Cassazione Penale, Sentenza n. 45710/2022 del 01/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza sostenendo l'assenza dell'elemento soggettivo del reato contestato (bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216, comma 1, n. 2 legge fall.), cioè la mancata prova del dolo specifico richiesto per la fattispecie consistente nella sottrazione/omessa tenuta dei libri contabili. In particolare la contestazione riguarda la qualificazione giuridica della condotta di omessa tenuta della contabilità (dalla quale la Corte d'appello aveva rinvenuto l'impossibilità di ricostruire il movimento degli affari) e la correlata valutazione del dolo applicata dal giudice di merito
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione. La Cassazione ha censurato la Corte d'appello per aver fuso le due fattispecie alternative previste dall'art. 216, comma 1, n. 2 (sottrazione/omessa tenuta vs. tenuta di contabilità con annotazioni false), avendo sostituito erroneamente il dolo specifico richiesto per l'ipotesi di omessa tenuta con il dolo generico proprio dell'altra ipotesi; di conseguenza ha rimandato la valutazione ad un nuovo giudizio affinché sia correttamente accertato il tipo di condotta e il relativo elemento psicologico
Norme richiamate
art. 216, comma primo, n. 2, legge fallimentare
La norma prevede due ipotesi alternative: (a) sottrazione, distruzione o omessa tenuta dei libri e scritture contabili, che richiede dolo specifico volto a procurare un ingiusto profitto o a recare pregiudizio ai creditori; (b) tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari/patrimonio (con falsità ideologica nelle annotazioni originarie o omissione di dati veri), che si accerta sui libri effettivamente rinvenuti ed esaminati e richiede soltanto dolo generico
Norma sulla bancarotta semplice documentale; serve a distinguere la fattispecie meno grave (che non richiede il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori) dalle ipotesi punite dall'art. 216
art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020
Norma procedurale richiamata per segnare che il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti secondo le forme previste, rilevante solo sul piano procedurale
Massime di principio
- Occorre sempre distinguere le due ipotesi alternative dell'art. 216, comma 1, n. 2: la sottrazione/omessa tenuta richiede dolo specifico; la tenuta con annotazioni false (accertabile sui libri rinvenuti) richiede dolo generico
- L'omessa tenuta dei libri contabili, per configurare bancarotta "fraudolenta" documentale, richiede la prova che l'omissione sia stata posta in essere con lo scopo di procurare un ingiusto vantaggio o di arrecare pregiudizio ai creditori; in mancanza si rischia la qualificazione come bancarotta semplice
- Se il giudice di merito mescola le due fattispecie o applica il tipo di dolo sbagliato rispetto alla fattispecie accertata, la decisione è vulnerabile di annullamento in Cassazione
- In fase di istruttoria o di giudizio di merito, chi accusa deve fornire elementi concreti che colleghino l'omessa tenuta o la sottrazione dei documenti all'intento di arrecare pregiudizio ai creditori o di ottenere un profitto (es. occultamento sistematico, benefici economici diretti, atti di depistaggio delle scritture)
- In casi simili il difensore può validamente contestare la sussistenza del dolo specifico e ottenere l'annullamento se il giudice non ha motivato adeguatamente il nesso teleologico tra condotta e scopo fraudolento
Testo integrale
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