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Sentenza

Sentenza n. 569/2026 - L'aquila, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500067

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria di merito e relativa integrazione del concorso docenti per la classe A048, nella parte in cui non riconoscono al candidato il titolo di riserva previsto per i volontari delle Forze armate

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha partecipato al concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, superando le prove ma senza collocarsi tra i vincitori. Prima della pubblicazione della graduatoria aveva chiesto il riconoscimento della riserva prevista dagli artt. 1014 e 678 del d.lgs. 66/2010, dichiarandosi volontario congedato senza demerito dalla Marina militare. Ha impugnato la graduatoria, la sua integrazione, gli atti presupposti e il modello telematico di domanda, deducendo violazione di legge e del bando, difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti, violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dei principi di imparzialità, buon andamento e legittimo affidamento, nonché dell'art. 6 l. 241/1990. In particolare, ha sostenuto che il modello di domanda non consentisse di dichiarare il titolo di riserva e che l'amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, invitandolo a produrre la relativa documentazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso ritenendolo infondato in fatto. Il bando prevedeva che la domanda fosse presentata esclusivamente online e che il candidato dichiarasse l'eventuale diritto alle riserve. La guida operativa della piattaforma conteneva una specifica sezione dedicata ai titoli di riserva, distinta dalle sezioni obbligatorie, e la domanda depositata dal ricorrente non comprendeva tale sezione. Il sistema consentiva quindi di inserire il titolo di riserva, mentre la domanda era stata correttamente inoltrata senza quella dichiarazione. L'omissione è stata imputata alla compilazione effettuata dal candidato e non a una carenza organizzativa della procedura. Il soccorso istruttorio non poteva essere utilizzato per consentire l'allegazione postuma di un titolo che era possibile dichiarare tempestivamente, trattandosi di uno strumento eventuale ed eccezionale destinato a sanare irregolarità della dichiarazione, non a introdurre successivamente un titolo non dichiarato. Confermata la legittimità degli atti impugnati, il ricorso è stato respinto con compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • artt. 1014 e 678 d.lgs. 66/2010

    Prevedono il titolo di riserva invocato dal candidato in favore dei volontari delle Forze armate; il beneficio deve essere dichiarato secondo le regole della procedura concorsuale.

  • art. 3 d.d. n. 2575/2023

    Disciplina, secondo il bando, le riserve previste dalla normativa vigente, imponendo la relativa dichiarazione nella domanda di partecipazione.

  • art. 10, commi 4 e 5, d.d. n. 2575/2023

    Prevede la presentazione esclusivamente online della domanda e la dichiarazione dell'eventuale diritto alle riserve.

  • art. 6 l. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente a fondamento dell'obbligo di soccorso istruttorio; il giudice esclude che tale istituto consenta l'allegazione postuma di un titolo non dichiarato, se il candidato aveva la possibilità di inserirlo tempestivamente.

  • art. 76 d.P.R. 445/2000

    Richiamato in relazione alla dichiarazione dei titoli di riserva nella domanda di concorso.

  • artt. 3 e 97 Cost.

    Richiamati dal ricorrente in relazione ai principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento; non risultano violati secondo la decisione.

Massime di principio

  • Quando il bando di concorso impone la dichiarazione dei titoli di riserva nella domanda e la piattaforma telematica contiene una specifica sezione utilizzabile per tale dichiarazione, l'omessa compilazione è imputabile al candidato se la domanda viene comunque correttamente inoltrata.
  • Il soccorso istruttorio nelle procedure concorsuali non può essere utilizzato per consentire l'allegazione postuma di un titolo di riserva che il candidato avrebbe potuto dichiarare tempestivamente nella domanda; esso è destinato a sanare irregolarità della dichiarazione o della documentazione, non a introdurre ex novo un titolo non dichiarato.
  • La possibilità di completare la domanda telematica si valuta anche alla luce delle istruzioni operative della piattaforma: la presenza di una sezione facoltativa per le riserve, distinta dalle sezioni obbligatorie, esclude di per sé che il modello sia carente o impeditivo della dichiarazione.
  • L'inoltro della domanda senza la sezione relativa alle riserve, quando il sistema consente di inserirla e la domanda è validamente trasmessa, dimostra che l'omissione deriva dalla scelta o dalla disattenzione del candidato e non da un vizio organizzativo dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e università
SottomaterieRiserve di posti e preferenze
IstitutiSoccorso istruttorioOnere della prova e principio dispositivoPartecipazione procedimentale

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