo favore
Esito
Favorevole al ricorrente (avvocato creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze del 5 giugno 2025, nn. 664 e 665, che avevano condannato il Ministero ad assegnare ai ricorrenti la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e avevano liquidato in favore del difensore antistatario € 500,00, oltre spese generali, IVA e CPA, nonché il rimborso del contributo unificato. Il Ministero non ha contestato nel merito la pretesa. Il ricorso deduce l’omesso pagamento delle somme dovute nonostante l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l’assenza di contestazioni di merito e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di pagare integralmente le spese legali oggetto della condanna entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con termine di 30 giorni per provvedere in sostituzione dell’amministrazione. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in € 500,00 oltre spese generali, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato. Ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Liguria della Corte dei conti, ravvisando un possibile danno erariale corrispondente agli ulteriori interessi legali maturati e alle spese del giudizio, imputabile anche al precedente commissario ad acta.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 669/1996, conv. dalla l. 30/1997
Constatati l’assenza – nel merito - di qualunque contestazione da parte dell’amministrazione intimata e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997, deve ordinarsi al Ministero dell’istruzione e del merito di provvedere all’esecuzione delle sentenze nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente pronuncia, mediante il pagamento integrale delle spese legali oggetto di condanna.
Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, e in assenza di contestazioni di merito dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione della condanna pecuniaria entro un termine assegnato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria, decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il giudice può ordinare all’amministrazione il pagamento integrale delle somme dovute entro un termine determinato.
- In caso di persistente inottemperanza all’ordine giudiziale di esecuzione, il giudice può nominare un commissario ad acta, fissando un termine per l’adempimento in sostituzione dell’amministrazione.
- Quando l’inadempimento dell’amministrazione e del commissario ad acta abbia generato ulteriori interessi e spese processuali potenzialmente configurabili come danno erariale, il giudice può trasmettere la sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 ott 2026Sentenza n. 168/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 2 ott 2026Sentenza n. 7297/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 2 ott 2026Sentenza n. 7309/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
- Sentenza · 2 ott 2026Sentenza n. 7310/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
- Sentenza · 2 ott 2026Sentenza n. 7311/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
- Sentenza · 2 ott 2026Sentenza n. 15553/2026 - Roma, Sezione 1T
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →